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Document 32004R1277

    Regolamento (CE) n. 1277/2004 della Commissione, del 12 luglio 2004, recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    GU L 241 del 13.7.2004, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1277/oj

    13.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 241/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 12 luglio 2004

    recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 6 luglio 2004, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

    (3)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.

    Per la Commissione

    Christopher PATTEN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2004 della Commissione (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 24).


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

    1)

    Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

    a)

    Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan

    b)

    Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.

    c)

    Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca; Bangladesh.

    d)

    Al-Haramain (sezione Etiopia). Indirizzo: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia.

    e)

    Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi.

    2)

    La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche».

    a)

    Aqeel Abulaziz Al-Aqil. Data di nascita: 29 aprile 1949.

    b)

    Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Regione V (Ogaden), Etiopia. Altre informazioni: membro del sottoclan Reer-Abdille, che fa parte del clan Ogaden.


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