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Document 32005L0009
Commission Directive 2005/9/EC of 28 January 2005 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annex VII thereto to technical progressText with EEA relevance
Direttiva 2005/9/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VIITesto rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2005/9/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VIITesto rilevante ai fini del SEE
GU L 27 del 29.1.2005, p. 46–47
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 278M del 21.10.2008, p. 1–2
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31976L0768 | modifica | allegato | 16/02/2005 |
29.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/46 |
DIRETTIVA 2005/9/CE DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2005
recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VII
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,
considerando quanto segue:
(1) |
La parte 1 dell’allegato VII alla direttiva 76/768/CEE comprende un elenco di filtri UV che possono essere contenuti in prodotti cosmetici. |
(2) |
Il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori ritiene che l’impiego dell’acido benzoico, «2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester», in concentrazioni fino al 10 %, nei prodotti per la protezione solare, da solo o unitamente ad altre sostanze che assorbono gli UV, sia sicuro. Per tale motivo l’acido benzoico «2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester» deve essere incluso nell’allegato VII, parte 1 della direttiva 76/768/CEE con il numero d’ordine 28. |
(3) |
La direttiva 76/768/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza. |
(4) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato VII della direttiva 76/768/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/93/CE (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13).
ALLEGATO
Nella parte 1 dell’allegato VII alla direttiva 76/768/CEE è aggiunto il seguente numero d’ordine 28:
Numero d’ordine |
Sostanze |
Concentrazione massima autorizzata |
Altre limitazioni e prescrizioni |
Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |
a |
b |
c |
d |
e |
«28 |
Acido benzoico, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester (denominazione INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate numero CAS 302776-68-7) |
10 % nei prodotti per la protezione solare» |
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