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Document 32005R1819
Commission Regulation (EC) No 1819/2005 of 8 November 2005 adopting a plan allocating resources to the Member States to be charged against 2006 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community
Regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità
Regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità
GU L 293 del 9.11.2005, p. 3–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 29/01/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32006R0153 | modifica | allegato 1 | 29/01/2006 | |
Modified by | 32006R0153 | complemento | allegato 2 | 29/01/2006 |
9.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1819/2005 DELLA COMMISSIONE
dell’8 novembre 2005
che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo l’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2006. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento. |
(2) |
Gli Stati membri che partecipano all’esecuzione del piano per il 2006 hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
(3) |
Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti. |
(4) |
L’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per l’acquisto sul mercato comunitario di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Poiché le scorte di latte scremato in polvere attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure per la loro vendita sul mercato, occorre stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato la quantità di latte scremato in polvere necessaria per il piano del 2006. Occorre inoltre adottare specifiche disposizioni per garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura. |
(5) |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano per il 2006, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
(6) |
Per l’esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche. |
(7) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi delle persone indigenti della Comunità. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il 2006 la distribuzione delle scorte alimentari a favore delle persone indigenti della Comunità prevista dal regolamento (CEE) n. 3730/87 si svolge in conformità con il piano di distribuzione di cui all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
1. Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato del latte scremato in polvere necessario per il piano di cui all’articolo 1 sono fissati nell’allegato II.
2. Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all’offerente selezionato a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell’organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell’offerta.
Articolo 3
Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
Articolo 4
Per l’esecuzione del piano di cui all’articolo 1 del presente regolamento la data del fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1o ottobre 2005.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(3) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1608/2005 (GU L 256 del 30.9.2005, pag. 13).
ALLEGATO I
Piano annuale di distribuzione per l’esercizio 2006
a) |
Risorse finanziarie messe a disposizione per l’esecuzione del piano in ciascuno Stato membro:
|
b) |
Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):
|
ALLEGATO II
Stanziamenti a favore degli Stati membri per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell’allegato I, lettera a):
Stato membro |
EUR |
Grecia |
4 538 402 |
Italia |
33 849 510 |
Lussemburgo |
33 295 |
Malta |
101 734 |
Polonia |
6 185 397 |
Slovenia |
863 810 |
Finlandia |
1 274 443 |
Totale |
46 846 591 |
ALLEGATO III
Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell’ambito del piano per il 2006
Prodotto |
Quantità (tonnellate) |
Detentore |
Destinatario |
||
|
73 726 |
Ministero dell’Agricoltura, Francia |
FEGA, Spagna |
||
|
115 253 |
Ministero dell’Agricoltura, Francia |
AGEA, Italia |
||
|
17 287 |
Ministero dell’Agricoltura, Francia |
INGA, Portogallo |
||
|
1 262 |
MVH, Ungheria |
AAMRD, Slovenia |
||
|
1 877 |
Ministero dell’Agricoltura, Francia |
Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo, Malta |
||
|
5 000 |
Ministero dell’Agricoltura, Grecia |
Agenzia di regolamentazione del mercato per i prodotti agricoli e alimentari, Lituania |
||
|
20 000 |
Ministero dell’Agricoltura, Grecia |
ARR, Polonia |
||
|
14 000 |
FEGA, Spagna |
INGA, Portogallo |
||
|
2 800 |
Ente Risi, Italia |
BIRB, Belgio |
||
|
38 396 |
Ente Risi, Italia |
Ministero dell’Agricoltura, Francia |
||
|
600 |
Ente Risi, Italia |
Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo, Malta |
||
|
600 |
Ente Risi, Italia |
AAMRD, Slovenia |
||
|
1 700 |
FEGA, Spagna |
INGA, Portogallo |
||
|
500 |
ARR, Polonia |
Ministero dell’Agricoltura, Finlandia |
||
|
300 |
AGEA, Italia |
AAMRD, Slovenia |
||
|
450 |
Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda |
BIRB, Belgio |
||
|
8 997 |
Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda |
Ministero dell’Agricoltura, Francia |
||
|
6 164 |
Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda |
ARR, Polonia |
||
|
631 |
FEGA, Spagna |
AGEA, Italia |