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Document 32005R1158

    Regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

    GU L 191 del 22.7.2005, p. 1–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrog. impl. da 32019R2152

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1158/oj

    22.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 191/1


    REGOLAMENTO (CE) n. 1158/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 6 luglio 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1165/98 (3) ha definito un quadro di base comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di statistiche comunitarie delle imprese a fini di analisi del ciclo economico.

    (2)

    L'attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98, ad opera dei regolamenti della Commissione (CE) n. 586/2001 (4), (CE) n. 588/2001 (5) e (CE) n. 606/2001 (6), concernenti rispettivamente la definizione di raggruppamenti principali di industrie, la definizione di variabili e le deroghe concesse agli Stati membri, ha consentito di acquisire un'esperienza pratica che può servire a definire misure volte a migliorare ulteriormente le statistiche congiunturali.

    (3)

    Nel piano d'azione sui bisogni statistici dell'UEM e nelle successive relazioni sui progressi nell'attuazione di detto piano, il Consiglio «Ecofin» ha individuato altri aspetti fondamentali per migliorare le statistiche di cui al regolamento (CE) n. 1165/98.

    (4)

    Per la propria politica monetaria la Banca centrale europea (BCE) necessita di ulteriori approfondimenti delle statistiche congiunturali, come ha affermato nel documento relativo ai bisogni in materia di statistiche economiche generali. In particolare, essa necessita per la zona euro di aggregati tempestivi, affidabili e significativi.

    (5)

    Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (7), ha individuato i principali indicatori economici europei (PIEE) che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1165/98.

    (6)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/98 in settori di particolare importanza per la politica monetaria e lo studio del ciclo economico.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico.

    (8)

    L'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione include la riduzione degli oneri inutili che gravano sulle imprese e la diffusione delle nuove tecnologie,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

    1)

    L'articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:

    a)

    al comma unico è aggiunta la lettera seguente:

    «d)

    partecipazione a programmi di campionamento europei coordinati da Eurostat al fine di produrre stime europee.

    I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. La loro approvazione ed attuazione è regolata dalla procedura di cui all'articolo 18.

    Vengono istituiti programmi di campionamento europei quando i programmi di campionamento nazionali non soddisfano le prescrizioni europee. Inoltre gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento europei, quando detti programmi offrono opportunità in vista di una riduzione sostanziale del costo del sistema statistico o dell'onere per le imprese che il rispetto dei requisiti europei comporta. Partecipando ad un programma di campionamento europeo uno Stato membro soddisfa le condizioni per la fornitura della variabile interessata, conformemente all'obiettivo di detto programma. I programmi europei di campionamento possono indicare le condizioni, il livello di dettaglio e le scadenze relativi alla trasmissione dei dati.»;

    b)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Si fa ricorso alle indagini obbligatorie per ottenere informazioni che non sono ancora disponibili (nei termini richiesti) in altre fonti, quali i registri. Le indagini sono condotte utilizzando questionari elettronici e, se del caso, questionari web.»

    2)

    L'articolo 10 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronto con altri dati statistici, che deve essere effettuato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione (Eurostat). È inoltre verificata la loro coerenza interna.»;

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    La valutazione della qualità è effettuata confrontando i benefici derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere per le imprese, specialmente le piccole imprese. Ai fini di tale valutazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le necessarie informazioni, conformemente ad una metodologia europea comune sviluppata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri.»

    3)

    L'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «1.

    Previa consultazione del comitato del programma statistico, entro il 11 febbraio 2006 la Commissione pubblica un manuale metodologico di consultazione, che spiega le regole stabilite negli allegati e inoltre contiene orientamenti relativi alle statistiche congiunturali.»

    4)

    L'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    «2.

    Entro il 11 agosto 2008 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro opportunità e qualità e sulla revisione degli indicatori. La relazione tratta altresì in modo specifico del costo del sistema statistico e dell'onere per le imprese, derivanti dal presente regolamento, in rapporto ai suoi benefici. Essa fa riferimento alle migliori prassi che consentono di limitare l'onere per le imprese e indica alcuni modi per ridurre l'onere e i costi.»

    5)

    All'articolo 17 è aggiunta la lettera seguente:

    «j)

    l'istituzione di programmi di campionamento europei (articolo 4).»

    6)

    Gli allegati da A a D sono modificati conformemente all'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  GU C 158 del 15.6.2004, pag. 3.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 22 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

    (3)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (4)  GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.

    (5)  GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18.

    (6)  GU L 92 del 2.4.2001, pag. 1.

    (7)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


    ALLEGATO

    PARTE A

    L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

    Campo d'applicazione

    Il testo di cui alla lettera a) («Campo d'applicazione») è sostituito dal seguente:

    «Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a E della NACE o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da C a E della CPA.»

    Elenco delle variabili

    Il testo di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili») è modificato come segue:

    1)

    al punto 1 è aggiunta la variabile seguente:

    «Variabile

    Denominazione

    340

    Prezzi all'importazione»;

    2)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2)

    I dati sui prezzi alla produzione sul mercato non interno (n. 312) e sui prezzi all'importazione (n. 340) possono essere elaborati utilizzando valori unitari di prodotti provenienti dal commercio estero o altre fonti, ma solo se non vi è un peggioramento significativo della qualità rispetto a dati specifici sui prezzi. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce le condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati.»;

    3)

    il punto 9 è sostituito dal seguente:

    «9)

    I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi rispettivamente della NACE e della CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. L'elenco dei gruppi può essere modificato fino al 11 agosto 2008 secondo la procedura di cui all'articolo 18.»;

    4)

    è aggiunto il punto seguente:

    «10)

    La variabile sui prezzi all'importazione (n. 340) è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da C a E della NACE.»

    Forma

    Il testo dei cui alla lettera d) («Forma») è sostituito dal seguente:

    «1)

    Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili.

    2)

    Inoltre, le variabili “Produzione” (n. 110) e “Ore di lavoro” (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.

    3)

    Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

    4)

    Le variabili nn. 110, 310, 311, 312 e 340 devono essere trasmesse in forma di indice. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.»

    Periodo di riferimento

    Alla lettera e) («Periodo di riferimento») è aggiunta la variabile seguente:

    «Variabile

    Periodo di riferimento

    340

    mese».

    Livello di dettaglio

    Il testo di cui alla lettera f) («Livello di dettaglio») è modificato come segue:

    1)

    i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1)

    Tutte le variabili, eccettuata quella relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), devono essere trasmesse a livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della NACE. La variabile 340 deve essere trasmessa a livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della CPA.

    2)

    Inoltre, per la sezione D della NACE, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311 e 312) devono essere trasmessi ai livelli a tre e quattro cifre della NACE. Gli indici della produzione e dei prezzi alla produzione trasmessi ai livelli a tre e a quattro cifre devono rappresentare almeno il 90 % del valore aggiunto totale per ciascun Stato membro della sezione D della NACE in un dato anno base. Dette variabili non devono essere trasmesse a tali livelli di dettaglio dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale della sezione D della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.»;

    2)

    il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4)

    Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato e ai nuovi ordinativi (nn. 120, 121, 122, 130, 131 e 132), devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della NACE e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione (1)

    3)

    sono aggiunti i seguenti punti:

    «5)

    Le variabili relative al fatturato (nn. 120, 121 e 122) devono essere trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni C e D della NACE e per gli RPI, con l'eccezione dello RPI definito per attività legate all'energia.

    6)

    Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 131 e 132) devono essere trasmesse per il totale dell'industria manifatturiera, sezione D della NACE, e per un insieme ridotto di RPI che comprende l'elenco di divisioni della NACE di cui alla lettera c) (“Elenco delle variabili”), punto 8, del presente allegato.

    7)

    La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da C a E della CPA, e per gli RPI definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. Tale variabile non deve essere trasmessa dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta.

    8)

    Per la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d).

    9)

    Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della NACE, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della NACE. L'informazione sulla NACE sezione E non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della CPA, agli RPI nonché al livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Il programma europeo di campionamento può limitare all'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a trasmettere la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340.

    10)

    Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nelle sezioni C, D ed E della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, gli RPI e il livello di sezione della NACE o il livello di sezione della CPA.»

    Termini per la trasmissione dei dati

    Il testo di cui alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») è modificato come segue:

    1)

    al punto 1 alcune variabili sono modificate o aggiunte come segue:

    «Variabile

    Termine

    110

    1 mese e 10 giorni civili

    […]

    […]

    210

    2 mesi

    […]

    […]

    340

    1 mese e 15 giorni civili»;

    2)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2)

    Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati a livelli di gruppo e di classe della NACE o a livelli di gruppo e di classe della CPA.

    Per gli Stati membri, il cui valore aggiunto nelle sezioni C, D ed E della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati per il totale dell'industria, gli RPI, il livello di sezione e divisione della NACE o il livello di sezione e divisione della CPA.»

    Studi pilota

    Alla lettera h) («Studi pilota») i punti 2 e 3 sono soppressi.

    Primo periodo di riferimento

    Alla lettera i) («Primo periodo di riferimento») sono aggiunti i commi seguenti:

    «Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della distinzione delle variabili relative al mercato non interno in zona euro e zona extra euro è stabilito non oltre il gennaio 2005.

    Il primo periodo di riferimento per la variabile 340 è stabilito non oltre il gennaio 2006, a condizione che si applichi un anno base non oltre il 2005.»

    Periodo transitorio

    Alla lettera j) («Periodo transitorio») sono aggiunti i seguenti punti:

    «3)

    Per la variabile 340 e la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340 può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

    4)

    In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 110, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

    5)

    In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

    PARTE B

    L'allegato B del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

    Elenco delle variabili

    Il testo di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili») è modificato come segue:

    1)

    il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5)

    Solo qualora non siano disponibili, le variabili relative ai costi della costruzione (nn. 320, 321, 322) possono essere calcolate per approssimazione mediante i prezzi alla produzione (n. 310). Tale approssimazione è consentita fino al 11 agosto 2010.»;

    2)

    è aggiunto il punto seguente:

    «6)

    Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi della raccolta dei dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, al fine di:

    a)

    valutare la fattibilità di una variabile trimestrale dei prezzi alla produzione (n. 310) nella costruzione;

    b)

    definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici.

    Non oltre il 11 agosto 2006 la Commissione propone una definizione per la variabile relativa ai prezzi alla produzione.

    Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

    Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per sostituire la variabile relativa ai costi di costruzione con la variabile relativa ai prezzi alla produzione a partire dall'anno base 2010.»

    Forma

    Il testo di cui alla lettera d) («Forma») è sostituito dal seguente:

    «1)

    Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili.

    2)

    Inoltre, le variabili relative alla produzione (nn. 110, 115 e 116) e alle ore di lavoro (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.

    3)

    Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di cicli di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.

    4)

    Le variabili 110, 115, 116, 320, 321 e 322 devono essere trasmesse in forma di indice. Le variabili 411 e 412 devono essere trasmesse in cifre assolute. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.»

    Periodo di riferimento

    Il testo di cui alla lettera e) («Periodo di riferimento») è sostituito dal seguente:

    «Alle variabili 110, 115 e 116 si applica un periodo di riferimento di un mese. A tutte le altre variabili contemplate dal presente allegato si applica il periodo di riferimento di almeno un trimestre.

    Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono fornire le variabili 110, 115 e 116 solo con un periodo di riferimento di un trimestre.»

    Livello di dettaglio

    Alla lettera f) («Livello di dettaglio») è aggiunto il punto seguente:

    «6)

    Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono trasmettere i dati solo per il totale della costruzione (livello di sezione della NACE).»

    Termini per la trasmissione dei dati

    Alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») le variabili 110, 115, 116 e 210 sono sostituite dalle seguenti:

    «Variabile

    Periodicità

    110

    1 mese e 15 giorni civili

    115

    1 mese e 15 giorni civili

    116

    1 mese e 15 giorni civili

    […]

    […]

    210

    2 mesi».

    Studi pilota

    Alla lettera h) («Studi pilota») i punti 1 e 3 sono soppressi.

    Primo periodo di riferimento

    Alla lettera i) («Primo periodo di riferimento») è aggiunto il testo seguente:

    «Il primo periodo di riferimento per la trasmissione delle variabili 110, 115 e 116 con un periodo di riferimento mensile è stabilito non oltre il gennaio 2005.»

    Periodo transitorio

    Alla lettera j) («Periodo transitorio») sono aggiunti i punti seguenti:

    «3)

    In caso di modifica del periodo di riferimento per le variabili 110, 115 e 116, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

    4)

    In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per le variabili 110, 115, 116 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

    PARTE C

    L'allegato C del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

    Elenco delle variabili

    Alla lettera c) («Elenco delle variabili») è aggiunto il punto seguente:

    «4)

    Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi della raccolta dei dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, al fine di:

    a)

    valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale delle ore di lavoro (n. 220) per il commercio al dettaglio e le riparazioni;

    b)

    valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale delle retribuzioni lorde (n. 230) per il commercio al dettaglio e le riparazioni;

    c)

    definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici.

    Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sul risultato degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

    Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010.»

    Forma

    Alla lettera d) («Forma») i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1)

    Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili.

    2)

    Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

    Livello di dettaglio

    Il testo di cui alla lettera f) («Livello di dettaglio») è modificato come segue:

    1)

    il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1)

    Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 2, 3 e 4. La variabile numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa conformemente al livello di dettaglio di cui al punto 4.»;

    2)

    è aggiunto il punto seguente:

    «5)

    Gli Stati membri, il cui fatturato nella divisione 52 della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono trasmettere la variabile fatturato (n. 120) e le variabili deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) solo conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 3 e 4.»

    Termini per la trasmissione dei dati

    Il testo di cui alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») è sostituito dal seguente:

    «1)

    Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro due mesi ai livelli di dettaglio di cui al punto 2 della lettera f) del presente allegato. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.

    2)

    Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui ai punti 3 e 4 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18.

    3)

    La variabile numero di persone occupate deve essere trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.»

    Studi pilota

    Alla lettera h) («Studi pilota») i punti 2 e 4 sono soppressi.

    Periodo transitorio

    Alla lettera j) («Periodo transitorio») è aggiunto il punto seguente:

    «4)

    In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati della variabile 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

    PARTE D

    L'allegato D del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.

    Elenco delle variabili

    Il testo di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili») è modificato come segue:

    1)

    al punto 1 è aggiunta la variabile seguente:

    «Variabile

    Denominazione

    310

    Prezzi alla produzione»;

    2)

    sono aggiunti i punti seguenti:

    «3)

    La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) comprende i servizi forniti ad una clientela costituita da imprese o persone che rappresentano imprese.

    4)

    Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi della raccolta dei dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, al fine di:

    a)

    valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale relativa alle ore di lavoro (n. 220) per altri servizi;

    b)

    valutare la fattibilità di trasmettere una variabile trimestrale relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) per altri servizi;

    c)

    definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici;

    d)

    definire un livello di dettaglio adeguato. I dati sono suddivisi per attività economiche secondo le definizioni delle sezioni della NACE ed ulteriormente disaggregati non oltre il livello di divisioni della NACE (due cifre) o di raggruppamenti delle divisioni.

    Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

    Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010.»

    Forma

    Il testo di cui alla lettera d) («Forma») è modificato come segue:

    1)

    i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1)

    Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili.

    2)

    La variabile relativa al fatturato (n. 120) deve essere anche trasmessa con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.»;

    2)

    il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4)

    La variabile prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa in forma di indice. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.»

    Periodo di riferimento

    Alla lettera e) («Periodo di riferimento») sono aggiunti i commi seguenti:

    «Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi di un periodo di riferimento ridotto in rapporto sia al costo della raccolta sia all'onere per le imprese, al fine di valutare la fattibilità di una riduzione del periodo di riferimento da un trimestre ad un mese per la variabile fatturato (n. 120).

    Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il 11 agosto 2007.

    Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera d), per un'eventuale modifica della frequenza di elaborazione della variabile relativa al fatturato.»

    Livello di dettaglio

    Il testo di cui alla lettera f) («Livello di dettaglio») è modificato come segue:

    1)

    i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3)

    Per le divisioni 50, 51, 64 e 74 della NACE, la variabile relativa al fatturato deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto in dette divisioni della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.

    4)

    Per la sezione I della NACE, la variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa a livello di sezione solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione I in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.»;

    2)

    sono aggiunti i punti seguenti:

    «5)

    La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa secondo le seguenti attività e gruppi della NACE:

     

    60.24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 a 4 cifre;

     

    61.1, 62.1, 64.2 a 3 cifre;

     

    da 72.1 a 72.6 a 3 cifre;

     

    somma da 74.11 a 74.14;

     

    somma di 74.2 e 74.3;

     

    da 74.4 a 74.7 a 3 cifre.

    NACE 74.4 può essere indicata per approssimazione mediante gli annunci pubblicitari.

    NACE 74.5 comprende il prezzo totale della forza lavoro assunta e del personale fornito.

    6)

    L'elenco delle attività e dei gruppi può essere modificato non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

    7)

    Per la divisione 72, la variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in dette divisioni della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4 % del totale della Comunità europea.»

    Termini per la trasmissione dei dati

    Il testo di cui alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») è sostituito dal seguente:

    «Le variabili devono essere trasmesse entro i seguenti termini, calcolati dopo la fine del periodo di riferimento:

    “Variabile

    Periodicità

    120

    2 mesi

    210

    2 mesi

    310

    3 mesi”.»

    Primo periodo di riferimento

    Alla lettera i) («Primo periodo di riferimento») è aggiunto il testo seguente:

    «Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) cade non oltre il primo trimestre del 2006. Una deroga di un altro anno per il primo periodo di riferimento può essere concessa secondo la procedura di cui all'articolo 18, a condizione che si applichi un anno base non posteriore al 2006.»

    Periodo transitorio

    Alla lettera j) («Periodo transitorio») sono aggiunti i commi seguenti:

    «Per la variabile n. 310 può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Un ulteriore periodo transitorio di un anno può essere concesso per l'elaborazione della variabile 310 per le divisioni 63 e 74 della NACE, secondo la procedura di cui all'articolo 18. In aggiunta a questi periodi transitori, può essere concesso un ulteriore periodo transitorio di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 18, agli Stati membri il cui fatturato nelle attività della NACE di cui alla lettera a) “Campo d'applicazione” rappresenta, in un dato anno base, meno dell'1 % del totale della Comunità europea.

    In caso di modifica dei termini per la trasmissione delle variabili 120 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 18.»


    (1)  GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.»;


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