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Document 32005R1819

    Regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    GU L 293 del 9.11.2005, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 29/01/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1819/oj

    9.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 293/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1819/2005 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 novembre 2005

    che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,

    visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Secondo l’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2006. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento.

    (2)

    Gli Stati membri che partecipano all’esecuzione del piano per il 2006 hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

    (3)

    Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

    (4)

    L’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per l’acquisto sul mercato comunitario di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Poiché le scorte di latte scremato in polvere attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure per la loro vendita sul mercato, occorre stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato la quantità di latte scremato in polvere necessaria per il piano del 2006. Occorre inoltre adottare specifiche disposizioni per garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura.

    (5)

    L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano per il 2006, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

    (6)

    Per l’esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

    (7)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi delle persone indigenti della Comunità.

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il 2006 la distribuzione delle scorte alimentari a favore delle persone indigenti della Comunità prevista dal regolamento (CEE) n. 3730/87 si svolge in conformità con il piano di distribuzione di cui all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    1.   Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato del latte scremato in polvere necessario per il piano di cui all’articolo 1 sono fissati nell’allegato II.

    2.   Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all’offerente selezionato a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell’organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell’offerta.

    Articolo 3

    Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

    Articolo 4

    Per l’esecuzione del piano di cui all’articolo 1 del presente regolamento la data del fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1o ottobre 2005.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

    (2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

    (3)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1608/2005 (GU L 256 del 30.9.2005, pag. 13).


    ALLEGATO I

    Piano annuale di distribuzione per l’esercizio 2006

    a)

    Risorse finanziarie messe a disposizione per l’esecuzione del piano in ciascuno Stato membro:

    (in EUR)

    Stato membro

    Stanziamento

    Belgio

    3 064 940

    Grecia

    7 127 822

    Spagna

    53 793 470

    Francia

    48 059 949

    Irlanda

    355 874

    Italia

    73 538 420

    Lettonia

    2 096 236

    Lituania

    2 489 508

    Lussemburgo

    34 959

    Ungheria

    6 764 115

    Malta

    401 030

    Polonia

    43 408 602

    Portogallo

    13 306 532

    Slovenia

    1 334 827

    Finlandia

    3 637 860

    Totale

    259 414 143

    b)

    Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

    (in tonnellate)

    Stato membro

    Cereali

    Riso (risone)

    Burro

    Zucchero

    Belgio

    12 121

    2 800

    450

     

    Grecia

     

    15 000

     

     

    Spagna

    73 726

    28 000

    13 560

    2 000

    Francia

    75 851

    55 000

    10 564

     

    Irlanda

     

     

    120

     

    Italia

    115 253

    20 000

    6 833

    3 500

    Lettonia

    19 706

     

     

     

    Lituania

    16 000

    5 000

     

     

    Ungheria

    63 587

     

     

     

    Malta

    1 877

    600

     

     

    Polonia

    85 608

    20 000

    7 230

    4 847

    Portogallo

    17 287

    14 000

    2 743

    1 700

    Slovenia

    1 262

    600

     

    300

    Finlandia

    18 500

     

     

    500

    Totale

    500 778

    161 000

    41 500

    12 847


    ALLEGATO II

    Stanziamenti a favore degli Stati membri per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell’allegato I, lettera a):

    Stato membro

    EUR

    Grecia

    4 538 402

    Italia

    33 849 510

    Lussemburgo

    33 295

    Malta

    101 734

    Polonia

    6 185 397

    Slovenia

    863 810

    Finlandia

    1 274 443

    Totale

    46 846 591


    ALLEGATO III

    Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell’ambito del piano per il 2006

    Prodotto

    Quantità

    (tonnellate)

    Detentore

    Destinatario

    1.

    Cereali

    73 726

    Ministero dell’Agricoltura, Francia

    FEGA, Spagna

    2.

    Cereali

    115 253

    Ministero dell’Agricoltura, Francia

    AGEA, Italia

    3.

    Cereali

    17 287

    Ministero dell’Agricoltura, Francia

    INGA, Portogallo

    4.

    Cereali

    1 262

    MVH, Ungheria

    AAMRD, Slovenia

    5.

    Cereali

    1 877

    Ministero dell’Agricoltura, Francia

    Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo, Malta

    6.

    Riso

    5 000

    Ministero dell’Agricoltura, Grecia

    Agenzia di regolamentazione del mercato per i prodotti agricoli e alimentari, Lituania

    7.

    Riso

    20 000

    Ministero dell’Agricoltura, Grecia

    ARR, Polonia

    8.

    Riso

    14 000

    FEGA, Spagna

    INGA, Portogallo

    9.

    Riso

    2 800

    Ente Risi, Italia

    BIRB, Belgio

    10.

    Riso

    38 396

    Ente Risi, Italia

    Ministero dell’Agricoltura, Francia

    11.

    Riso

    600

    Ente Risi, Italia

    Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo, Malta

    12.

    Riso

    600

    Ente Risi, Italia

    AAMRD, Slovenia

    13.

    Zucchero

    1 700

    FEGA, Spagna

    INGA, Portogallo

    14.

    Zucchero

    500

    ARR, Polonia

    Ministero dell’Agricoltura, Finlandia

    15.

    Zucchero

    300

    AGEA, Italia

    AAMRD, Slovenia

    16.

    Burro

    450

    Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda

    BIRB, Belgio

    17.

    Burro

    8 997

    Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda

    Ministero dell’Agricoltura, Francia

    18.

    Burro

    6 164

    Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda

    ARR, Polonia

    19.

    Burro

    631

    FEGA, Spagna

    AGEA, Italia


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