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Document 32004R0426

    Regolamento (CE) n. 426/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

    GU L 70 del 9.3.2004, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/426/oj

    32004R0426

    Regolamento (CE) n. 426/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 09/03/2004 pag. 0022 - 0023


    Regolamento (CE) n. 426/2004 della Commissione

    del 4 marzo 2004

    che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.

    (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2004 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. 2326/2003 del Consiglio(2).

    (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

    (4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2004, figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (2) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 27.

    ALLEGATO

    Prezzi di vendita e coefficienti di adeguamento

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Forme di presentazione commerciale:

    - interi, non puliti: pesci che non hanno subito alcun trattamento,

    - puliti: prodotti almeno eviscerati,

    - eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.

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