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Dokument 32004R1915
Commission Regulation (EC) No 1915/2004 of 29 October 2004 fixing the production refund for olive oil used in the manufacture of certain preserved foods
Regolamento (CE) n. 1915/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve
Regolamento (CE) n. 1915/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve
GU L 328 del 30.10.2004, s. 96–96
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/96 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2004
che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 20 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi. |
(2) |
A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione. |
(3) |
In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i mesi di novembre e dicembre 2004 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).