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Document 32004R2233

Regolamento (CE) n. 2233/2004 della Commissione, del 22 dicembre 2004, che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)

GU L 379 del 24.12.2004, p. 75–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; abrogato da 32011R1048

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2233/oj

24.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 379/75


REGOLAMENTO (CE) N. 2233/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2004

che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) (1) in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 sono elencate le persone interessate dal congelamento di capitali e delle risorse economiche stabilito dallo stesso regolamento.

(2)

La Commissione è autorizzata a modificare tale allegato, tenendo conto delle decisioni adottate dal Consiglio per l'attuazione della posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY) (2). La decisione 2004/900/PESC del Consiglio (3) attua tale posizione comune. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2004 (GU L 339 del 16.11.2004, pag. 4).

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

(3)  Vedi pagina 108 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Le seguenti persone sono escluse dall’elenco di cui dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004:

1)

Bralo, Miroslav. Data di nascita: 13.10.1967. Luogo di nascita: Kratine, comune di Vitez, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.

2)

Milosevic, Dragomir. Data di nascita: 4.2.1942. Luogo di nascita: Murgas, comune di Ub, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina.


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