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Document 32005R1540

    Regolamento (CE) n. 1540/2005 della Commissione, del 22 settembre 2005, relativo all’applicazione del premio speciale per i bovini maschi nel 2004 in Irlanda e nel Regno Unito

    GU L 247 del 23.9.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1540/oj

    23.9.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 247/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 1540/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 22 settembre 2005

    relativo all’applicazione del premio speciale per i bovini maschi nel 2004 in Irlanda e nel Regno Unito

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 50, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, i produttori che detengono nella loro azienda bovini maschi potevano beneficiare di un premio speciale. A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dello stesso regolamento, il premio speciale era erogato per due fasce di età. Per la prima fascia di età, fissata all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), primo trattino, dello stesso regolamento, il premio speciale era concesso una sola volta nella vita di ogni toro a partire dall’età di nove mesi oppure, nel caso dei manzi, per la prima volta al raggiungimento di 9 mesi di età. Per la seconda fascia di età, fissata all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento, il premio speciale era concesso una seconda volta per i manzi al raggiungimento dei 21 mesi di età. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento, se il numero totale di tori di 9 mesi di età e di manzi di età compresa tra 9 e 20 mesi oggetto di una domanda di premio e in possesso dei requisiti per la concessione del premio speciale superava il massimale regionale di cui all’allegato I dello stesso regolamento, il numero di tutti i capi ammissibili al premio, appartenenti sia alla prima che alla seconda fascia di età, veniva ridotto proporzionalmente per produttore per l’anno in questione.

    (2)

    A seguito della decisione adottata dall’Irlanda e dal Regno Unito di applicare, a partire dal 1o gennaio 2005, il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2), moltissimi produttori hanno voluto beneficiare del premio speciale per i bovini maschi ammissibili che detenevano prima che il regime giungesse a scadenza il 31 dicembre 2004. Di conseguenza, il numero di capi per i quali è stata presentata domanda di premio per l’anno civile 2004 è stato ampiamente superiore agli anni precedenti.

    (3)

    L’aumento del numero di domande per l’anno civile 2004 in Irlanda e nel Regno Unito per i capi appartenenti alla prima fascia di età è stato decisamente superiore a quello dell’anno civile 2003 ed ha comportato un superamento eccessivo dei rispettivi massimali regionali. Rispetto agli anni precedenti si è registrato anche un certo aumento delle domande presentate per i capi appartenenti alla seconda fascia di età, aumento tuttavia molto inferiore a quello delle domande di premio per capi appartenenti alla prima fascia di età.

    (4)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999, il superamento del massimale regionale comporta una riduzione proporzionale di tutte le domande di premio. Tenendo conto del fatto che il regime è scaduto il 31 dicembre 2004, l’obiettivo precipuo della riduzione proporzionale delle domande per i capi appartenenti alla seconda fascia di età non è più pertinente in quanto per i bovini appartenenti alla prima fascia di età che sono già stati oggetto di una domanda di premio non sarà più possibile presentare domanda per la seconda fascia di età. Se si applicasse la riduzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 ad entrambe le fasce di età, la penalizzazione dei produttori che hanno presentato domanda nel 2004 per capi appartenenti alla seconda fascia di età sarebbe sproporzionata. La scadenza del regime di premio speciale in Irlanda e nel Regno Unito il 31 dicembre 2004 ha quindi creato un problema pratico specifico sul mercato, che occorre risolvere per evitare conseguenze sproporzionate a carico dei produttori interessati. Occorre pertanto adottare le misure necessarie per ridurre la penalizzazione a carico di tali produttori.

    (5)

    Per limitare l’impatto della riduzione conseguente al superamento eccessivo registrato nel corso dell’anno civile 2004 in Irlanda e nel Regno Unito per i capi appartenenti alla prima fascia di età sulle domande presentate per la seconda fascia di età, è opportuno fissare i pagamenti del premio speciale per la seconda fascia di età alla media dei premi pagati per i capi della stessa fascia di età nel corso degli anni civili 2001, 2002 e 2003.

    (6)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 1254/1999, i produttori che beneficiavano del premio speciale potevano beneficiare di un pagamento per l’estensivizzazione purché, per l’anno civile considerato, l’azienda rispettasse il coefficiente di densità fissato al paragrafo 2 dello stesso articolo. Il pagamento per l’estensivizzazione veniva concesso per i capi della seconda fascia di età ammissibili al premio speciale, detenuti nelle aziende che rispettavano il coefficiente di densità fissato all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento in esame.

    (7)

    A norma dell’articolo 22, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, i pagamenti dovevano essere versati entro il 30 giugno 2005. Date le circostanze particolari connesse alla scadenza del regime del premio speciale, tuttavia, è opportuno versare i premi speciali succitati entro il 15 ottobre 2005.

    (8)

    Il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999, in Irlanda e nel Regno Unito il numero massimo di capi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento per il quale può essere erogato il premio speciale per l’anno civile 2004 è così fissato:

    Irlanda: 849 400

    Regno Unito: 938 100.

    2.   Il pagamento per l’estensivizzazione può essere concesso per i capi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999 ammissibili al premio speciale e detenuti nelle aziende che rispettano il coefficiente di densità fissato all’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

    3.   In deroga all’articolo 22, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999 i pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati entro il 15 ottobre 2005.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).


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