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Document 32004R0154
Council Regulation (EC) No 154/2004 of 26 January 2004 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters extending for the period 1 July 2003 to 30 June 2004 the validity of the Protocol setting fishing opportunities and a financial contribution as provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Côte d'Ivoire on fishing off the coast of Côte d'Ivoire
Regolamento (CE) n. 154/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004
Regolamento (CE) n. 154/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004
GU L 27 del 30.1.2004, p. 1–2
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No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004
Regolamento (CE) n. 154/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004
Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/2004 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 154/2004 del Consiglio del 26 gennaio 2004 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio(2), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo accluso all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato. (2) Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale, approvato con il regolamento (CE) n. 722/2001(3), per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, nell'attesa che si possano tenere i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo. (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga. (4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso al presente regolamento(4). Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca demersale: Spagna: 600 tsl/mese in media annua; b) pesca del tonno: i) tonniere con reti a circuizione: - Francia: 18 unità, - Spagna: 21 unità; ii) pescherecci con palangari di superficie: - Spagna: 15 unità, - Portogallo: 5 unità; iii) tonniere con lenze e canne: - Francia: 7 unità, - Spagna: 5 unità. Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d'avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione(5). Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2004. Per il Consiglio Il Presidente B. Cowen (1) Parere reso il 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3. (3) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 1. (4) GU L 319 del 4.12.2003, pag. 19. (5) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.