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Document 32004R1437

    Regolamento (CE) n. 1437/2004 della Commissione dell’11 agosto 2004 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» («Valençay», «Scottish Farmed Salmon», «Ternera de Extremadura» e «Aceite de Mallorca» o «Aceite mallorquín» o «Oli de Mallorca» o «Oli mallorquí»)

    GU L 265 del 12.8.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 327M del 5.12.2008, p. 83–86 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1437/oj

    12.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 265/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1437/2004 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 agosto 2004

    che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» («Valençay», «Scottish Farmed Salmon», «Ternera de Extremadura» e «Aceite de Mallorca» o «Aceite mallorquín» o «Oli de Mallorca» o «Oli mallorquí»)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Valençay» quale denominazione di origine, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Scottish Farmed Salmon» quale indicazione geografica e la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Ternera de Extremadura» quale indicazione geografica e una domanda di registrazione della denominazione «Aceite de Mallorca» o «Aceite mallorquín» o «Oli de Mallorca» o «Oli mallorquí» quale denominazione di origine.

    (2)

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi al regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

    (3)

    Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata presentata alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

    (4)

    Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario in quanto denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

    (5)

    L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte come denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

    (2)  GU C 236 del 2.10.2003, pag. 27 (Valençay).

    GU C 246 del 14.10.2003, pag. 4 (Scottish Farmed Salmon).

    GU C 246 del 14.10.2003, pag. 10 (Ternera de Extremadura).

    GU C 246 del 14.10.2003, pag. 15 (Aceite de Mallorca o Aceite mallorquín o Oli de Mallorca o Oli mallorquí).

    (3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5).


    ALLEGATO

    PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

    Formaggi

    FRANCIA

    Valençay (DOP)

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    REGNO UNITO

    Scottish Farmed Salmon (IGP)

    Carni (e frattaglie) fresche

    SPAGNA

    Ternera de Extremadura (IGP)

    Materie grasse (burro, margarina, oli...)

    SPAGNA

    Aceite de Mallorca o Aceite mallorquín o Oli de Mallorca o Oli mallorquí (DOP)


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