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Document 32005R1709

Regolamento (CE) n. 1709/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

GU L 274 del 20.10.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1709/oj

20.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1709/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (2), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, qualora in uno Stato membro la produzione effettiva superi il quantitativo nazionale garantito corrispondente indicato al paragrafo 3 del medesimo articolo, occorre adeguare l’importo unitario dell'aiuto alla produzione previsto per tale Stato membro. Al fine di valutare l'entità del superamento, occorre tenere conto delle stime della produzione di olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva sulla base dei coefficienti fissati rispettivamente per la Grecia nella decisione 2001/649/CE della Commissione (3), per la Spagna nella decisione 2001/650/CE della Commissione (4), per la Francia nella decisione 2001/648/CE della Commissione (5), per l'Italia nella decisione 2001/658/CE della Commissione (6) e per il Portogallo nella decisione 2001/670/CE della Commissione (7).

(2)

Secondo l'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre fissare la produzione stimata per la campagna considerata. Tale importo deve essere tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio d’oliva.

(3)

Per fissare la produzione stimata, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, per ogni campagna, i dati relativi alle stime di produzione di olio d'oliva ed eventualmente di olive da tavola. La Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione. Su tale base, occorre determinare la produzione stimata di ogni Stato membro per l'olio d'oliva e le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva.

(4)

Per stabilire l'importo dell'anticipo, occorre tenere conto delle trattenute per il finanziamento delle azioni volte a migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola previste dall'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE e dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (8).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata di olio d’oliva, compresa la produzione di cui al paragrafo 2, è pari a:

480 711 tonnellate per la Grecia,

1 117 841 tonnellate per la Spagna,

3 189 tonnellate per la Francia,

951 528 tonnellate per l’Italia,

45 050 tonnellate per il Portogallo,

33 tonnellate per la Slovenia.

2.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata per le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva è pari a:

10 900 tonnellate per la Grecia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

59 131 tonnellate per la Spagna, sulla base di un coefficiente di equivalenza dell’11,5 %,

167 tonnellate per la Francia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

2 281 tonnellate per l'Italia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

730 tonnellate per il Portogallo, sulla base di un coefficiente di equivalenza dell'11,5 %.

3.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato è pari a:

117,36 EUR/100 kg per la Grecia,

81,50 EUR/100 kg per la Spagna,

117,36 EUR/100 kg per la Francia,

67,12 EUR/100 kg per l’Italia,

117,36 EUR/100 kg per il Portogallo,

117,36 EUR/100 kg per la Slovenia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).

(3)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 13).

(4)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(5)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(6)  GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(7)  GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(8)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.


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