Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0692

    2005/692/CE: Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi [notificata con il numero C(2005) 3704] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 263 del 8.10.2005, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 424–425 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 09/05/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/692/oj

    8.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 263/20


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2005

    recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi

    [notificata con il numero C(2005) 3704]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/692/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

    (2)

    La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi (3), sospende alcune importazioni di pollame e di prodotti a base di pollame dai paesi terzi colpiti.

    (3)

    La decisione 2004/122/CE non concerne la Mongolia, ma questo paese terzo ha denunciato un focolaio di influenza aviaria nei volatili selvatici. È pertanto opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di volatili diversi dal pollame, compresi gli uccelli catturati allo stato selvatico, originari di tale paese terzo.

    (4)

    La decisione 2004/122/CE si applica fino al 30 settembre 2005. Focolai di influenza aviaria persistono tuttavia nei paesi terzi di cui alla decisione 2004/122/CE e in Mongolia. A causa della situazione ancora preoccupante in questi paesi terzi, restano necessarie misure di protezione per le importazioni in provenienza da questi paesi.

    (5)

    È opportuno stabilire in un atto distinto norme specifiche per l’importazione dalla Russia di volatili diversi dal pollame, di animali da compagnia e di piume non trattate.

    (6)

    La decisione 2004/122/CE è stata modificata a più riprese per tener conto dell’evoluzione dell’influenza aviaria nei paesi terzi.

    (7)

    Per motivi di chiarezza e di trasparenza è opportuno abrogare la decisione 2004/122/CE e sostituirla con la presente decisione.

    (8)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Thailandia dei seguenti prodotti:

    a)

    carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento;

    b)

    preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle specie di cui alla lettera a);

    c)

    alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie;

    d)

    uova per il consumo umano; nonché

    e)

    trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti contemplati dal presente articolo ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1o gennaio 2004.

    3.   I certificati veterinari/documenti commerciali che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della categoria di cui trattasi:

    «Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/Prodotto a base di carne costituito da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Preparazione di carne costituita da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (4) ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1o gennaio 2004 e in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/692/CE della Commissione

    4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, qualora la carne di tali specie abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell'allegato II alla decisione 2005/432/CE della Commissione (5).

    Articolo 2

    Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Cina dei seguenti prodotti:

    a)

    carni fresche di pollame;

    b)

    preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame;

    c)

    alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

    d)

    uova per il consumo umano; nonché

    e)

    trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:

    a)

    alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

    b)

    uova per il consumo umano; nonché

    c)

    trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

    Articolo 4

    1.   Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Cina (compresa Hong Kong), Indonesia, Kazakistan, Laos, Malaysia, Mongolia, Corea del Nord, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:

    a)

    piume e parti di piume non trasformate; nonché

    b)

    volatili vivi diversi dal pollame, definiti all’articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE (6), compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).

    2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano l’importazione di piume e parti di piume non trasformate provenienti dalla Mongolia.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano scortate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.

    Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

    Articolo 5

    La decisione 2004/122/CE è abrogata.

    Articolo 6

    Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 7

    La presente decisione si applica dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/619/CE (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 66).

    (5)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

    (6)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.


    Top