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Document 32005R1989

    Regolamento (CE) n. 1989/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento polacco

    GU L 320 del 8.12.2005, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1989/oj

    8.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 2005

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/2005 relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento polacco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

    considerando quanto segue

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1164/2005 della Commissione (2) è stato modificato in particolare al fine di prorogare fino al 28 giugno 2006 il termine di scadenza per le offerte.

    (2)

    Nell’ambito di tale proroga non sono state tuttavia precisate le settimane a decorrere dal 26 ottobre 2005 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. Gli operatori potrebbero quindi in perfetta buona fede presentare offerte nelle settimane suddette, nel corso delle quali non sono previste riunioni del comitato di gestione.

    (3)

    È pertanto necessario escludere dal periodo di presentazione delle offerte le settimane fino al 28 giugno 2006 nel corso delle quali non saranno effettuate gare.

    (4)

    Tenuto conto del fabbisogno prevedibile dei mercati e dei quantitativi di cui dispone l'organismo d'intervento polacco, la Polonia ha comunicato alla Commissione che il proprio organismo d'intervento ha intenzione di aumentare di 65 197 tonnellate il quantitativo posto in vendita. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Polonia.

    (5)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1164/2005.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è così modificato:

    1)

    All'articolo 1, il quantitativo di «90 000» tonnellate è sostituito dal quantitativo di «155 197» tonnellate.

    2)

    All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 3 agosto 2005, il 17 agosto 2005, il 31 agosto 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nel corso delle quali non saranno effettuate gare.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1742/2005 (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 4).


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