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Document 32004R0317

Regolamento (CE) n. 317/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Austria, Francia e Lussemburgo (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 55 del 24.2.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/317/oj

32004R0317

Regolamento (CE) n. 317/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Austria, Francia e Lussemburgo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2004 pag. 0043 - 0043


Regolamento (CE) n. 317/2004 della Commissione

del 23 febbraio 2004

con cui si approvano deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per Austria, Francia e Lussemburgo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dall'Austria il 30 giugno 2003,

vista la richiesta presentata dalla Francia il 12 giugno 2003,

vista la richiesta presentata dal Lussemburgo il 25 giugno 2003,

considerando quanto segue:

(1) in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione ha la facoltà di concedere deroghe a determinate disposizioni degli allegati del regolamento stesso durante un periodo transitorio.

(2) È opportuno accedere alle richieste di Austria, Francia e Lussemburgo e concedere a tali Stati le deroghe in questione.

(3) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002:

a) all'Austria viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8, punto 1.1, voce 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura) dell'allegato I;

b) alla Francia viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (attività di servizio) dell'allegato I nonché la sezione 8, punto 2 dell'allegato II;

c) al Lussemburgo viene concessa una deroga relativa alla presentazione di risultati riguardanti la sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura) e 2 (pesca) dell'allegato I.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004.

Al termine del periodo transitorio Austria, Francia e Lussemburgo trasmettono i dati prescritti a partire dall'anno di riferimento 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

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