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Document 32004R0426
Commission Regulation (EC) No 426/2004 of 4 March 2004 fixing the Community selling prices for the fishery products listed in Annex II to Council Regulation (EC) No 104/2000 for the 2004 fishing year
Regolamento (CE) n. 426/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 426/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
GU L 70 del 9.3.2004, p. 22–23
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004
Regolamento (CE) n. 426/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 070 del 09/03/2004 pag. 0022 - 0023
Regolamento (CE) n. 426/2004 della Commissione del 4 marzo 2004 che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6, considerando quanto segue: (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento. (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2004 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento (CE) n. 2326/2003 del Consiglio(2). (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli. (4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2004, figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 27. ALLEGATO Prezzi di vendita e coefficienti di adeguamento >SPAZIO PER TABELLA> Forme di presentazione commerciale: - interi, non puliti: pesci che non hanno subito alcun trattamento, - puliti: prodotti almeno eviscerati, - eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.