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Document 32004L0059

Direttiva 2004/59/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bromopropilato (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 120 del 24.4.2004, p. 30–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/59/oj

32004L0059

Direttiva 2004/59/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bromopropilato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 24/04/2004 pag. 0030 - 0038


Direttiva 2004/59/CE della Commissione

del 23 aprile 2004

che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bromopropilato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze(2), consente ad alcuni Stati membri di mantenere in vigore, fino 30 giugno 2007, le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze che non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE(3).

(2) Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando utilizzazioni in paesi terzi che causano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(4) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo; esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, nuove informazioni e nuove utilizzazioni.

(5) Sono state notificate alla Commissione informazioni sulle utilizzazioni principali del bromopropilato nell'ambito della direttiva 91/414/CEE. Tali informazioni forniscono una base adeguata per valutarne l'assunzione da parte dei consumatori europei.

(6) Le autorizzazioni del bromopropilato devono essere revocate entro il 31 luglio 2007. Tenuto conto del periodo di tempo necessario perché i residui di bromopropilato escano dalla catena alimentare, è opportuno rivedere entro il 31 dicembre 2008 le quantità massime di residui provvisorie connesse a dette utilizzazioni principali.

(7) L'esposizione in vita dei consumatori al bromopropilato attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tale antiparassitario è stata esaminata e valutata. Si è calcolato che le quantità massime di residui, quali modificate, non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(8) L'esposizione acuta dei consumatori al bromopropilato attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui di tale antiparassitario è stata esaminata e valutata. Si è calcolato che le quantità massime di residui, quali modificate, non comportano il superamento della dose acuta di riferimento.

(9) Occorre quindi modificare le quantità massime di residui di bromopropilato.

(10) La direttiva 90/642/CEE deve essere quindi modificata in conformità.

(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le quantità massime di residui per il bromopropilato sono sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, il 24 ottobre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni al più tardi a decorrere dal 25 ottobre 2004

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/2/CE della Commission (GU L 14 del 21.1.2004, pag. 10).

(2) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 21).

(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/20/CE della Commissione (GU L 70 del 9.3.2004, pag. 32).

ALLEGATO

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