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Document 32005R2121

Regolamento (CE) n. 2121/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2255/2004 per quanto riguarda la durata di applicazione

GU L 340 del 23.12.2005, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2121/oj

23.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/24


REGOLAMENTO (CE) N. 2121/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2255/2004 per quanto riguarda la durata di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 11, primo comma, secondo trattino, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Nel caso di una restituzione all’esportazione differenziata nel settore dello zucchero, il regolamento (CE) n. 2255/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, relativo alla prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (2), prevede fino al 31 dicembre 2005 una maggiore flessibilità per quanto riguarda la prova dell’espletamento delle formalità doganali.

(2)

Dal momento che tuttora persistono le difficoltà d’ordine amministrativo all’origine di tale deroga, e le relative conseguenze sul mercato, occorre prorogare di un anno l’applicazione di detto regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2255/2004 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2255/2004, la data «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 22.


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