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Document 32004R0828
Council Regulation (EC) No 828/2004 of 26 April 2004 prohibiting imports of Atlantic swordfish (Xiphias gladius) originating in Sierra Leone and repealing Regulation (EC) No 2093/2000
Regolamento (CE) n. 828/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000
Regolamento (CE) n. 828/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000
GU L 127 del 29.4.2004, p. 23–24
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(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2005; abrogato da 32005R0919
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32000R2093 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32005R0919 |
Regolamento (CE) n. 828/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0023 - 0024
Regolamento (CE) n. 828/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004 che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone e abroga il regolamento (CE) n. 2093/2000 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare globale. (2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità europea è parte contraente, ha adottato nel 1995 un piano d'azione volto a garantire l'efficacia del programma di conservazione del pesce spada dell'Atlantico ai fini di un'efficace conservazione di tale specie. (3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di pesce spada dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze che pescano pesce spada dell'Atlantico coopereranno con l'ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione. (4) L'ICCAT ha stabilito, nel 1998 per il Belize e l'Honduras e nel 2002 per la Sierra Leone, che i metodi impiegati dalle navi di questi paesi per la pesca del pesce spada dell'Atlantico sono tali da compromettere l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservazione di navi. (5) Le importazioni di pesce spada dell'Atlantico originario del Belize e dell'Honduras sono attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 2093/2000 del Consiglio, del 28 settembre 2000, che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario del Belize e dell'Honduras(1), che vieta le importazioni di pesce spada da questi due paesi. (6) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con l'Honduras per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico si è rafforzata. Nella riunione annuale del 2001 essa ha raccomandato l'abolizione del divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dall'Honduras di pesce spada dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato. (7) L'ICCAT ha riconosciuto che la cooperazione con il Belize per la conservazione del pesce spada dell'Atlantico è migliorata. Nella riunione annuale del 2003 essa ha deciso di abolire, a decorrere dal 1o gennaio 2004, il divieto imposto dalle parti contraenti alle importazioni dal Belize di pesce spada dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato. (8) Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare la Sierra Leone a rispettare le misure di conservazione e di gestione del pesce spada dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi. (9) L'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le misure opportune per introdurre un divieto d'importazione di tali prodotti, e di qualsiasi prodotto derivato, dalla Sierra Leone. Tali misure saranno abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tale paese sono conformi alle misure dell'ICCAT. Esse devono pertanto essere applicate dalla Comunità europea, unica ad avere competenza in materia. (10) Le misure suddette sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali. (11) A fini di trasparenza occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2093/2000 e sostituirlo col presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento per " importazione" si intendono le procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettere a) e b), e paragrafo 16, lettere da a) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(2). Articolo 2 1. È vietata l'importazione nella Comunità di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario della Sierra Leone classificato ai codici NC ex 0301 99 90, 0302 69 87, ex 0303 70 00, 0303 79 87, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 e ex 0305 69 80. 2. È vietata l'importazione di qualsiasi prodotto trasformato a base del pesce spada di cui al paragrafo 1 classificato ai codici NC ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 e ex 1604 20 90. Articolo 3 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 2, originari della Sierra Leone, quando si possa dimostrare in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano importati entro quattordici giorni a decorrere da tale data. Articolo 4 1. Il regolamento (CE) n. 2093/2000 è abrogato. 2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004. Per il Consiglio Il Presidente B. Cowen (1) GU L 249 del 4.10.2000, pag. 3. (2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 60/2004 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).