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Document 32004E0569

    2004/569/PESC: Azione comune 2004/569/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa al mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga l'azione comune 2002/211/PESC

    GU L 252 del 28.7.2004, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 30.5.2006, p. 159–161 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/569/oj

    28.7.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/7


    AZIONE COMUNE 2004/569/PESC DEL CONSIGLIO

    del 12 luglio 2004

    relativa al mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga l'azione comune 2002/211/PESC

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/211/PESC relativa alla nomina di Lord Ashdown quale rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina (1) e l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) per assicurare il proseguimento dell'attività della forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 1o gennaio 2003 (2).

    (2)

    Il 17 e 18 giugno 2004 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza: Bosnia-Erzegovina/politica globale, che caldeggia tra l'altro collegamenti espliciti con il rappresentante speciale dell'Unione europea (EUSR) per quanto riguarda gli strumenti PESC/ PESD in Bosnia-Erzegovina al fine di permettergli di coadiuvare il Segretario Generale/Alto Rappresentante ed il Comitato politico e di sicurezza (CPS) nell'assicurare la massima coerenza degli sforzi dell'UE.

    (3)

    Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/570/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (3) che assegna un ruolo specifico all'EURS. Il mandato di quest'ultimo dovrebbe essere modificato di conseguenza e l'azione comune 2002/211/PESC dovrebbe essere abrogata.

    (4)

    L'EUSR espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe degradarsi e potrebbe nuocere agli obiettivi della PESC enunciati all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea.

    (5)

    Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato le istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Lord Ashdown continua ad esercitare le funzioni di EUSR in Bosnia-Erzegovina, in conformità del mandato enunciato in appresso.

    Articolo 2

    Il mandato dell'EUSR si basa sugli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina. Questi sono imperniati sulla realizzazione di costanti progressi nell'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina (GFAP), in conformità del progetto di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante, nonché nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la Bosnia-Erzegovina diventi stabile, vitale, pacifica e multietnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'Unione europea.

    Articolo 3

    Per conseguire gli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina, il mandato dell'EUSR consiste in quanto segue:

    a)

    offrire la consulenza dell'UE e i suoi buoni uffici nel processo politico;

    b)

    fatte salve le competenze della Comunità, promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Bosnia-Erzegovina;

    c)

    fornire consulenza politica a livello locale al comandante dell'EUFOR, anche per quanto riguarda la capacità di tipo Unità integrata di polizia, cui può attingere, con l'accordo del comandante dell'EUFOR, senza pregiudizio della catena di comando;

    d)

    contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell'UE in Bosnia-Erzegovina, anche mediante briefing ai capi missione dell'UE e tramite la partecipazione alle loro riunioni periodiche (o la rappresentanza nelle medesime), presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all'attuazione dell'azione dell'UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della Bosnia-Erzegovina;

    e)

    assicurare la coerenza nei rapporti con il pubblico, fatte salve le competenze comunitarie. Il portavoce dell'EUSR costituirà il principale punto di contatto dell'UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni PESC/PESD;

    f)

    avere una visione d'insieme dell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al Segretario Generale/Alto Rappresentante e alla Commissione;

    g)

    nell'ambito delle sue competenze più generali, essere abilitato a dare direttive, se del caso, al responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'UE;

    h)

    per quanto concerne le attività comunitarie e le attività svolte nel quadro del titolo VI del TUE, compresa l'Europol, fornire, se del caso, consulenza e partecipare al necessario coordinamento locale;

    i)

    al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per l'assistenza comunitaria alla ricostruzione, allo sviluppo e alla stabilizzazione.

    Articolo 4

    1.   L'EUSR è responsabile dell’esecuzione del suo mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa del Segretario Generale/Alto Rappresentante. L'EUSR è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'EUSR e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'EUSR nell’ambito del mandato.

    Articolo 5

    Il ruolo dell'EUSR non pregiudica in alcun modo il mandato dell'Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina, né il suo ruolo di coordinamento dell'insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina (GFAP) e delle successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l'attuazione della pace.

    Articolo 6

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'EUSR ammonta a 200 000 EUR.

    2.   Le spese finanziate dell’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini del paese ospitante e dei paesi vicini.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'EUSR e la Commissione.

    4.   La Presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniranno il supporto logistico nella regione.

    5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

    Articolo 7

    1.   Per coadiuvare l'EUSR nell'attuazione del suo mandato sarà distaccato del personale dedicato UE che dia l'immagine dell'identità dell'Unione europea e che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, in particolare nelle questioni politiche, politico-militari e di sicurezza e riguardo alla comunicazione e alle relazioni con i media. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'EUSR è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la Presidenza, coadiuvata dal Segretario Generale/Alto Rappresentante e con la piena associazione della Commissione. L'EUSR comunica alla Presidenza ed alla Commissione la composizione definitiva della sua squadra.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono proporre il distacco di personale che operi con l'EUSR. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'EUSR è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione interessati.

    3.   Tutti i posti del tipo A non interessati dal distacco sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

    4.   I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'EUSR e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Di norma l'EUSR riferisce personalmente al Segretario Generale/Alto Rappresentante e al CPS e può riferire anche al competente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente al Segretario Generale/Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. L'EUSR può riferire al Consiglio su raccomandazione del Segretario Generale/Alto Rappresentante e del CPS.

    Articolo 9

    Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell'UE, le attività dell'EUSR sono coordinate con quelle del Segretario Generale/Alto Rappresentante, della Presidenza e della Commissione. L'EUSR procede a regolari briefing alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la Presidenza, la Commissione e i capi missione che si adoperano per assistere l'EUSR nell’esecuzione del suo mandato. L'EUSR si mantiene in collegamento anche con altri attori internazionali e regionali sul campo, tra cui l'OSCE.

    Articolo 10

    L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'UE nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, l'EUSR presenta al Segretario Generale/Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato. Questo funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, il Segretario Generale/Alto Rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

    Articolo 11

    L'azione comune 2002/211/PESC del Consiglio è abrogata.

    Articolo 12

    La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica fino al 28 febbraio 2005.

    Articolo 13

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. BOT


    (1)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 7.

    (2)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2003/188/PESC (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 9).

    (3)  Cfr. la pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.


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