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Document 32005R2154

Regolamento (CE) n. 2154/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ Sidra de Asturias o Sidra d’Asturies (DOP)]

GU L 342 del 24.12.2005, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 527–529 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2154/oj

24.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/47


REGOLAMENTO (CE) N. 2154/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sidra de Asturias» o «Sidra d’Asturies» (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

La domanda della Spagna concernente la registrazione della denominazione «Sidra de Asturias» o «Sidra d’Asturies» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(2)

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione di cui trattasi deve essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU C 98 del 22.4.2005, pag. 3.

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

Altri prodotti dell’allegato I (spezie ecc.)

SPAGNA

«Sidra de Asturias» eller «Sidra d’Asturies» (DOP)


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