Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0944

    2005/944/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2005 , che chiude il procedimento antiassorbimento relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

    GU L 342 del 24.12.2005, p. 96–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/944/oj

    24.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 342/96


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2005

    che chiude il procedimento antiassorbimento relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

    (2005/944/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 12,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    1.   Misure iniziali

    (1)

    Nel marzo 2004, con il regolamento (CE) n. 435/2004 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo («la misura iniziale») sulle importazioni di ciclamato di sodio («il prodotto in esame») originario della Repubblica popolare cinese («la RPC»). Ai produttori esportatori della RPC che hanno collaborato sono state imposte aliquote individuali del dazio comprese fra 0 e 0,11 EUR al chilo. L’aliquota applicabile a tutte le altre società è pari a 0,26 EUR al chilo.

    2.   Richiesta di nuova inchiesta

    (2)

    Il 14 marzo 2005, è stata presentata, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, una richiesta per una nuova inchiesta sulla misura iniziale. La richiesta è stata presentata da Productos Aditivos SA («il richiedente»), l'unico produttore comunitario di ciclamato di sodio, che ha dichiarato e presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che, a seguito dell'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all’esportazione sono diminuiti e si è registrata una variazione insufficiente nei prezzi di rivendita o nei successivi prezzi di vendita nella Comunità.

    3.   La nuova inchiesta

    (3)

    Il 27 aprile 2005, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) l'apertura di una nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC.

    (4)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura della nuova inchiesta i produttori/esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e gli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate.

    (5)

    Sono pervenute risposte complete al questionario da un esportatore e dai suoi due produttori collegati nella RPC, nonché da tre importatori della Comunità. Si noti che i produttori esportatori con aliquota del dazio pari a 0 EUR rappresentavano circa il 60  % delle esportazioni totali di ciclamato di sodio dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di questa nuova inchiesta.

    (6)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni che essa ha ritenuto necessarie ai fini della nuova inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

     

    Esportatore e suoi produttori collegati nella RPC

    Rainbow Rich Industrial Ltd, Hong Kong

    Golden Time Enterprises (Shenzhen) Co. Ltd and Jintian Enterprises Nanjing Co. Ltd, Shenzhen, RPC.

     

    Importatori

    Emilio Peña SA, Valencia, Spagna

    Kraemer & Martin GmbH, Sankt Augustin, Germania.

    (7)

    Altri tre importatori hanno dichiarato di non avere importato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Un importatore ha dichiarato che non avrebbe risposto al questionario perché durante il periodo dell'inchiesta aveva importato quantitativi estremamente modesti del prodotto in esame.

    (8)

    Il periodo dell’inchiesta di questa nuova inchiesta («nuovo PI») va dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. Esso è stato utilizzato per stabilire il livello attuale dei prezzi all'esportazione e il livello dei prezzi di rivendita nella Comunità. Nel determinare se i prezzi all’esportazione e i prezzi di rivendita o i successivi prezzi di vendita nella Comunità avessero registrato una variazione sufficiente, i prezzi applicati nel nuovo PI sono stati raffrontati con quelli applicati durante il periodo dell’inchiesta che aveva condotto all’istituzione delle misure iniziali («PI iniziale»), che aveva coperto il periodo compreso tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002.

    B.   PRODOTTO IN ESAME

    (9)

    Il prodotto oggetto della richiesta e per il quale è stata avviata la nuova inchiesta è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00.

    (10)

    Il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare, consentito per legge nella Comunità europea e in numerosi paesi quale dolcificante per alimenti e bevande dietetici e ipocalorici. Viene largamente impiegato come additivo dall'industria alimentare, come pure dai produttori di dolcificanti (o edulcoranti) ipocalorici e dietetici «da tavola». Piccole quantità di prodotto vengono inoltre utilizzate nell'industria farmaceutica.

    C.   RISULTANZE

    (11)

    Obiettivo della nuova inchiesta era in primo luogo stabilire se, dall’imposizione delle misure iniziali, i prezzi all’esportazione fossero diminuiti o meno, ovvero se si fosse registrata una variazione insufficiente nei prezzi di rivendita o nei successivi prezzi di vendita nella Comunità di ciclamato di sodio originario della RPC. Se si fosse rilevato che si era verificato un assorbimento, il margine di dumping avrebbe dovuto essere ricalcolato.

    (12)

    Conformemente all'articolo 12 del regolamento di base, gli importatori/utilizzatori e gli esportatori hanno avuto la possibilità di sottoporre elementi di prova a giustificazione del calo dei prezzi all’esportazione e dell'assenza di variazioni nei prezzi di rivendita nella Comunità in seguito all'istituzione di misure per motivi diversi dall'assorbimento del dazio antidumping.

    1.   Calo dei prezzi all'esportazione

    (13)

    Nel nuovo PI, le vendite del prodotto in esame originario della RPC erano di norma effettuate direttamente a importatori e/o distributori indipendenti dell’UE. Le variazioni dei prezzi all’esportazione sono state calcolate raffrontando, alle stesse condizioni di consegna, il prezzo medio osservato nel nuovo PI con quello stabilito durante il PI iniziale.

    (14)

    Il raffronto dei prezzi delle società che hanno collaborato non ha rivelato alcun calo del prezzo medio all'esportazione del ciclamato di sodio originario della RPC.

    2.   Variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità

    (15)

    La variazione dei prezzi nella Comunità a livello degli importatori e/o distributori è stata calcolata raffrontando, alle stesse condizioni di consegna (DDP), il prezzo medio di rivendita, compresi il dazio convenzionale e il dazio antidumping, del PI iniziale con quello stabilito nel nuovo PI, più i dazi, sia convenzionale che antidumping. Si noti che, fra i due PI, il dazio convenzionale medio applicabile alle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC è diminuito dell’1,5 %. Il prezzo di rivendita è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dall’importatore nella Comunità che rappresentava la maggioranza delle importazioni delle merci della società della RPC che ha collaborato.

    (16)

    Il raffronto ha messo in luce che il prezzo medio di rivendita nella Comunità di ciclamato di sodio originario della RPC, espresso in euro, è diminuito del 10 %.

    (17)

    Si è osservato che il ciclamato di sodio importato dalla RPC è stato fatturato in dollari USA sia nel PI iniziale che in quello nuovo. Qualsiasi calo dei prezzi di rivendita nella Comunità di sodio di ciclamato dovrebbe pertanto essere valutato tenendo conto della variazione del tasso di cambio USD/EUR fra il PI iniziale e il nuovo PI.

    (18)

    A seguito di verifica, è emerso che il dollaro USA si era deprezzato del 35 % nei confronti dell'euro tra il PI iniziale e il nuovo PI. Pertanto, quando il raffronto è stato effettuato tenendo conto dell’effetto di tale deprezzamento del dollaro USA rispetto all’euro, non si è osservata alcuna diminuzione dei prezzi di rivendita nella Comunità fra il PI iniziale e il nuovo PI ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base.

    3.   Società che non hanno collaborato

    (19)

    Si è rilevato che, nella nuova inchiesta in oggetto, un gruppo di produttori esportatori che non sono soggetti a dazio antidumping sulle loro importazioni nella Comunità rappresentava circa il 60 % delle esportazioni attuali dalla RPC verso l’UE, mentre l’esportatore che ha collaborato rappresentava il 35 % delle suddette esportazioni.

    (20)

    Si è concluso che le società che non hanno collaborato rappresentavano solo una parte modesta, meno del 5 %, delle esportazioni totali del prodotto in esame nella Comunità durante il nuovo PI e il dazio nazionale deve pertanto restare inalterato.

    D.   CONCLUSIONI

    (21)

    Si è concluso che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, non si era verificato un assorbimento dei dazi antidumping poiché non si era rilevato alcun calo dei prezzi all’esportazione e la diminuzione osservata nei prezzi di rivendita nella Comunità di ciclamato di sodio originario della RPC era inferiore a quella che si sarebbe potuta prevedere tenuto conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

    (22)

    Pertanto, la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RCP deve essere chiusa,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La nuova inchiesta ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese è chiusa.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 1.

    (3)  GU C 101 del 27.4.2005, pag. 26.


    Top