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Document 32005D0001

2005/1/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2004, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca [notificata con il numero C(2004) 5266]

GU L 1 del 4.1.2005, p. 8–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1(1)/oj

4.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca

[notificata con il numero C(2004) 5266]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(2005/1/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2).

(2)

Il Governo della Repubblica ceca ha chiesto alla Commissione di autorizzare quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha presentato i risultati delle prove di dissezione, eseguite anteriormente all’adesione, riportandoli nella parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

(3)

Dall’esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di detti metodi di classificazione.

(4)

Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. La presente autorizzazione può pertanto essere revocata.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente al regolamento (CEE) n. 3220/84, nella Repubblica ceca è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:

il metodo di classificazione denominato «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato,

l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato,

l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato,

l’apparecchio denominato «Ultra FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato.

Il metodo di classificazione «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)» può essere applicato esclusivamente nei macelli in cui non sono macellati più di 200 suini la settimana.

Per quanto riguarda l’apparecchio «Ultra FOM 300», al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori della misura P2 nel punto indicato nell’allegato, parte 4, punto 3. Il marchio corrispondente del punto di misurazione deve essere eseguito durante la procedura di misurazione.

Articolo 2

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)  GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).


ALLEGATO

Metodi di classificazione delle carcasse di suino nella Repubblica ceca

PARTE 1

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)».

2.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

ove:

ý= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S (ZP)= spessore in mm del lardo (compresa la cotenna), misurato mediante un regolo graduato in corrispondenza del punto di massima convessità del muscolo gluteo medio,

M (ZP)= spessore del muscolo misurato mediante un regolo graduato in corrispondenza della distanza minima tra l’estremità craniale del muscolo gluteo medio e la faccia dorsale del canale vertebrale.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

PARTE 2

Fat-O-Meater (FOM)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)».

2.

L’apparecchio comprende una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un computer.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

ove:

ý= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S (FOM)= spessore in mm del lardo dorsale (inclusa la cotenna), misurato a 6,5 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, fra la penultima e la terzultima vertebra lombare,

M (FOM)= spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di S (FOM).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

PARTE 3

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».

2.

L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama dell’estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo 58 MR con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 4 oppure di un computer ad esso collegato.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

ove:

ý= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S (HGP)= spessore in mm del lardo dorsale (inclusa la cotenna), misurato a 7,5 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, fra la penultima e la terzultima vertebra lombare,

M (HGP)= spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di S (HGP).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.

PARTE 4

Ultra-FOM 300

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Ultra FOM 300».

2.

L’apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 3,5 MHz. Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore.

I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra FOM.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Formula

ove:

ý= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

S (UFOM)= spessore in mm del lardo dorsale (inclusa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, fra la penultima e la terzultima vertebra lombare (misure «P2»),

M (UFOM)= spessore in mm del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di S (UFOM).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.


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