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Document 32004E0087

    Azione comune 2004/87/PESC del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che modifica l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione Europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL "Proxima")

    GU L 21 del 28.1.2004, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/87/oj

    32004E0087

    Azione comune 2004/87/PESC del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che modifica l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione Europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL "Proxima")

    Gazzetta ufficiale n. L 021 del 28/01/2004 pag. 0031 - 0031


    Azione comune 2004/87/PESC del Consiglio

    del 26 gennaio 2004

    che modifica l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione Europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL "Proxima")

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/681/PESC(1), che stabilisce tra l'altro disposizioni finanziarie, compreso il finanziamento delle indennità giornaliere per il 2003 imputabile al bilancio comunitario.

    (2) Occorre che le indennità giornaliere per il 2004 siano finanziate dal bilancio comunitario.

    (3) Occorre modificare di conseguenza l'azione comune 2003/681/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    All'articolo 10, il paragrafo 1 dell'azione comune 2003/681/PESC è modificato come segue:

    1) Al primo comma è aggiunta la seguente lettera:

    "d) un importo massimo di 6,555 milioni di EUR per le indennità giornaliere di 100 EUR a persona per il 2004 che dovrà essere finanziato attingendo al bilancio comunitario."

    2) Il secondo comma è sostituito dal seguente:"Il finanziamento delle indennità giornaliere per il 2003 e il 2004 imputabile al bilancio comunitario non ne pregiudica l'ammontare e le modalità di finanziamento per gli anni successivi."

    3) Il terzo comma è soppresso.

    Articolo 2

    La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

    Essa è applicabile dal 1o gennaio 2004.

    Articolo 3

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. Cowen

    (1) GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.

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