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Document 32005R0110

    Regolamento (CE) n. 110/2005 della Commissione, del 24 gennaio 2005, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003

    GU L 21 del 25.1.2005, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/110/oj

    25.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 21/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 110/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 24 gennaio 2005

    relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario nel corso di tale trimestre e il prezzo d'importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si sono collocati contemporaneamente ad un livello inferiore all'87 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

    (2)

    Dall'analisi della situazione del mercato comunitario risulta che, per quanto riguarda il tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore ai 10 kg, tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 2003 sia il prezzo di vendita medio sul mercato nel corso di tale trimestre, sia il prezzo all'importazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all'87 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio (2).

    (3)

    Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2183/2001 della Commissione (3).

    (4)

    L'importo dell'indennità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000 non può in alcun caso superare la differenza fra il limite d’intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario o un importo forfettario pari al 12 % di detto limite.

    (5)

    I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo.

    (6)

    I quantitativi di albacora (Thunnus albacares) di peso superiore ai 10 kg venduti e consegnati durante il trimestre considerato all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché detti quantitativi oltrepassano i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.

    (7)

    In applicazione dei limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 2000, 2001 e 2002.

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003, per i prodotti e nei limiti dei massimali seguenti:

    Prodotto

    Importo massimo dell'indennità

    (EUR/tonnellata)

    Albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg

    24

    Articolo 2

    1.   Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

    Albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg: 11 433,536 tonnellate.

    2.   Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2005.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (2)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 3.

    (3)  GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11.


    ALLEGATO

    Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, sulla base delle percentuali d'indennità

    (in tonnellate)

    Albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg

    Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)

    Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)

    Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)

    OPAGAC

    1 880,530

    0

    1 880,530

    OPTUC

    3 837,843

    445,778

    4 283,621

    OP 42 (CAN.)

    0

    0

    0

    ORTHONGEL

    4 720,123

    549,262

    5 269,385

    APASA

    0

    0

    0

    Madeira

    0

    0

    0

    EU — Totale

    10 438,496

    995,040

    11 433,536


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