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Document 32004R1029
Commission Regulation (EC) No 1029/2004 of 27 May 2004 determining the extent to which applications lodged in May 2004 for import licences for certain poultrymeat sector products pursuant to Regulation (EC) No 2497/96 can be accepted
Regolamento (CE) n. 1029/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d’importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96
Regolamento (CE) n. 1029/2004 della Commissione, del 27 maggio 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d’importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96
GU L 190 del 28.5.2004, pp. 7–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
28.5.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2004
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2004 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).
ALLEGATO
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Numero del gruppo |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o maggio al 30 giugno 2004 |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o luglio al 30 settembre 2004 (in t) |
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IL1 |
14,93 |
360,50 |
|
IL2 |
— |
128,75 |