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Document 32004R1627

    Regolamento (CE) n. 1627/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

    GU L 295 del 18.9.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 30.5.2006, p. 235–237 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. impl. da 32015R0937

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1627/oj

    18.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2004 DEL CONSIGLIO

    del 13 settembre 2004

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o maggio 2004, dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea. L’articolo 6, paragrafo 7 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che i nuovi Stati membri devono applicare la politica commerciale comune in materia di prodotti tessili e che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento devono essere adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità.

    (2)

    Con effetto dal 1o maggio 2004, il regolamento (CE) n. 487/2004 del Consiglio (1) ha modificato il regolamento (CEE) n. 3030/93 (2). Esso ha adeguato i limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi, tenendo conto delle importazioni tradizionali nei dieci nuovi Stati membri e utilizzando la formula basata sulla media delle importazioni degli anni dal 2000 al 2002 adeguata pro rata temporis. Lo stesso metodo dovrebbe ora essere applicato per adeguare i limiti quantitativi per le importazioni di alcuni prodotti tessili dalla Repubblica socialista del Vietnam.

    (3)

    Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

    (4)

    È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CEE) n. 3030/93, i limiti quantitativi comunitari stabiliti negli allegati V e VII di detto regolamento per il Vietnam per il 2004 sono sostituiti dai limiti quantitativi comunitari di cui alla parte A e alla parte B dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. R. BOT


    (1)  GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.


    ALLEGATO

    PARTE A

    Nell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 i limiti quantitativi comunitari stabiliti per il Vietnam per il 2004 sono sostituiti dai limiti seguenti:

    Paese terzo

    Categoria

    Unità

    Limiti quantitativi comunitari

    2004

    «Vietnam

    GRUPPO IB

     

     

    4

    1 000 pezzi

    22 276

    5

    1 000 pezzi

    7 669

    6

    1 000 pezzi

    9 755

    7

    1 000 pezzi

    6 408

    8

    1 000 pezzi

    22 628

    GRUPPO IIA

     

     

    9

    tonnellate

    1 067

    20

    tonnellate

    289

    39

    tonnellate

    266

    GRUPPO IIB

     

     

    12

    1 000 paia

    5 539

    13

    1 000 pezzi

    14 984

    14

    1 000 pezzi

    636

    15

    1 000 pezzi

    1 061

    18

    tonnellate

    2 132

    21

    1 000 pezzi

    22 942

    26

    1 000 pezzi

    2 348

    28

    1 000 pezzi

    7 110

    29

    1 000 pezzi

    747

    31

    1 000 pezzi

    8 088

    68

    tonnellate

    790

    73

    1 000 pezzi

    2 093

    76

    tonnellate

    2 050

    78

    tonnellate

    2 126

    83

    tonnellate

    710

    GRUPPO IIIA

     

     

    35

    tonnellate

    1 341

    41

    tonnellate

    1 336

    GRUPPO IIIB

     

     

    10

    1 000 paia

    6 841

    97

    tonnellate

    367

    GRUPPO IV

     

     

    118

    tonnellate

    295

    GRUPPO V

     

     

    161

    tonnellate

    545»

    PARTE B

    Nell’allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93, i limiti quantitativi comunitari stabiliti per il Vietnam per il 2004 per le merci reimportate in regime di TPP sono sostituiti dai limiti seguenti:

    Paese terzo

    Categoria

    Unità

    Limiti quantitativi comunitari

    2004

    «Vietnam

    GRUPPO IB

     

     

    4

    1 000 pezzi

    1 065

    5

    1 000 pezzi

    812

    6

    1 000 pezzi

    765

    7

    1 000 pezzi

    1 418

    8

    1 000 pezzi

    3 287

    GRUPPO IIB

     

     

    12

    1 000 paia

    3 348

    13

    1 000 pezzi

    1 024

    15

    1 000 pezzi

    331

    18

    tonnellate

    385

    21

    1 000 pezzi

    2 239

    26

    1 000 pezzi

    210

    31

    1 000 pezzi

    1 869

    68

    tonnellate

    156

    76

    tonnellate

    532

    78

    tonnellate

    372»


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