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Document 32004R0633

    Regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

    GU L 100 del 6.4.2004, p. 8–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/02/2011; abrogato da 32011R0090

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/633/oj

    6.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 100/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 633/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 2004

    recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 (2), della Commissione in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12 e l'articolo 15,

    visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame (5) ha subito diverse e sostanziali modificazioni (6) ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.

    (2)

    A norma del regolamento (CEE) n. 2777/75, a decorrere dal 1o luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso dei pulcini di un giorno. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni di pollame e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (8).

    (3)

    Per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro del regime stesso. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno disporre l'intrasferibilità dei titoli d'esportazione e subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime al rispetto di precise condizioni. È necessario prevedere condizioni particolari per i titoli relativi ad esportazioni verso alcuni mercati tradizionali, in modo da limitare le domande di carattere speculativo che possono mettere in pericolo le produzioni specializzate destinate a tali mercati durante un certo periodo transitorio.

    (4)

    Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

    (5)

    È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo la scadenza di un periodo di attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

    (6)

    È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 tonnellate e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. Occorre tuttavia limitare tali titoli alle operazioni commerciali a breve termine, al fine di impedire che venga elusa l'applicazione del sistema previsto dal presente regolamento.

    (7)

    Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

    (8)

    Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

    (9)

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione all'esportazione per i pulcini di un giorno può essere concessa in base a un titolo d'esportazione a posteriori. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione di tale regime, le quali debbono altresì consentire di controllare efficacemente il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round. Non appare tuttavia necessaria una cauzione per questi titoli richiesti ad esportazione avvenuta.

    (10)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni esportazione di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, esclusi i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, a norma degli articoli da 2 a 8.

    Articolo 2

    1.   I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    2.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

    3.   Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

    4.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

    Reglamento (CE) no 633/2004

    Forordning (EF) nr. 633/2004

    Verordnung (EG) Nr. 633/2004

    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2004

    Regulation (EC) No 633/2004

    Règlement (CE) no 633/2004

    Regolamento (CE) n. 633/2004

    Verordening (EG) nr. 633/2004

    Regulamento (CE) n.o 633/2004

    Asetus (EY) N:o 633/2004

    Förordning (EG) nr 633/2004.

    5.   In deroga al paragrafo 1, i titoli per i prodotti della categoria 6 a) figuranti nell'allegato I sono validi 15 giorni dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. In tal caso, in deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999 (9) della Commissione, il periodo durante il quale i prodotti possono restare assoggettati al regime previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (10) corrisponde al periodo residuo di validità del titolo di esportazione.

    6.   Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 a) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso uno dei paesi elencati nell'allegato IV.

    A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle seguente diciture:

    a)

    nella casella 20:

    Categoría 6 a)

    Kategori 6 a)

    Kategorie 6a

    Κατηγορία 6α)

    Category 6(a)

    Catégorie 6 a)

    Categoria 6 a)

    Categorie 6 a)

    Categoria 6 a)

    Tuoteluokka 6a)

    Kategori 6 a)

    b)

    nella casella 22:

    Exportación obligatoria a los países mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) no 633/2004

    Udførsel obligatorisk til lande, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004

    Ausfuhr nach den in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich

    Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2004

    Export obligatory to countries referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 633/2004

    Exportation obligatoire vers les pays visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 633/2004

    Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004

    Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 633/2004

    Exportação obrigatória para países referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o 633/2004

    Velvoittaa viemään asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin

    Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.

    7.   Se i titoli riguardano prodotti della categoria 6 b) indicati nell'allegato I, l'esportazione deve essere effettuata verso il paese di destinazione menzionato nella casella 7 o verso un altro paese non elencato nell'allegato IV.

    A tale scopo le domande di titolo e i titoli stessi recano almeno una delle seguenti diciture:

    a)

    nella casella 20:

    Categoría 6 b)

    Kategori 6 b)

    Kategorie 6b

    Κατηγορία 6β)

    Category 6(b)

    Catégorie 6 b)

    Categoria 6 b)

    Categorie 6 b)

    Categoria 6 b)

    Tuoteluokka 6b)

    Kategori 6 b)

    b)

    nella casella 22:

    Exportación obligatoria a los países no mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) no 633/2004

    Udførsel obligatorisk til lande, der ikke er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004

    Ausfuhr nach einem der nicht in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich

    Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2004

    Export obligatory to countries not referred to in Annex IV to Regulation (EC) No 633/2004

    Exportation obligatoire vers les pays autres que ceux visés à l'annexe IV du règlement (CE) no 633/2004

    Esportazione obbligatoria verso paesi non elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004

    Verplichte uitvoer naar landen die niet zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 633/2004

    Exportação obrigatória para países não referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o 633/2004

    Velvoittaa viemään muihin kuin asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin

    Export obligatorisk till länder som inte anges i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.

    Articolo 3

    1.   Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

    2.   Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del pollame. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

    3.   I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

    4.   Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 8, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può:

    a)

    fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

    b)

    respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

    c)

    sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

    Queste misure possono essere differenziate per categoria di prodotti e per destinazione.

    5.   Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

    6.   In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

    o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,

    o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

    7.   In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

    Articolo 4

    1.   Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 tonnellate non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

    In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano nella casella 20 la seguente dicitura:

    Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80.

    Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.

    Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.

    Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.

    Licence valid for five working days and not useable for the application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.

    Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80.

    Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

    Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) Nr. 565/80.

    Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80.

    Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.

    Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

    2.   Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

    Articolo 5

    I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

    Articolo 6

    1.   Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non dà diritto al pagamento della restituzione.

    2.   Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

    Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

    Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører).

    Erstattung gültig für [...] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

    Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

    Refund valid for [...] tonnes (quantity for which the licence is issued).

    Restitution valable pour [...] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

    Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

    Restitutie geldig voor [...] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

    Restituição válida para [...] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

    Tuki on voimassa (…) tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

    Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

    Articolo 7

    1.   Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione, in relazione al periodo precedente:

    a)

    le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;

    b)

    i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;

    c)

    nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

    2.   La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare:

    a)

    il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

    b)

    la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

    c)

    il tasso della restituzione applicabile;

    d)

    l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria.

    3.   Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

    4.   Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

    Articolo 8

    1.   Per i pulcini di cui ai codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19, gli operatori dichiarano all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione che intendono richiedere la restituzione all'esportazione.

    2.   Gli operatori presentano alle autorità competenti, al più tardi due giorni lavorativi dopo l'esportazione, la domanda di titoli d'esportazione rilasciati a posteriori per i pulcini esportati. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la dicitura «a posteriori» e l'indicazione dell'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità doganali e della data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

    In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, non è richiesta alcuna cauzione.

    3.   Ogni venerdì a partire delle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso. Le comunicazioni vanno effettuate secondo il modello contenuto nell' allegato II e devono indicare, se del caso, i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    4.   I titoli d'esportazione «a posteriori» sono rilasciati il mercoledì successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato, dopo l'esportazione considerata, alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4. In caso contrario, alle esportazioni già effettuate si applicano le misure suddette.

    Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

    5.   L'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli rilasciati a posteriori di cui ai paragrafi da 1 a 4.

    L'interessato presenta direttamente detti titoli all'organismo incaricato di pagare la restituzione all'esportazione. Detto organismo imputa e vidima il titolo.

    Articolo 9

    Il regolamento (CE) n. 1372/95 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

    (2)  GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

    (3)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

    (4)  GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1.

    (5)  GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

    (6)  Cfr. l'allegato V.

    (7)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    (8)  GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

    (9)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

    (10)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.


    ALLEGATO I

    Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (1)

    Categoria

    Importo della cauzione

    (EUR/100 kg peso netto)

    010511119000

    010511199000

    010511919000

    010511999000

    1

    010512009000

    010519209000

    2

    020712109900

    020712909990

    020712909190

    3

    6 (2)

    6 (3)

    6 (4)

    020725109000

    020725909000

    5

    3

    020714209900

    020714609900

    020714709190

    020714709290

    6 a) (4)

    2

    020714209900

    020714609900

    020714709190

    020714709290

    6 b) (5)

    2

    020727109990

    7

    3

    020727609000

    020727709000

    8

    3


    (1)  1 Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), parte 7.

    (2)  Per le destinazioni indicate nell'allegato III.

    (3)  Destinazioni diverse da quelle indicate negli allegati III e IV.

    (4)  Destinazioni indicate nell'allegato IV.

    (5)  Destinazioni diverse da quelle indicate nell'allegato IV.


    ALLEGATO II

    Image

    Image


    ALLEGATO III

    Angola

    Arabia Saudita

    Bahrein

    Emirati arabi uniti

    Giordania

    Iran

    Iraq

    Kuwait

    Libano

    Oman

    Qatar

    Yemen (Repubblica dello)


    ALLEGATO IV

    Armenia

    Azerbaigian

    Bielorussia

    Georgia

    Kazakistan

    Kirghizistan

    Moldavia

    Russia

    Tagikistan

    Turkmenistan

    Ucraina

    Uzbekistan


    ALLEGATO V

    Regolamento abrogato e modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione

    (GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26)

    Regolamento (CE) n. 2523/95 della Commissione

    (GU L 258 del 28.10.1995, pag. 40)

    Regolamento (CE) n. 2841/95 della Commissione

    (GU L 296 del 9.12.1995, pag. 8)

    Regolamento (CE) n. 180/96 della Commissione

    (GU L 25 dell'1.12.1996, pag. 27)

    Regolamento (CE) n. 1158/96 della Commissione

    (GU L 153 del 27.6.1996, pag. 25)

    Regolamento (CE) n. 2238/96 della Commissione

    (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 16)

    Regolamento (CE) n. 2370/96 della Commissione

    (GU L 323 del 13.12.1996, pag. 12)

    Regolamento (CE) n. 1009/98 della Commissione

    (GU L 145 del 15.5.1998, pag. 8)

    Regolamento (CE) n. 2581/98 della Commissione

    (GU L 322 dell'1.12.1998, pag. 33)

    Regolamento (CE) n. 2337/1999 della Commissione

    (GU L 281 del 4.11.1999, pag. 21)

    Regolamento (CE) n. 1383/2001 della Commissione

    (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26)


    ALLEGATO VI

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CE) n. 1372/95

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, paragrafi 1-5

    Articolo 2, paragrafi 1-5

    Articolo 2, paragrafo 6, primo trattino

    Articolo 2, paragrafo 6, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino

    Articolo 2, paragrafo 6, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 7, primo trattino

    Articolo 2, paragrafo 7, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 7, secondo trattino

    Articolo 2, paragrafo 7, lettera b)

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 4, primo trattino

    Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

    Articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino

    Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

    Articolo 3, paragrafo 4, terzo trattino

    Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)

    Articolo 3, paragrafi 5-7

    Articolo 3, paragrafi 5-7

    Articolo 4, primo e secondo comma

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, terzo comma

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6, primo comma

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 6, secondo comma

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino

    Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino

    Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino

    Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 7, paragrafo 2, quarto trattino

    Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

    Articolo 7, paragrafi 3 e 4

    Articolo 7, paragrafi 3 e 4

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 8

    Articolo 10

    Articolo 9

    Articolo 11

    Articolo 10

    Allegati I-IV

    Allegati I-IV

    Allegato V

    Allegato VI


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