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Document 32005R1158
Regulation (EC) No 1158/2005 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics
Regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali
Regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali
GU L 191 del 22.7.2005, p. 1–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrog. impl. da 32019R2152
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31998R1165 | sostituzione | articolo 12.1 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31998R1165 | sostituzione | articolo 10.4 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31998R1165 | modifica | allegato D | 11/08/2005 | |
Modifies | 31998R1165 | modifica | allegato A | 11/08/2005 | |
Modifies | 31998R1165 | complemento | articolo 4.2 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31998R1165 | sostituzione | articolo 10.3 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31998R1165 | complemento | articolo 17 | 11/08/2005 | |
Modifies | 31998R1165 | sostituzione | articolo 14.2 | 11/08/2005 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R2152 | 01/01/2024 |
22.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 191/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1158/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1165/98 (3) ha definito un quadro di base comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di statistiche comunitarie delle imprese a fini di analisi del ciclo economico. |
(2) |
L'attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98, ad opera dei regolamenti della Commissione (CE) n. 586/2001 (4), (CE) n. 588/2001 (5) e (CE) n. 606/2001 (6), concernenti rispettivamente la definizione di raggruppamenti principali di industrie, la definizione di variabili e le deroghe concesse agli Stati membri, ha consentito di acquisire un'esperienza pratica che può servire a definire misure volte a migliorare ulteriormente le statistiche congiunturali. |
(3) |
Nel piano d'azione sui bisogni statistici dell'UEM e nelle successive relazioni sui progressi nell'attuazione di detto piano, il Consiglio «Ecofin» ha individuato altri aspetti fondamentali per migliorare le statistiche di cui al regolamento (CE) n. 1165/98. |
(4) |
Per la propria politica monetaria la Banca centrale europea (BCE) necessita di ulteriori approfondimenti delle statistiche congiunturali, come ha affermato nel documento relativo ai bisogni in materia di statistiche economiche generali. In particolare, essa necessita per la zona euro di aggregati tempestivi, affidabili e significativi. |
(5) |
Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (7), ha individuato i principali indicatori economici europei (PIEE) che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1165/98. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/98 in settori di particolare importanza per la politica monetaria e lo studio del ciclo economico. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico. |
(8) |
L'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione include la riduzione degli oneri inutili che gravano sulle imprese e la diffusione delle nuove tecnologie, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.
1) |
L'articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:
|
2) |
L'articolo 10 è modificato come segue:
|
3) |
L'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
|
4) |
L'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
|
5) |
All'articolo 17 è aggiunta la lettera seguente:
|
6) |
Gli allegati da A a D sono modificati conformemente all'allegato. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 6 luglio 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU C 158 del 15.6.2004, pag. 3.
(2) Parere del Parlamento europeo del 22 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.
(3) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.
(5) GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18.
(6) GU L 92 del 2.4.2001, pag. 1.
(7) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
ALLEGATO
PARTE A
L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.
Campo d'applicazione
Il testo di cui alla lettera a) («Campo d'applicazione») è sostituito dal seguente:
«Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a E della NACE o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da C a E della CPA.»
Elenco delle variabili
Il testo di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili») è modificato come segue:
1) |
al punto 1 è aggiunta la variabile seguente:
|
2) |
il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
3) |
il punto 9 è sostituito dal seguente:
|
4) |
è aggiunto il punto seguente:
|
Forma
Il testo dei cui alla lettera d) («Forma») è sostituito dal seguente:
«1) |
Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili. |
2) |
Inoltre, le variabili “Produzione” (n. 110) e “Ore di lavoro” (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18. |
3) |
Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili. |
4) |
Le variabili nn. 110, 310, 311, 312 e 340 devono essere trasmesse in forma di indice. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.» |
Periodo di riferimento
Alla lettera e) («Periodo di riferimento») è aggiunta la variabile seguente:
«Variabile |
Periodo di riferimento |
340 |
mese». |
Livello di dettaglio
Il testo di cui alla lettera f) («Livello di dettaglio») è modificato come segue:
1) |
i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
3) |
sono aggiunti i seguenti punti:
|
Termini per la trasmissione dei dati
Il testo di cui alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») è modificato come segue:
1) |
al punto 1 alcune variabili sono modificate o aggiunte come segue:
|
2) |
il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
Studi pilota
Alla lettera h) («Studi pilota») i punti 2 e 3 sono soppressi.
Primo periodo di riferimento
Alla lettera i) («Primo periodo di riferimento») sono aggiunti i commi seguenti:
«Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della distinzione delle variabili relative al mercato non interno in zona euro e zona extra euro è stabilito non oltre il gennaio 2005.
Il primo periodo di riferimento per la variabile 340 è stabilito non oltre il gennaio 2006, a condizione che si applichi un anno base non oltre il 2005.»
Periodo transitorio
Alla lettera j) («Periodo transitorio») sono aggiunti i seguenti punti:
«3) |
Per la variabile 340 e la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340 può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18. |
4) |
In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 110, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18. |
5) |
In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 18.» |
PARTE B
L'allegato B del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.
Elenco delle variabili
Il testo di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili») è modificato come segue:
1) |
il punto 5 è sostituito dal seguente:
|
2) |
è aggiunto il punto seguente:
|
Forma
Il testo di cui alla lettera d) («Forma») è sostituito dal seguente:
«1) |
Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili. |
2) |
Inoltre, le variabili relative alla produzione (nn. 110, 115 e 116) e alle ore di lavoro (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18. |
3) |
Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di cicli di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili. |
4) |
Le variabili 110, 115, 116, 320, 321 e 322 devono essere trasmesse in forma di indice. Le variabili 411 e 412 devono essere trasmesse in cifre assolute. Tutte le altre variabili devono essere trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.» |
Periodo di riferimento
Il testo di cui alla lettera e) («Periodo di riferimento») è sostituito dal seguente:
«Alle variabili 110, 115 e 116 si applica un periodo di riferimento di un mese. A tutte le altre variabili contemplate dal presente allegato si applica il periodo di riferimento di almeno un trimestre.
Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono fornire le variabili 110, 115 e 116 solo con un periodo di riferimento di un trimestre.»
Livello di dettaglio
Alla lettera f) («Livello di dettaglio») è aggiunto il punto seguente:
«6) |
Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea, devono trasmettere i dati solo per il totale della costruzione (livello di sezione della NACE).» |
Termini per la trasmissione dei dati
Alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») le variabili 110, 115, 116 e 210 sono sostituite dalle seguenti:
«Variabile |
Periodicità |
110 |
1 mese e 15 giorni civili |
115 |
1 mese e 15 giorni civili |
116 |
1 mese e 15 giorni civili |
[…] |
[…] |
210 |
2 mesi». |
Studi pilota
Alla lettera h) («Studi pilota») i punti 1 e 3 sono soppressi.
Primo periodo di riferimento
Alla lettera i) («Primo periodo di riferimento») è aggiunto il testo seguente:
«Il primo periodo di riferimento per la trasmissione delle variabili 110, 115 e 116 con un periodo di riferimento mensile è stabilito non oltre il gennaio 2005.»
Periodo transitorio
Alla lettera j) («Periodo transitorio») sono aggiunti i punti seguenti:
«3) |
In caso di modifica del periodo di riferimento per le variabili 110, 115 e 116, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18. |
4) |
In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per le variabili 110, 115, 116 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina il 11 agosto 2007, secondo la procedura di cui all'articolo 18.» |
PARTE C
L'allegato C del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.
Elenco delle variabili
Alla lettera c) («Elenco delle variabili») è aggiunto il punto seguente:
«4) |
Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi della raccolta dei dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, al fine di:
Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sul risultato degli studi non oltre il 11 agosto 2007. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010.» |
Forma
Alla lettera d) («Forma») i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1) |
Tutte le variabili devono essere trasmesse senza correzione, se disponibili. |
2) |
Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.» |
Livello di dettaglio
Il testo di cui alla lettera f) («Livello di dettaglio») è modificato come segue:
1) |
il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
2) |
è aggiunto il punto seguente:
|
Termini per la trasmissione dei dati
Il testo di cui alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») è sostituito dal seguente:
«1) |
Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro due mesi ai livelli di dettaglio di cui al punto 2 della lettera f) del presente allegato. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea. |
2) |
Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui ai punti 3 e 4 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18. |
3) |
La variabile numero di persone occupate deve essere trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3 % del totale della Comunità europea.» |
Studi pilota
Alla lettera h) («Studi pilota») i punti 2 e 4 sono soppressi.
Periodo transitorio
Alla lettera j) («Periodo transitorio») è aggiunto il punto seguente:
«4) |
In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati della variabile 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 18.» |
PARTE D
L'allegato D del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue.
Elenco delle variabili
Il testo di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili») è modificato come segue:
1) |
al punto 1 è aggiunta la variabile seguente:
|
2) |
sono aggiunti i punti seguenti:
|
Forma
Il testo di cui alla lettera d) («Forma») è modificato come segue:
1) |
i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
Periodo di riferimento
Alla lettera e) («Periodo di riferimento») sono aggiunti i commi seguenti:
«Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione e stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi di un periodo di riferimento ridotto in rapporto sia al costo della raccolta sia all'onere per le imprese, al fine di valutare la fattibilità di una riduzione del periodo di riferimento da un trimestre ad un mese per la variabile fatturato (n. 120).
Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il 11 agosto 2007.
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il 11 agosto 2008 la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera d), per un'eventuale modifica della frequenza di elaborazione della variabile relativa al fatturato.»
Livello di dettaglio
Il testo di cui alla lettera f) («Livello di dettaglio») è modificato come segue:
1) |
i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
sono aggiunti i punti seguenti:
|
Termini per la trasmissione dei dati
Il testo di cui alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati») è sostituito dal seguente:
«Le variabili devono essere trasmesse entro i seguenti termini, calcolati dopo la fine del periodo di riferimento:
“Variabile |
Periodicità |
120 |
2 mesi |
210 |
2 mesi |
310 |
3 mesi”.» |
Primo periodo di riferimento
Alla lettera i) («Primo periodo di riferimento») è aggiunto il testo seguente:
«Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) cade non oltre il primo trimestre del 2006. Una deroga di un altro anno per il primo periodo di riferimento può essere concessa secondo la procedura di cui all'articolo 18, a condizione che si applichi un anno base non posteriore al 2006.»
Periodo transitorio
Alla lettera j) («Periodo transitorio») sono aggiunti i commi seguenti:
«Per la variabile n. 310 può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2008, secondo la procedura di cui all'articolo 18. Un ulteriore periodo transitorio di un anno può essere concesso per l'elaborazione della variabile 310 per le divisioni 63 e 74 della NACE, secondo la procedura di cui all'articolo 18. In aggiunta a questi periodi transitori, può essere concesso un ulteriore periodo transitorio di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 18, agli Stati membri il cui fatturato nelle attività della NACE di cui alla lettera a) “Campo d'applicazione” rappresenta, in un dato anno base, meno dell'1 % del totale della Comunità europea.
In caso di modifica dei termini per la trasmissione delle variabili 120 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina non oltre il 11 agosto 2006 secondo la procedura di cui all'articolo 18.»