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Dokument 32004R1891
Commission Regulation (EC) No 1891/2004 of 21 October 2004 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights
Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti
Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti
GU L 328 del 30.10.2004, s. 16–49
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 322M del 2.12.2008, s. 3–36
(MT)
Inte längre i kraft, Sista giltighetsdag: 31/12/2013; abrogato da 32013R1352
Samband | Rättsakt | Kommentar | Berörd underavdelning | Från | till |
---|---|---|---|---|---|
upphävande | 31995R1367 |
Samband | Rättsakt | Kommentar | Berörd underavdelning | Från | till |
---|---|---|---|---|---|
ändrad genom | 32007R1172 | modifica | allegato 1 | 06/10/2007 | |
ändrad genom | 32007R1172 | cancellazione | allegato 1C | 06/10/2007 | |
ändrad genom | 32007R1172 | sostituzione | allegato 2 | 01/01/2007 | |
ändrad genom | 32007R1172 | modifica | allegato 2A | 06/10/2007 | |
ändrad genom | 32007R1172 | cancellazione | allegato 2C | 06/10/2007 | |
ändrad genom | 32013R0519 | complemento | allegato II | 01/07/2013 | |
upphävd genom | 32013R1352 |
30.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2004 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2004
recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (1), in particolare l’articolo 20,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1383/2003 ha stabilito alcune regole comuni allo scopo di vietare l'introduzione, l'immissione in libera pratica, l'uscita, l'esportazione, la riesportazione, il vincolo ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco, di merci contraffatte e di merci usurpative e di far fronte efficacemente alla commercializzazione illegale di siffatte merci pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo. |
(2) |
Poiché il regolamento (CE) n. 1383/2003 sostituisce il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale (2), è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1367/95 della Commissione (3) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 3295/94. |
(3) |
È necessario definire, in funzione dei vari tipi di diritti di proprietà intellettuale, le persone fisiche o giuridiche che possono fungere da rappresentanti del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare il diritto stesso. |
(4) |
Occorre definire i mezzi di prova del diritto di proprietà intellettuale richiesti dall'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1383/2003. |
(5) |
Per garantire l'armonizzazione e l'uniformità nella sostanza e nella forma dei formulari della domanda di intervento, come pure delle informazioni figuranti nei formulari della domanda di intervento a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1383/2003, è opportuno stabilire il modello al quale tali formulari devono corrispondere. È inoltre opportuno precisare il regime linguistico applicabile alla domanda di intervento prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento. |
(6) |
È opportuno precisare il tipo di informazioni che devono figurare nella domanda di intervento, per consentire alle amministrazioni doganali di riconoscere più facilmente le merci che possono violare un diritto di proprietà intellettuale. |
(7) |
È opportuno definire il tipo di dichiarazione riguardante l’assunzione di responsabilità del titolare del diritto, che deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda di intervento. |
(8) |
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare l'inizio della decorrenza dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1383/2003. |
(9) |
Per consentire, da un lato, alla Commissione di seguire l'effettiva applicazione della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1383/2003, di redigere a tempo debito la relazione di cui all'articolo 23 di detto regolamento e di tentare di quantificare e qualificare i fenomeni di frode e, dall’altro lato, agli Stati membri di eseguire un'analisi dei rischi pertinente, è opportuno stabilire le modalità degli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. |
(10) |
È opportuno che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003. |
(11) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1383/2003, nel prosieguo denominato «il regolamento di base», possono fungere da rappresentanti del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare tale diritto le persone fisiche e le persone giuridiche.
Tra le persone di cui al primo comma figurano le società di gestione collettiva, il cui unico scopo o uno degli scopi principali consiste nel gestire o amministrare diritti d'autore o diritti connessi al diritto d'autore, i raggruppamenti o i rappresentanti che abbiano presentato una domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, come pure i costitutori.
Articolo 2
1. Allorché una domanda di intervento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base è presentata personalmente dal titolare del diritto, il documento giustificativo di cui all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, di detto regolamento è il seguente:
a) |
per i diritti oggetto di registrazione o, eventualmente, di un deposito, una prova della registrazione effettuata dall’ufficio competente o del deposito; |
b) |
per il diritto d’autore, i diritti connessi o il diritto relativo a disegni e a modelli non registrati o non depositati, qualsiasi mezzo di prova attestante la qualità di autore o di titolare originario. |
Può essere considerata come prova, ai sensi del primo comma, lettera a), una copia della registrazione figurante nella base di dati di uffici nazionali o internazionali.
Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la prova di cui al primo comma, lettera a), comprende inoltre la prova che il titolare del diritto è il produttore o il raggruppamento e la prova che la denominazione/indicazione è stata registrata. Il presente comma si applica, mutatis mutandis, ai vini e alle bevande spiritose.
2. Quando la domanda di intervento è presentata da un'altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il documento giustificativo è, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolo in virtù del quale la persona è autorizzata a usare il diritto in questione.
3. Quando la domanda di intervento è presentata da un rappresentante del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il documento giustificativo è, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una prova della sua capacità di agire.
Il rappresentante di cui al primo comma deve presentare la dichiarazione prevista all'articolo 6 del regolamento di base, firmata dalle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o un titolo in virtù del quale è autorizzato a sostenere tutte le spese conseguenti all'intervento doganale eseguito a loro nome, conformemente all'articolo 6 del regolamento di base.
Articolo 3
1. I documenti con i quali sono presentate le domande di intervento di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento di base, le decisioni di cui ai paragrafi 7 e 8 di detto articolo, nonché la dichiarazione prevista all'articolo 6 di detto regolamento devono essere conformi ai formulari che figurano negli allegati del presente regolamento.
I formulari devono essere compilati con un procedimento informatico, meccanico o a mano, purché in modo visibile. In quest'ultimo caso, essi devono essere compilati con inchiostro e in caratteri di stampa. Indipendentemente dal procedimento utilizzato, essi non devono presentare cancellature, aggiunte o altre alterazioni. Nel caso in cui sia compilato mediante procedimento informatico, il formulario deve essere messo a disposizione del richiedente, in formato digitale, su uno o più siti pubblici accessibili direttamente con procedimento informatico. In seguito, esso può essere riprodotto con strumenti di stampa privati.
Nel caso in cui si ricorra ai fogli supplementari di cui alle caselle 8, 9, 10 e 11 del formulario sul quale è redatta la domanda di intervento prevista all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base, o di cui alle caselle 7, 8, 9 e 10 del formulario sul quale è redatta la domanda di intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento, tali fogli sono considerati parte integrante del formulario.
2. I formulari relativi alla domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale deve essere presentata la domanda di intervento, corredati delle eventuali traduzioni.
3. Il formulario si compone di due esemplari:
a) |
l'esemplare destinato allo Stato membro nel quale viene presentata la domanda, recante il n. 1; |
b) |
l'esemplare destinato al titolare del diritto, recante il n. 2. |
Il formulario debitamente compilato e firmato, accompagnato da un numero di estratti corrispondente al numero di Stati membri indicato nella casella 6 del formulario, nonché dai documenti giustificativi di cui alle caselle 8, 9 e 10 è presentato all’autorità doganale competente che, dopo aver accettato la domanda, li conserva per almeno un anno oltre la durata legale del formulario.
Nel caso in cui l'estratto di una decisione che accoglie la domanda di intervento sia rivolto a uno o più Stati membri destinatari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, lo Stato membro che riceve l'estratto deve compilare senza indugio la parte «avviso di ricevimento» con l'indicazione della data di ricevimento e trasmettere copia di tale estratto all'autorità competente indicata nella casella 2 del formulario.
Il titolare del diritto può, nel periodo di validità della sua domanda di intervento comunitario, sollecitare presso lo Stato membro nel quale la domanda è stata inizialmente presentata l'intervento in un altro Stato membro non menzionato precedentemente. In tal caso, la durata di validità della nuova domanda corrisponde al periodo che deve ancora decorrere dalla domanda iniziale e può essere rinnovata secondo le condizioni previste per quest'ultima.
Articolo 4
Il servizio incaricato di ricevere e trattare le domande di intervento può chiedere, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento di base, l’indicazione dei luoghi di fabbricazione o di produzione, della rete di distribuzione o del nome dei licenziatari e altre informazioni, per agevolare l'analisi tecnica delle merci.
Articolo 5
Quando una domanda di intervento viene presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, prima della scadenza del termine di tre giorni lavorativi, i termini di cui agli articoli 11 e 13 di detto regolamento iniziano a decorrere soltanto dal giorno successivo alla data di ricevimento della domanda di intervento, accettata dall’autorità doganale designata a tal fine.
Se, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, l’autorità doganale informa il dichiarante o il detentore della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine di tre giorni lavorativi inizia a decorrere soltanto dalla notifica al titolare del diritto.
Articolo 6
Nel caso di merci deperibili la procedura di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci è avviata in via prioritaria per le merci per le quali sia stata precedentemente presentata una domanda di intervento.
Articolo 7
1. In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il titolare del diritto informa l’autorità doganale che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale. Fatta eccezione per le merci deperibili, qualora il periodo che resta prima della scadenza del termine previsto all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base non sia sufficiente per sollecitare tale procedura, tale termine può essere prorogato in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
2. Nei casi in cui sia stata precedentemente concessa una proroga di dieci giorni lavorativi a norma dell'articolo 11 del regolamento di base, non può più essere accordata una proroga in virtù dell'articolo 13 di detto regolamento.
Articolo 8
1. Ogni Stato membro comunica, quanto prima, alla Commissione le informazioni relative all’autorità doganale competente incaricata di ricevere e di trattare la domanda di intervento del titolare del diritto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base.
2. Al termine di ciascun anno civile, ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di tutte le domande scritte di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento di base, indicando il nome e l'indirizzo del titolare del diritto, il tipo di diritto per il quale è stata presentata la domanda, nonché una descrizione sommaria della merce. Dovranno essere contabilizzate anche le domande non accettate.
3. Durante il mese successivo alla fine di ciascun trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco, per tipo di merce, indicante informazioni dettagliate relative ai casi per i quali lo svincolo è stato sospeso o si è proceduto ad un blocco. Le informazioni comprendono tutti gli elementi seguenti:
a) |
il nome del titolare del diritto, la descrizione della merce e, se sono note, l'origine, la provenienza e la destinazione della merce, il tipo di diritto di proprietà intellettuale violato; |
b) |
la quantità, in unità, delle merci oggetto della sospensione dello svincolo o del blocco, la loro situazione doganale, il tipo di diritto di proprietà intellettuale violato, il mezzo di trasporto utilizzato; |
c) |
l’indicazione se si tratta di un movimento commerciale o di passeggeri e se si tratta di una procedura avviata d’ufficio o in seguito ad una domanda di intervento. |
4. Gli Stati membri possono inviare alla Commissione delle informazioni relative al valore reale o presunto delle merci per le quali è stato sospeso lo svincolo o si è proceduto ad un blocco.
5. Al termine di ciascun anno, la Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni ricevute in applicazione dei paragrafi da 1 a 4.
6. La Commissione pubblica l'elenco dei servizi dipendenti dall’autorità doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Articolo 9
Le domande di intervento presentate prima del 1o luglio 2004 restano valide fino alla loro scadenza legale e non possono essere rinnovate. Tuttavia, esse devono essere completate dalla dichiarazione prevista all’articolo 6 del regolamento di base, il cui modello figura negli allegati del presente regolamento. Tale dichiarazione libera la garanzia eventualmente esigibile negli Stati membri.
Qualora l’autorità competente sia adita prima del 1o luglio 2004 per deliberare nel merito e la procedura sia ancora pendente a questa data, la liberazione della garanzia avviene soltanto alla scadenza della procedura.
Articolo 10
Il regolamento (CE) n. 1367/95 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.
(2) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I
ALLEGATO I-A
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
I. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE AI DIRITTI E ALLA CAPACITÀ DI AGIRE
a) |
Se il titolare del diritto presenta personalmente la domanda:
|
b) |
Se la domanda è presentata da ogni altra persona di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), autorizzata ad usare uno dei diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, oltre alle prove di cui alla precedente lettera a), la persona deve presentare il titolo in virtù del quale è autorizzata a usare il diritto in questione. |
c) |
Se la domanda è presentata da un rappresentante del titolare o di ogni altra persona di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), autorizzata ad usare uno dei diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, oltre alle prove di cui alle precedenti lettere a) e b), egli deve presentare una prova della sua capacità di agire. La persona, fisica o giuridica, indicata nella casella 3 della domanda di intervento deve, in ogni caso, essere quella che fornirà i documenti previsti nella casella 11 della domanda di intervento. |
d) |
La casella 5 contiene tutte le indicazioni geografiche. Per denominazione di origine protetta e per indicazione di origine protetta si intendono le definizioni ufficiali contenute nei regolamenti (CEE) n. 2081/92, (CE) n. 1107/96 e (CEE) n. 2400/96. Per denominazioni geografiche per le bevande spiritose si intendono le definizioni ufficiali contenute nel regolamento (CEE) n. 1576/89. Possono presentare domanda di intervento singoli produttori, i raggruppamenti o i loro rappresentanti. |
e) |
Quando la domanda riguarda una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sono necessarie la registrazione e informazioni specifiche. |
II. CHE COSA DEVE CONTENERE LA DOMANDA DI INTERVENTO?
Il titolare del diritto può ricorrere gratuitamente alla domanda di intervento sia come misura preventiva sia quando ha motivo di ritenere che il suo diritto o i suoi diritti di proprietà intellettuale siano stati o possano essere violati. La domanda deve contenere tutte le informazioni utili per consentire all'autorità doganale di riconoscere facilmente le merci in questione, in particolare:
— |
una descrizione tecnica accurata e sufficientemente precisa delle merci, informazioni circostanziate sul tipo o sulle modalità della frode, laddove conosciuti dal titolare del diritto, |
— |
il nome e l’indirizzo della persona di contatto designata dal titolare del diritto, |
— |
l'impegno del richiedente di cui all'articolo 6 del regolamento di base e un documento da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in questione. |
— |
Il titolare del diritto deve imperativamente rispedire la dichiarazione di ricevimento della notifica inviatagli dall’amministrazione doganale ai sensi degli articoli 4 (d’ufficio) e 9. Tale invio deve essere eseguito immediatamente dopo aver ricevuto la notifica. I termini di legge (3 giorni lavorativi — 10 giorni lavorativi) iniziano a decorrere dal momento in cui viene ricevuta la notifica. È assolutamente necessario che il titolare del diritto confermi immediatamente il ricevimento della notifica appena è contattato dalle autorità doganali. |
— |
Ai sensi del regolamento di base, sono considerati «giorni lavorativi» [con riferimento al regolamento (CEE) n. 1182/71] tutti i giorni che non siano i giorni festivi, i sabati e le domeniche. Inoltre, il calcolo dei giorni lavorativi di cui agli articoli 4 e 13 deve essere eseguito tenendo conto del fatto che non viene conteggiato il giorno del ricevimento della notifica. Pertanto, il termine da considerare ai sensi del regolamento di base inizia a decorrere il giorno dopo il ricevimento della notifica. |
Coloro che dispongono di un sistema di scambio elettronico dei dati possono presentare la domanda di intervento per via elettronica. In tutti gli altri casi, il formulario deve essere compilato con mezzi meccanici o a mano in modo leggibile e non deve contenere cancellature o sovrapposizioni di testo.
III. COME PRESENTARE LA DOMANDA DI INTERVENTO
Il titolare del diritto deve presentare la domanda di intervento all’ufficio competente indicato nella casella 2 del formulario. L’ufficio doganale competente che riceve la domanda, espleta la medesima e comunica per iscritto la sua decisione al richiedente entro 30 giorni lavorativi. Se l’ufficio respinge la domanda con una decisione motivata, il richiedente ha diritto a impugnare la decisione. Il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è fissato a un anno ed è rinnovabile annualmente.
IV. SPIEGAZIONE DELLE PRINCIPALI CASELLE CHE IL RICHIEDENTE DEVE COMPILARE
Casella 3: Nome, indirizzo e funzione del richiedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, il richiedente può essere il titolare stesso del diritto, una persona autorizzata ad usare il diritto di proprietà intellettuale o un rappresentante designato.
Casella 4: Status del richiedente. Contrassegnare la casella pertinente.
Casella 5: Tipo di diritto interessato dalla domanda di intervento. Contrassegnare la casella pertinente.
Caselle 6 e 7: I dati relativi alla persona di contatto del richiedente responsabile delle questioni amministrative devono essere indicati nella casella 6. La casella 7 è riservata ai dati della persona di contatto incaricata di incontrare le autorità doganali per discutere dei dettagli tecnici delle merci bloccate. La persona in questione deve poter essere raggiunta facilmente e rapidamente.
Caselle 8-9-12: La casella 8 è riservata alle informazioni specifiche e accurate sulle merci autentiche intese a consentire alle autorità doganali di identificarle correttamente e la casella 9 alle informazioni eventualmente in possesso del titolare del diritto riguardanti i tipi o le modalità della frode (documenti, foto ecc.).
Le informazioni devono essere il più possibile dettagliate, per permettere alle autorità doganali di identificare in modo semplice ed efficace le spedizioni sospette in base ai principi dell’analisi dei rischi.
In queste caselle devono essere inseriti vari tipi di informazioni per aiutare i servizi doganali a riconoscere meglio le merci oggetto di frode e le modalità della frode. Possono essere forniti altri particolari utili quali: il valore al netto dell’imposta delle merci legali, l’ubicazione delle merci o la loro destinazione prevista, particolari che permettano di identificare la spedizione o i colli, le previste date di arrivo o partenza delle merci, i mezzi di trasporto utilizzati, l’identità dell’importatore, dell’esportatore o del detentore.
Casella 11: La persona, fisica o giuridica, indicata nella casella 3 della domanda di intervento deve, in ogni caso, essere quella che fornirà i documenti previsti nella casella 11 della domanda di intervento.
Casella 13: Apponendo la sua firma in questa casella il titolare del diritto certifica che accetta le condizioni del regolamento e gli obblighi che gliene derivano.
ALLEGATO I-B
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2003 DEL CONSIGLIO
Io sottoscritto …,
titolare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, in appresso denominato regolamento di base, dei diritti di proprietà intellettuale attestati dai documenti allegati mi impegno, in conformità dell’articolo 6 del regolamento, ad assumere la responsabilità nei confronti delle persone interessate da una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora una procedura avviata ai sensi del regolamento non sia proseguita a causa di un mio atto o di una mia omissione o si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.
— |
Mi impegno a coprire tutte le spese che, in applicazione del regolamento di base, derivano dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale ai sensi dell’articolo 9 e, se del caso, dell’articolo 11, comprese le spese determinate dalla distruzione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 17. |
— |
Confermo di aver preso conoscenza dell’articolo 12 del regolamento di base e mi impegno a comunicare al servizio doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi modifica o perdita dei miei diritti di proprietà intellettuale. |
Fatto a… Il …/…/20…
…
(Firma)
ALLEGATO I-C
UFFICI PRESSO I QUALI PRESENTARE LA DOMANDA DI INTERVENTO
BELGIO
Monsieur le Directeur général des douanes et accises |
Service «Gestion des Groupes cibles» — Direction 1 (Contrefaçon-Piraterie) |
Boîte 37 Boulevard du Jardin Botanique 50 |
B-1010 Bruxelles |
Téléphone (32-2) 210 31 38 |
Télécopieur (32-2) 210 32 13 |
Courrier électronique: org.contr.reg.div@minfin.fed.be |
De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst |
Diverse regelingen |
Directie 1 «Namaak en Piraterij» |
Rijksadministratief Centrum |
Financietoren bus 37 Kruidtuinlaan 50 |
B-1010 Brussel |
Tel.: (32-2) 210 31 38 |
Fax: (32-2) 210 32 13 |
E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be |
DANIMARCA
Central Customs and Tax Administration |
Customs Control |
Østbanegade 123 |
DK-2100 Copenhagen |
Tel. +45 72379000 |
Fax: +45 72372917 |
E-mail: toldskat@toldskat.dk |
Internet: www.erhverv.toldskat.dk |
GERMANIA
Oberfinanzdirektion Nürnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz |
Sophienstraße 6 |
D-80333 München |
Tel.: (49-89) 59 95 (23 49) |
Fax: (49-89) 59 95 23 17 |
E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de |
Internet: www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/e0_vub/index.html |
SPAGNA
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales |
Subdirección General de Gestión Aduanera |
Avenida del Llano Castellano 17 |
E-28071 Madrid |
Tel.: (34) 917 28 98 54 |
Fax: (34) 917 29 12 00 |
FRANCIA
Direction générale des douanes |
Bureau E4 — Section de la propriété intellectuelle |
8 rue de la Tour des dames |
F-75436 Paris Cedex 09 |
Téléphone (33-1) 55 07 48 60 |
Télécopieur (33-1) 55 07 48 66 |
IRLANDA
Office of the Revenue Commissioners |
Customs Branch |
Unit 2 |
Government Offices |
Nenagh |
Co Tipperary |
Ireland |
Tel.: (353 67 63238) |
Fax: (353 67 32381) |
E-mail: tariff@revenue.ie |
Internet: www.revenue.ie |
ITALIA
Agenzia Delle Dogane |
Ufficio Antifrode |
Via Mario Carucci, 71 |
I-00144 Roma |
Tel.: (39-6) 50 24 20 81 — 50 24 65 96 |
Fax: (39-6) 50 95 73 00 — 50 24 20 21 |
E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it |
LUSSEMBURGO
Direction des douanes et accises |
Division «Attributions Sécuritaires» |
Boîte postale 1605 |
L-1016 Luxembourg |
Téléphone (352) 29 01 91 |
Télécopieur (352) 49 87 90 |
PAESI BASSI
Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER |
P.O. Box 380 |
9700 AJ Groningen |
Nederland |
Tel. +31 50 5232175 |
Fax: +31 50 5232176 |
E-mail: Douane.hier@tiscalimail.nl |
Internet: www.douane.nl |
AUSTRIA
Zollamt Villach |
Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz |
Ackerweg 19 |
A-9500 Villach |
Tel.: (43) 42 42 30 28-(39, 41 o 52) |
Fax: (43) 42 42 30 28-71 oder 73 |
E-mail: post.425-pdp.zaktn@bmf.gv.at |
PORTOGALLO
Ministério das Finanças |
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos |
Especiais sobre o Consumo |
Direcção de Servicos de Regulação Aduaneira |
Rua da Alfândega, n.o 5 R/C |
P-1149-006 Lisboa |
Tel.: +351 21 881 3890 |
Fax: +351 21 881 3984 |
E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt |
Internet: www.dgaiec.min-financas.pt |
FINLANDIA
Tullihallitus |
Valvontaosasto |
PL 512 |
FI-00101 Helsinki |
Tel.: (358) 20 492 27 48 |
Fax: (358) 20 492 26 69 |
Enforcement Department |
National Board of Customs |
Box 512 |
FI-00101 Helsinki |
SVEZIA
Tullverkets huvudkontor |
Handelsenheten |
Box 12854 |
S-112 98 Stockholm |
Tel.: (46) 771 520 520 |
Fax: (46-8) 405 05 50 |
Dal luglio 2004 l’indirizzo sarà:
Tullverket |
Kc Ombud |
Specialistenheten |
Box 850 |
S-201 80 Malmö |
Tel.: (46) 771 520 520 |
Fax: (46-40) 661 30 13 |
Internet: www.tullverket.se |
REGNO UNITO
HM Customs & Excise |
CITOPS 1st Floor West |
Alexander House |
21 Victoria Avenue |
Southend-on-Sea |
Essex SS99 IAA |
United Kingdom |
Tel.: +44 1702 367221 |
Fax: +44 1702 366825 |
Internet: www.hmce.gov.uk |
GRECIA
ATTIKA CUSTOMS DISTRICT |
Pl. Ag. Nikolaou |
GR-18510 Pireas |
Tel.: (+30 210) 4282461, 4515587 |
Fax: (+30 210) 451 10 09 |
Internet: www.e-oikonomia.gr |
REPUBBLICA SLOVACCA
Customs Directorate of the Slovak Republic |
Mierova 23 |
SK-815 11 Bratislava |
Tel.: +421 2 48273101 |
Fax: +421 2 43336448 |
Internet: www.colnasprava.sk |
ESTONIA
Maksu- ja Tolliamet |
Narva mnt 9j |
EE-15176 Tallinn |
Tel.: +372 683 5700 |
Fax: +372 683 5709 |
E-mail: toll@customs.ee |
LITUANIA
Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania |
A. Jaksto 1/25 |
LT-2600 Vilnius |
Tel.: +370 5 2666111 |
Fax: +370 5 2666005 |
REPUBBLICA CECA
CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE |
ul. Bohuslava Martinu 1672/8a |
P.O.BOX 88 |
CZ-501 01 HRADEC KRALOVE |
Tel: 00420 49 5756 111, 00420 495756214, 00420 495756267 |
Fax: 00420 49 5756 200 |
E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz |
Internet: www.cs.mfcr.cz |
ΜΑLTA
Director General of Customs |
Customs House |
Lascaris Wharf Valletta, |
Tel.: +356 25685101 |
Fax: +356 25685243 |
E-mail: carmel.v.portelli@gov.mt |
Internet: www.customs.business-line.com/ |
SLOVENIA
Customs Administration of Republic of Slovenia |
General Customs Directorate |
Šmartinska 55 |
SLO-1523 Ljubljana |
Tel.: +386 1 478 38 00 |
Fax: +386 1 478 39 04 |
E-mail: ipr.curs@gov.si |
CIPRO
Customs Headquarters |
Address: M. Karaoli |
1096 Nicosia |
Cyprus |
Postal address: |
Customs Headquarters |
1440 Nicosia |
Cyprus |
Tel.: 00357-22-601652, 00357-22-601858 |
Fax: 00357-22-602769 |
E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy |
LETTONIA
Intellectual Property Rights Subdivision |
Enforcement Division |
National Customs Board |
State Revenue Service |
Republic of Latvia |
Kr. Valdemara Street 1a |
LV-1841 Riga |
Tel.: +371 7047442, +371 7047400 |
Fax: +371 7047440 |
E-mail: customs@dep.vid.gov.lv |
Internet: www.vid.gov.lv |
UNGHERIA
17. sz. Vámhivatal (Customs Office no. 17) |
Dirección: H-1143, Budapest |
Hungária krt. 112-114. |
Dirección postal: |
H-1591 Budapest |
Pf. 310. |
Tel.: +361 470-42-60 +361 470-42-61 |
Fax: +361 470-42-78 +361 470-42-79 |
E-mail: vh17000@mail.vpop.hu |
POLONIA
The Customs Chamber in Warsaw |
Str. Modlińska 4 |
PL-03 216 Warsaw |
Tel.: +48 22 5104611 |
Fax: +48 22 8115745 |
ALLEGATO II
ALLEGATO II-A
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
I. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE AI DIRITTI E ALLA CAPACITÀ DI AGIRE
a) |
Se il titolare del diritto presenta personalmente la domanda:
|
b) |
Se la domanda è presentata da ogni altra persona di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), autorizzata ad usare uno dei diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, oltre alle prove di cui alla precedente lettera a), la persona deve presentare il titolo in virtù del quale è autorizzata a usare il diritto in questione. |
c) |
Se la domanda è presentata da un rappresentante del titolare o di ogni altra persona di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), autorizzata ad usare uno dei diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, oltre alle prove di cui alle precedenti lettere a) e b), egli deve presentare una prova della sua capacità di agire. La persona, fisica o giuridica, indicata nella casella 3 della domanda di intervento deve, in ogni caso, essere quella che fornirà i documenti previsti nella casella 10 della domanda di intervento. |
d) |
La casella 5 contiene tutte le indicazioni geografiche. Per «denominazione di origine protetta» e per «indicazione di origine protetta» si intendono le definizioni ufficiali contenute nei regolamenti (CEE) n. 2081/92, (CE) n. 1107/96 e (CEE) n. 2400/96. Per «denominazioni geografiche per i vini» si intendono le definizioni ufficiali contenute nel regolamento (CE) n. 1493/99. Per «denominazioni geografiche» per le bevande spiritose si intendono le definizioni ufficiali contenute nel regolamento (CEE) n. 1576/89. Possono presentare domanda di intervento singoli produttori, i raggruppamenti o i loro rappresentanti. |
e) |
Quando la domanda riguarda una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sono necessarie la registrazione e informazioni specifiche. |
II. CHE COSA DEVE CONTENERE LA DOMANDA DI INTERVENTO?
(Articolo 5, paragrafo 4): «Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica, o di una denominazione geografica, la domanda d'intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l'intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.»).
Il titolare del diritto può ricorrere gratuitamente alla domanda di intervento sia come misura preventiva sia quando ha motivo di ritenere che il suo diritto o i suoi diritti di proprietà intellettuale siano stati o possano essere violati. La domanda deve contenere tutte le informazioni utili per consentire all'autorità doganale di riconoscere facilmente le merci in questione, in particolare:
— |
una descrizione tecnica accurata e sufficientemente precisa delle merci, |
— |
informazioni circostanziate sul tipo o sulle modalità della frode, laddove conosciuti dal titolare del diritto, |
— |
il nome e l’indirizzo della persona di contatto designata dal titolare del diritto, |
— |
l'impegno del richiedente di cui all'articolo 6 del regolamento di base e un documento da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in questione. |
Coloro che dispongono di un sistema di scambio elettronico dei dati possono presentare la domanda di intervento per via elettronica. In tutti gli altri casi, il formulario deve essere compilato con mezzi meccanici o a mano in modo leggibile e non deve contenere cancellature o sovrapposizioni di testo.
— |
Il titolare del diritto deve imperativamente rispedire la dichiarazione di ricevimento della notifica inviatagli dall’amministrazione doganale ai sensi degli articoli 4 (d’ufficio) e 9. Tale invio deve essere eseguito immediatamente dopo aver ricevuto la notifica. I termini di legge (3 giorni lavorativi — 10 giorni lavorativi) iniziano a decorrere dal momento in cui viene ricevuta la notifica. È assolutamente necessario che il titolare del diritto confermi immediatamente il ricevimento della notifica appena è contattato dalle autorità doganali. |
— |
Ai sensi del regolamento di base, sono considerati «giorni lavorativi» (con riferimento al regolamento (CEE) n. 1182/71) tutti i giorni che non siano i giorni festivi, i sabati e le domeniche. Inoltre, il calcolo dei giorni lavorativi di cui agli articoli 4 e 13 deve essere eseguito tenendo conto del fatto che non viene conteggiato il giorno del ricevimento della notifica. Pertanto, il termine da considerare ai sensi del regolamento di base inizia a decorrere il giorno dopo il ricevimento della notifica. |
III. Come presentare la domanda di intervento
Il titolare del diritto deve presentare la domanda di intervento all’ufficio competente indicato nella casella 2 del formulario. L’ufficio doganale competente che riceve la domanda, espleta la medesima e comunica per iscritto la sua decisione al richiedente entro 30 giorni lavorativi. Se l’ufficio respinge la domanda con una decisione motivata, il richiedente ha diritto a impugnare la decisione. Il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è fissato a un anno ed è rinnovabile annualmente.
IV. SPIEGAZIONE DELLE PRINCIPALI CASELLE CHE IL RICHIEDENTE DEVE COMPILARE
Casella 3: Nome, indirizzo e funzione del richiedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, il richiedente può essere il titolare stesso del diritto, una persona autorizzata ad usare il diritto di proprietà intellettuale o un rappresentante designato.
La persona, fisica o giuridica, indicata nella casella 3 della domanda di intervento deve, in ogni caso, essere quella che fornirà i documenti previsti nella casella 10 della domanda di intervento.
Casella 4: Status del richiedente. Contrassegnare la casella pertinente.
Casella 5: Tipo di diritto interessato dalla domanda di intervento. Contrassegnare la casella pertinente.
Casella 6: Contrassegnare le caselle degli Stati membri nei quali si chiede l’intervento delle autorità doganali. Si raccomanda fortemente di presentare una domanda di intervento in ciascuno Stato membro.
Caselle 7-8-9: Queste caselle sono molto importanti. Si devono indicare dettagli pratici precisi per consentire alle autorità doganali di identificare rapidamente le merci bloccate (foto, documenti, ecc.).
Le informazioni specifiche relative ai tipi o alle modalità della frode agevolano l’analisi dei rischi. Le informazioni devono essere il più possibile dettagliate, per permettere alle autorità doganali di identificare in modo semplice ed efficace le spedizioni sospette in base ai principi dell’analisi dei rischi. Queste caselle dovrebbero essere utilizzate per fornire ai servizi doganali informazioni più accurate in relazione alle merci migliorando in tal modo la loro conoscenza dei traffici.
Possono essere forniti altri particolari utili quali: il valore al netto dell’imposta delle merci legali, l’ubicazione delle merci o la loro destinazione prevista, particolari che permettano di identificare la spedizione o i colli, le previste date di arrivo o partenza delle merci, i mezzi di trasporto utilizzati, l’identità dell’importatore, dell’esportatore o del detentore.
Caselle 11 e 12: In queste caselle devono essere introdotti i dati relativi alle persone di contatto del richiedente responsabili delle questioni amministrative e di quelle tecniche. La casella 12 è riservata ai dati della persona di contatto incaricata di incontrare le autorità doganali per discutere dei dettagli tecnici delle merci bloccate. La persona in questione deve poter essere raggiunta facilmente e rapidamente.
Casella 14: Apponendo la sua firma in questa casella il titolare del diritto certifica che accetta le condizioni del regolamento e gli obblighi che gliene derivano.
Casella 15: Il formulario debitamente compilato e firmato, corredato di altrettanti estratti quanti sono gli Stati membri indicati nella casella 6, deve essere presentato all’ufficio doganale indicato all’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento di base. La domanda può dover essere tradotta nella lingua dello Stato membro nel quale deve essere presentata.
Gli uffici doganali elencati nell’allegato II-C sono a disposizione per ulteriori informazioni.
ALLEGATO II-B
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2003 DEL CONSIGLIO
Io sottoscritto …
titolare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, in appresso denominato regolamento di base, dei diritti di proprietà intellettuale attestati dai documenti allegati mi impegno, in conformità dell’articolo 6 del regolamento, ad assumere la responsabilità nei confronti delle persone interessate da una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora una procedura avviata ai sensi del regolamento non sia proseguita a causa di un mio atto o di una mia omissione o si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.
— |
Mi impegno a coprire tutte le spese che, in applicazione del regolamento di base, derivano dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale ai sensi dell’articolo 9 e, se del caso, dell’articolo 11, comprese le spese determinate dalla distruzione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 17. |
— |
Certifico di assumere il presente impegno in ciascuno degli Stati membri nei quali si applica la decisione che accoglie la domanda. Accetto inoltre di sostenere le eventuali spese di traduzione. |
— |
Confermo di aver preso conoscenza dell’articolo 12 del regolamento di base e mi impegno a comunicare al servizio doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 2 qualsiasi modifica o perdita dei miei diritti di proprietà intellettuale. |
Fatto a … il …/…/20…
…
(Firma)
ALLEGATO II-C
UFFICI PRESSO I QUALI PRESENTARE LA DOMANDA DI INTERVENTO
|
BELGIO
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DANIMARCA
|
|
GERMANIA
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SPAGNA
|
|
FRANCIA
|
|
IRLANDA
|
|
ITALIA
|
|
LUSSEMBURGO
|
|
PAESI BASSI
|
|
AUSTRIA
|
|
PORTOGALLO
|
|
FINLANDIA
|
|
SVEZIA
Dal luglio 2004 l’indirizzo sarà:
|
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REGNO UNITO
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GRECIA
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REPUBBLICA SLOVACCA
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ESTONIA
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LITUANIA
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REPUBBLICA CECA
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ΜΑLTA
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|
SLOVENIA
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CIPRO
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|
LETTONIA
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|
UNGHERIA
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POLONIA
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