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Document 32004R0157

    Regolamento (CE) n. 157/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    GU L 27 del 30.1.2004, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/157/oj

    32004R0157

    Regolamento (CE) n. 157/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/2004 pag. 0015 - 0017


    Regolamento (CE) n. 157/2004 della Commissione

    del 29 gennaio 2004

    che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003(4), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.

    (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

    (3) Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al Trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.

    (4) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

    (5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

    (6) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000(6), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

    (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia(7), al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia(8), al regolamento (CE) n. 1087./2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia(9), al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania(10), al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca(11) e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca(12), a decorrere dal 1o luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

    (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria(13), a decorrere dal 1o luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

    (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta(14), a decorrere dal 1o novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

    (10) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

    (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento, conformemente all'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

    Per la Commissione

    Erkki Liikanen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

    (3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

    (4) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

    (5) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

    (6) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

    (7) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

    (8) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

    (9) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

    (10) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

    (11) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

    (12) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

    (13) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

    (14) GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

    ALLEGATO

    I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 gennaio 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    >SPAZIO PER TABELLA>

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