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Document 32004D0896

    2004/896/CE: Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    GU L 388 del 29.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 333M del 11.12.2008, p. 272–274 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/896/oj

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    29.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 388/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 novembre 2004

    relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    (2004/896/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

    visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    visto l'atto allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

    (2)

    Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è opportuno che il protocollo sia firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

    (3)

    È opportuno che le parti del protocollo inerenti alla Comunità siano applicate in via provvisoria a partire dalla data di adesione, in attesa del completamento delle procedure relative alla conclusione formale del protocollo stesso,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, in nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Le parti del protocollo inerenti alla Comunità si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004, in attesa dell’entrata in vigore del protocollo stesso.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. R. BOT


    ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

    tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    Brussels, 7 December 2004

    H.E. Mr Sasko STEFKOV,

    Ambassador,

    Head of the Mission of the former Yugoslav

    Republic of Macedonia to the European Communities.

    Sir,

    I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.

    The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved for signature and provisional application by a decision of the Council of the European Union on 22 November 2004. In accordance with its Article 16.3, it shall apply provisionally with effect from 1 May 2004.

    Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

    For the European Community and its Member States

    Image

    Brussels, 7 December 2004

    Dear Sir,

    On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter SGS4/14231 of today’s date regarding the signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Macedonia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.

    I confirm the acceptance by the Government of the Republic of Macedonia of the annexed text of the Protocol and consider your letter and this letter in reply as equivalent of its signature.

    However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

    Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

    For the Republic of Macedonia

    Ambassador

    Saško STEFKOV

    Image

    Brussels, 7 December 2004

    H.E. Mr Sasko STEFKOV,

    Ambassador,

    Head of the Mission of the former Yugoslav

    Republic of Macedonia to the European Communities.

    Sir,

    I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today’s date.

    The European Community and its Member States notes that the Exchange of Letters between the European Community and its Member States and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community and its Member States in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

    Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

    For the European Community and its Member States

    Image


    PROTOCOLLO

    dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

    in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

    LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,

    da una parte, e

    L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

    dall'altra,

    VISTA l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, e di conseguenza alla Comunità, il 1o maggio 2004,

    CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

    (1)

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato «l’ASA») è stato firmato mediante uno scambio di lettere a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2004.

    (2)

    Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003.

    (3)(4)(5)(6)

    Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione, l’adesione dei nuovi Stati membri all’ASA dev'essere approvata tramite un protocollo dell'ASA.Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, dell’ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sanciti nell’ASA.Le modifiche apportate all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato «AI»), adottate con decisione n. 1/2002 del Consiglio di cooperazione Comunità europea — ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 30 gennaio 2002, in merito all'introduzione di due dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino e alle modifiche del protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa, devono essere ugualmente apportate all’ASA.Le modifiche apportate all'AI adottate con decisione n. 2/2003 del Consiglio di cooperazione Comunità europea — ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 22 dicembre 2003, relativa all'attuazione di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, devono essere ugualmente apportate all’ASA,

    HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

    SEZIONE I

    PARTI CONTRAENTI

    Articolo 1

    La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (in appresso denominate «i nuovi Stati membri») sono Parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato mediante scambio di lettere a Lussemburgo il 9 aprile 2001 e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

    Articolo 2

    Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

    ADEGUAMENTI AL TESTO DELL'ASA COMPRENSIVO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

    SEZIONE II

    PRODOTTI AGRICOLI

    Articolo 3

    Prodotti agricoli stricto sensu

    1.   L’allegato IV a dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente protocollo.

    2.   L’allegato IV b dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente protocollo.

    3.   L’allegato IV c dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente protocollo.

    4.   All'articolo 27, paragrafo 3 dell’ASA è aggiunta la seguente lettera:

    «d)

    riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato IV d, in conformità del calendario seguente:

    il 1o gennaio 2004 ciascun dazio viene ridotto al 95 % del dazio NPF,

    il 1o gennaio 2005 ciascun dazio viene ridotto al 90 % del dazio NPF,

    il 1o gennaio 2006 ciascun dazio viene ridotto all’85 % del dazio NPF,

    il 1o gennaio 2007 ciascun dazio viene ridotto all’80 % del dazio NPF,

    il 1o gennaio 2008 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio NPF,

    il 1o gennaio 2009 ciascun dazio viene ridotto al 60 % del dazio NPF,

    il 1o gennaio 2010 ciascun dazio viene ridotto al 50 % del dazio NPF,

    il 1o gennaio 2011 i dazi rimanenti sono aboliti.»

    5.   Il testo che figura nell’allegato IV del presente protocollo è aggiunto all’ASA e ne costituisce l’allegato IV d.

    6.   All'articolo 27 dell’ASA è aggiunto il seguente paragrafo:

    «5.   Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente articolo, un valore residuo pari o inferiore all'1 percento, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 EUR per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati.»

    Articolo 4

    Prodotti della pesca

    1.   L’articolo 28, paragrafo 2, dell’ASA è sostituito dal seguente:

    «2.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale ed i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità, ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato V b dell’ASA, ai quali sono applicate le riduzioni tariffarie indicate nello stesso allegato.»

    2.   L'espressione «Anno 3» nell'intestazione dell'ultima colonna delle tabelle riportate negli allegati V a e V b dell’ASA è sostituita dall'espressione «Anno 3 e successivi».

    Articolo 5

    Prodotti agricoli trasformati

    1.   L’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 dell'ASA è sostituito dal seguente:

    «1.   La Comunità e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I, II e III, in base alle condizioni ivi indicate.»

    2.   La tabella che figura nell’allegato II del protocollo n. 3 dell’ASA è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato V del presente protocollo.

    3.   Il testo che figura nell’allegato VI del presente protocollo è aggiunto al protocollo n. 3 dell’ASA e ne costituisce l’allegato III.

    4.   Nel protocollo n. 3 dell'ASA, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 4

    Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente protocollo, un valore residuo pari o inferiore all'1 %, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 EUR per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati.»

    Articolo 6

    Accordo sui vini

    La tabella che figura nel paragrafo 1 dell’allegato I (accordo tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all’articolo 27, paragrafo 4 dell’ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato VII del presente protocollo.

    SEZIONE III

    NORME D'ORIGINE

    Articolo 7

    Il protocollo n. 4 dell’ASA sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

    1.

    Nell'«indice», al titolo II, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «— Articolo 3

    Cumulo bilaterale nella Comunità»

    2.

    Nell'«indice», al titolo II, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

    «— Articolo 4

    Cumulo bilaterale nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia»

    3.

    All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:

    «Cumulo bilaterale nella Comunità»

    4.

    L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «I materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.»

    5.

    L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.»

    6.

    All'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), ed e), all'articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 31, paragrafo 1, i termini «Stato membro della CE» e «Stati membri della CE» sono sostituiti da:

    «Stato membro della Comunità» e «Stati membri della Comunità».

    7.

    L'articolo 15, paragrafo 1, nella versione italiana resta invariato come segue:

    «1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.»

    8.

    L'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.»

    9.

    L'articolo 15, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

    «7.   Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo.»

    10.

    L'articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

    «4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

     

    “EXPEDIDO A POSTERIORI”,

     

    “VYSTAVENO DODATEČNĚ”,

     

    “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

     

    “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,

     

    “VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”,

     

    “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,

     

    “ISSUED RETROSPECTIVELY”,

     

    “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

     

    “RILASCIATO A POSTERIORI”,

     

    “IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”,

     

    “RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”,

     

    “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”,

     

    “MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”,

     

    “AFGEGEVEN A POSTERIORI”,

     

    “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”,

     

    “EMITIDO A POSTERIORI”,

     

    “IZDANO NAKNADNO”,

     

    “VYDANÉ DODATOČNE”,

     

    “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,

     

    “UTFÄRDAT I EFTERHAND”,

     

    “ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО”.»

    11.

    L'articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    «2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

     

    “DUPLICADO”,

     

    “DUPLIKÁT”,

     

    “DUPLIKAT”,

     

    “DUPLIKAT”,

     

    “DUPLIKAAT”,

     

    “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”,

     

    “DUPLICATE”,

     

    “DUPLICATA”,

     

    “DUPLICATO”,

     

    “DUBLIKĀTS”,

     

    “DUBLIKATAS”,

     

    “MÁSODLAT”,

     

    “DUPLIKAT”,

     

    “DUPLICAAT”,

     

    “DUPLIKAT”,

     

    “SEGUNDA VIA”,

     

    “DVOJNIK”,

     

    “DUPLIKÁT”,

     

    “KAKSOISKAPPALE”,

     

    “DUPLIKAT”,

     

    “ДУПЛИКАТ”.»

    12.

    L'articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.»

    13.

    All'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 1, i termini «Commissione europea» sono sostituiti da «Commissione delle Comunità europee».

    Articolo 8

    1.   L’allegato I del protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente protocollo.

    2.   L’allegato II del protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente protocollo.

    3.   L’allegato IV del protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente protocollo.

    Articolo 9

    Dopo il protocollo n. 4 dell’ASA sono aggiunte le seguenti dichiarazioni congiunte:

    «DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

    1.

    L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

    2.

    Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

    1.

    L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

    2.

    Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati»

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    SEZIONE IV

    Articolo 10

    OMC

    L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 in relazione al presente allargamento della Comunità.

    Articolo 11

    Prova dell’origine e cooperazione amministrativa

    1.   Le prove dell’origine debitamente rilasciate o dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

    a)

    l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

    b)

    la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati emessi al più tardi il giorno precedente alla data dell’adesione;

    c)

    la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.

    Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell’adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.

    2.   L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

    a)

    tale disposizione sia prevista anche nell'accordo concluso precedentemente alla data dell'adesione tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità; e

    b)

    gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di detto accordo.

    Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’ASA.

    3.   Le domande di controllo a posteriori delle prove dell’origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell’origine in questione e possono essere presentate da dette autorità per un periodo di tre anni dall’accettazione della prova dell’origine fornita loro a corredo della dichiarazione di importazione.

    Articolo 12

    Merci in transito

    1.   Le disposizioni dell’ASA possono essere applicate alle merci esportate dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché tali merci siano conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e alla data dell'adesione siano in viaggio oppure si trovino in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nel nuovo Stato membro in questione.

    2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

    Articolo 13

    Contingenti per il 2004

    Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o maggio 2004.

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    SEZIONE V

    Articolo 14

    Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell’ASA.

    Articolo 15

    1.   La Comunità, il Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

    2.   Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    Articolo 16

    1.   Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

    2.   Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

    3.   Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.

    Articolo 17

    Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Articolo 18

    Il testo dell'ASA, comprensivo degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, e l'atto finale con le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all’approvazione di tali testi.


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO IV bis

    Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero)

    [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

    0105 19 20

    0210 93

    0904 12

    1209 24

    1702 30

    2309 90 43

    0105 92

    0210 99

    1001100010

    1209 25

    1702 40

    2309 90 49

    0105 93

    0404

    1002

    1209 26

    1702 60

    2309 90 51

    0105 99 10

    0408

    1003009010

    1209 29

    1703

    2309 90 53

    0106900050

    0410

    1006 10 10

    1209 30

    2005100010

    2309 90 59

    0206 10

    0601

    1007

    1209 91

    2104200010

    2309 90 70

    0206 21

    0602 10

    1008

    1209 99

    2302

    2309 90 91

    0206 22

    0602 20

    1103 11

    1211

    2307

    2309 90 95

    0206 30

    0602 30

    1103 13 10

    1212

    2308

    2309909910

    0206 41

    0602 40

    1103139010

    1501

    2309 90 10

    2401

    0206 49

    0703101910

    1103 19 40

    1503

    2309 90 20

    4301

    0206 80

    0703101930

    1105

    1517909900

    2309 90 31

     

    0206 90

    0703900010

    1108

    1701 12

    2309 90 33

     

    0208

    0802 11

    1202

    1702 11

    2309 90 35

     

    0210 91

    0802 12

    1209 22

    1702 19

    2309 90 39

     

    0210 92

    0904 11

    1209 23

    1702 20

    2309 90 41

     

    ex07 13 20

    Ceci — da semina

    ex07 13 31

    Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek — da semina

    ex07 13 32

    Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) — da semina

    ex07 13 39

    Altri fagioli destinati alla semina

    ex07 13 50

    Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) — da semina»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO IV ter

    Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)

    [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

    Codice NC (1)

    Designazione delle merci

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011 e successivi

    (1)

    (2)

    (1)

    (2)

    (1)

    (2)

    (1)

    (2)

    (1)

    (2)

    (1)

    (2)

    (1)

    (2)

    (1)

    (2)

    (t)

    (% del dazio NPF)

    (t)

    (% del dazio NPF)

    (t)

    (% del dazio NPF)

    (t)

    (% del dazio NPF)

    (t)

    (% del dazio NPF)

    (t)

    (% del dazio NPF)

    (t)

    (% del dazio NPF)

    (t)

    (% del dazio NPF)

    0206 29

    Frattaglie commestibili di animali della specie bovina congelate – esclusi lingue e fegati

    415

    65

    415

    60

    415

    55

    415

    50

    415

    40

    415

    30

    415

    20

    0

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

    6 000

    65

    6 000

    60

    6 000

    55

    6 000

    50

    6 000

    40

    6 000

    30

    6 000

    20

    0

    0210 11

    0210 12

    0210 19

    Carni della specie suina

    50

    95

    50

    90

    50

    85

    50

    80

    50

    70

    50

    60

    50

    50

    0

    0401 20

    Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

    2 200

    100

    2 200

    100

    2 200

    100

    2 200

    100

    2 200

    100

    2 200

    100

    2 200

    100

    2 200

    100

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    450

    65

    450

    60

    450

    55

    450

    50

    450

    40

    450

    30

    450

    20

    0

    0405 10

    Burro

    1 250

    65

    1 250

    60

    1 250

    55

    1 250

    50

    1 250

    40

    1 250

    30

    1 250

    20

    0

    0406 20

    Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

    105

    70

    110

    70

    115

    70

    120

    70

    130

    70

    140

    70

    150

    70

    160

    70

    0406 30

    Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

    0406 90

    altri formaggi

    50

    100

    50

    100

    50

    100

    50

    100

    50

    100

    50

    100

    50

    100

    50

    100

    0805 10

    Arance

    8 000

    65

    8 000

    60

    8 000

    55

    8 000

    50

    8 000

    40

    8 000

    30

    8 000

    20

    0

    0805 20

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

    0805 40

    Pompelmi e pomeli

    0805 50

    Limoni e limette

    1601

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

    2 740

    70

    2 780

    70

    2 820

    70

    2 860

    70

    2 970

    70

    3 080

    70

    3 190

    70

    3 300

    70

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

    1 380

    70

    1 410

    70

    1 440

    70

    1 470

    70

    1 540

    70

    1 610

    70

    1 680

    70

    1 750

    70

    1507 10

    Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini

    15 000

    70

    15 000

    70

    15 000

    70

     

    0 (2)

     

    0

     

    0

     

    0

     

    0

    2005 70

    Olive

    1 600

    65

    1 600

    60

    1 600

    55

    1 600

    50

    1 600

    40

    1 600

    30

    1 600

    20

    0

    2009

    Succhi

    300

    100

    300

    100

    300

    100

    300

    100

    300

    100

    300

    100

    300

    100

    300

    100

    2309909990

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    altre

    12 000

    70

    12 000

    70

    12 000

    70

    12 000

    70

    12 000

    70

    12 000

    70

    12 000

    70

    12 000

    70

    (1)

    Contingente tariffario

    (2)

    Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari»


    (1)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale — Gazzetta ufficiale n. 23/03 dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    (2)  In conformità del calendario dell'OMC

    (1)

    Contingente tariffario

    (2)

    Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari»


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO IV quater

    Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari)

    [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

    Codice NC (1)

    Designazione delle merci

    Quantitativo annuo

    (in tonnellate)

    Dazio applicabile

    (% del dazio NPF)

    0203

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    2 000

    70

    0406+

    Formaggi e latticini

    600

    70


    (1)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale – Gazzetta ufficiale n. 23/03 dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.»


    ALLEGATO IV

    «ALLEGATO IV quinquier

    Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (riduzione tariffaria progressiva nel periodo di transizione, dazio zero dal 1o gennaio 2011)

    [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d)]

    0102902100

    0102902900

    0102904100

    0102904900

    0102905100

    0102905900

    0102906100

    0102906900

    0102907100

    0102907900

    0102909000

    0105111900

    0105119900

    0105120000

    0105199000

    0105992000

    0105993000

    0105995000

     

    0201100000

    0201202000

    0201203000

    0201205000

    0201209000

    0201300000

    0202100000

    0202201000

    0202203000

    0202205000

    0202209000

    0202301000

    0202305000

    0202309000

    0209003000

    0209009000

    0210201000

    0210209000

     

    0405209000

    0405901000

    0405909000

     

    0602903000

    0602904100

    0602904500

    0602904900

    0602905100

    0602905900

    0602907000

    0602909100

    0602909900

    0603101010

    0603101090

    0603102090

    0603103010

    0603103090

    0603104010

    0603104090

    0603105010

    0603105090

    0603108010

    0603108090

    0603900000

    0604101000

    0604109000

    0604912100

    0604912900

    0604914100

    0604914900

    0604919000

    0604991000

    0604999000

     

    0709906000

    0710801000

    0710808000

    0710808500

    0711201000

    0711209000

    0712200000

    0712310000

    0712320000

    0712330000

    0712390000

    0712900500

    0712901900

    0712903000

    0712905000

    0712909000

     

    0802210000

    0802220000

    0802310000

    0802320000

    0802400000

    0802500000

    0802902000

    0802905000

    0802906000

    0802908500

    0803001100

    0803001900

    0803009000

    0804100000

    0804201000

    0804209000

    0804300000

    0804400000

    0804500000

    0805900000

    0810201000

    0810209000

    0810301000

    0810303000

    0810309000

    0810401000

    0810403000

    0810405000

    0810409000

    0810500000

    0810600000

    0810903000

    0810904000

    0810909500

    0811101100

    0811101900

    0811109000

    0811201100

    0811201900

    0811203100

    0811203900

    0811205100

    0811205900

    0811209000

    0811901100

    0811901900

    0811903100

    0811903900

    0811905000

    0811907000

    0811907500

    0811908000

    0811908500

    0811909500

    0812100000

    0812901000

    0812902000

    0812903000

    0812904000

    0812905000

    0812906000

    0812907000

    0812909910

    0812909990

    0813100000

    0813200000

    0813300000

    0813401000

    0813403000

    0813405000

    0813406000

    0813407000

    0813409500

    0813501200

    0813501500

    0813501900

    0813503100

    0813503900

    0813509100

    0813509900

     

    0901110000

    0901120000

    0901210000

    0901220000

    0901901000

    0901909000

    0902100000

    0902200000

    0902300000

    0902400000

     

    1003009020

    1003009090

    1004000090

     

    1102100000

    1102201000

    1102209000

    1102300000

    1102901000

    1102903000

    1102909000

    1103139090

    1103191000

    1103193000

    1103195000

    1103199000

    1103201000

    1103202000

    1103203000

    1103204000

    1103205000

    1103206000

    1103209000

    1104121000

    1104129000

    1104191000

    1104193000

    1104195000

    1104196100

    1104196900

    1104199100

    1104199900

    1104222000

    1104223000

    1104225000

    1104229000

    1104229800

    1104231000

    1104233000

    1104239000

    1104239900

    1104290100

    1104290300

    1104290500

    1104290700

    1104290900

    1104291100

    1104291500

    1104291900

    1104293100

    1104293500

    1104293900

    1104295100

    1104295500

    1104295900

    1104298100

    1104298500

    1104298900

    1104301000

    1104309000

    1106100000

    1106301000

    1106309090

    1107101100

    1107101900

    1107109100

    1107109900

    1107200000

     

    1209210000

     

    1509101000

    1509109000

    1509900000

    1510001000

    1510009000

    1514991000

    1514999000

    1517909300

     

    1603001000

    1603008000

     

    1701910000

    1701999000

     

    2007101000

    2007109100

    2007109900

    2007911000

    2007913000

    2007919000

    2007991000

    2007992000

    2007993110

    2007993190

    2007993310

    2007993390

    2007993510

    2007993590

    2007993910

    2007993990

    2007995500

    2007995700

    2007999100

    2007999300

    2007999810

    2007999890

     

    2309101100

    2309101300

    2309101500

    2309101900

    2309103100

    2309103300

    2309103900

    2309105100

    2309105300

    2309105900

    2309107000

    2309109000»


    ALLEGATO V

    «ALLEGATO II

    Dazi applicabili all'importazione nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità (1)

    Codice NC (2)

    Designazione delle merci

    Aliquota del dazio (%)

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011 e successivi

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

     

     

     

     

     

     

     

     

    0403 10

    Iogurt:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – –

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

     

     

     

    0403105100

    – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0403105300

    – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0403105900

    – – – –

    superiore a 27 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

     

     

     

    0403109100

    – – – –

    inferiore o uguale a 3 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0403109300

    – – – –

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0403109900

    – – – –

    superiore a 6 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0403 90

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – –

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

     

     

     

    0403907100

    – – – –

    inferiore o uguale a 1,5 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0403907300

    – – – –

    superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0403907900

    – – – –

    superiore a 27 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    – – –

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

     

     

     

    0403909100

    – – – –

    inferiore o uguale a 3 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0403909300

    – – – –

    superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0403909900

    – – – –

    superiore a 6 %

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

     

     

     

     

     

     

     

     

    0405 20

    Paste da spalmare lattiere:

     

     

     

     

     

     

     

     

    0405201000

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

    95 % del dazio NPF

    90 %del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0405203000

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

    95 % del dazio NPF

    90 %del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0501000000

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0502

    Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0503000000

    Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0506

    Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0508000000

    Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0509 00

    Spugne naturali di origine animale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0510000000

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    0710400000

    Granturco dolce

    95 % del dazio NPF

    90 %del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    0711 90

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    Ortaggi o legumi

     

     

     

     

     

     

     

     

    0711903000

    – – –

    Granturco dolce

    95 % del dazio NPF

    90 %del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0903000000

    Mate

    95 % del dazio NPF

    90 %del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    1212

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1212200000

    Alghe

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    Succhi ed estratti vegetali:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1302120000

    – –

    di liquirizia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302130000

    – –

    di luppolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302140000

    – –

    di piretro o di radici delle piante da rotenone

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 19

    – –

    altre

     

     

     

     

     

     

     

     

    1302193000

    – – –

    Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    – – –

    altri

     

     

     

     

     

     

     

     

    1302199100

    – – – –

    medicinali

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 20

    Sostanze pectiche, pectinati e pectati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1302310000

    – –

    Agar-agar

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 32

    – –

    Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1302321000

    – – –

    di carrube o di semi di carrube

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1401

    Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1402000000

    Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1403000000

    Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1404

    Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1404100000

    Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1404200000

    Linters di cotone

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1404900000

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1505 00

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1506000000

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1515

    Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1515 90

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1515901500

    – –

    Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1516 20

    Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1516201000

    – –

    Oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1517 10

    Margarina, esclusa la margarina liquida:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1517101000

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    1517 90

    altre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1517901000

    – –

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    – –

    altre

     

     

     

     

     

     

     

     

    1517909300

    – – –

    Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    95 % del dazio NPF

    90 %del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    1518 00

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1520000000

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1522001000

    Degras

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1702500000

    Fruttosio chimicamente puro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1702 90

    altri, compreso lo zucchero invertito:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1702901000

    – –

    Maltosio chimicamente puro

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

     

     

     

     

     

     

     

     

    1704 10

    Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1704 90

    altri

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1803

    Pasta di cacao, anche sgrassata

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1804000000

    Burro, grasso e olio di cacao

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1805000000

    Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

     

     

     

     

     

     

     

     

    1806 10

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1806101500

    – –

    non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

    50 % del dazio NPF

    45 % del dazio NPF

    40 % del dazio NPF

    35 % del dazio NPF

    25 % del dazio NPF

    15 % del dazio NPF

    5 % del dazio NPF

    0

    1806102000

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

    50 % del dazio NPF

    45 % del dazio NPF

    40 % del dazio NPF

    35 % del dazio NPF

    25 % del dazio NPF

    15 % del dazio NPF

    5 % del dazio NPF

    0

    1806103000

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

    50 % del dazio NPF

    45 % del dazio NPF

    40 % del dazio NPF

    35 % del dazio NPF

    25 % del dazio NPF

    15 % del dazio NPF

    5 % del dazio NPF

    0

    1806109000

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    50 % del dazio NPF

    45 % del dazio NPF

    40 % del dazio NPF

    35 % del dazio NPF

    25 % del dazio NPF

    15 % del dazio NPF

    5 % del dazio NPF

    0

    1806 20

    Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1806201000

    – –

    aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806203000

    – –

    aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    – –

    altre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1806205000

    – – –

    aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806207000

    – – –

    Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806208000

    – – –

    Glassatura al cacao

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806209500

    – – –

    altre

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1806310000

    – –

    ripiene

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806 32

    – –

    non ripiene

     

     

     

     

     

     

     

     

    1806321000

    – – –

    con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806329000

    – – –

    altre

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806 90

    altre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    Cioccolata e prodotti di cioccolata:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – –

    Cioccolatini (praline), anche ripieni:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1806901100

    – – – –

    contenenti alcole

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806901900

    – – – –

    altri

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    – – –

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1806903100

    – – – –

    ripieni

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806903900

    – – – –

    non ripieni

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806905000

    – –

    Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806906000

    – –

    Pasta da spalmare contenente cacao

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806907000

    – –

    Preparazioni per bevande, contenenti cacao

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1806909000

    – –

    altre

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1901100000

    Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1901200000

    Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    1901 90

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    Estratti di malto:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1901901100

    – – –

    aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1901901900

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    1901909100

    – – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, escluse le preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1901909900

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, esclusa la pasta di cui ai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    1903000000

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2001 90

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2001903000

    – –

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2001904000

    – –

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2001906000

    – –

    Cuori di palma

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

     

     

     

     

     

     

    2004 10

    Patate:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    altre

     

     

     

     

     

     

     

     

    2004109100

    – – –

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2004 90

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2004901000

    – –

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

     

     

     

     

     

     

    2005 20

    Patate:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2005201000

    – –

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2005800000

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

     

     

    Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2008 11

    – –

    Arachidi

     

     

     

     

     

     

     

     

    2008111000

    – – –

    Burro di arachidi

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2008910000

    – –

    Cuori di palma

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2008 99

    – –

    altri

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – –

    senza aggiunta di alcole:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –

    senza aggiunta di zuccheri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2008998500

    – – – – –

    Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2008999100

    – – – – –

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2101 11

    – –

    Estratti; essenze o concentrati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2101111100

    – – –

    con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2101111900

    – – –

    altri

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2101 12

    – –

    Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2101129200

    – – –

    Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2101129800

    – – –

    altre

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2101 20

    Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2101202000

    – –

    Estratti, essenze e concentrati:

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    – –

    Preparazioni

     

     

     

     

     

     

     

     

    2101209200

    – – –

    a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2101209800

    – – –

    altre

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2101 30

    Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2101301100

    – – –

    Cicoria torrefatta

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2101301900

    – – –

    altre

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    – –

    Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2101309100

    – – –

    di cicoria torrefatta

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2101309900

    – – –

    altri

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2102

    Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2102 10

    Lieviti vivi:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2102101000

    – –

    Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    – –

    Lieviti di panificazione:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2102103100

    – – –

    secchi

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    2102103900

    – – –

    altri

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    2102109000

    – –

    altri

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    2102 20

    Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    Lieviti morti:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2102201100

    – – –

    in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    2102201900

    – – –

    altri

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    2102209000

    – –

    altri

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    2102300000

    Lieviti in polvere preparati

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2103100000

    Salsa di soia

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2103200000

    Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    2103 30

    Farina di senapa e senapa preparata:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2103301000

    – –

    Farina di senapa

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2103309000

    – –

    Senapa preparata

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2103 90

    – –

    altre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2103901000

    – –

    «Chutney» di mango liquido

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2103903000

    – –

    Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2103909010

    – – –

    Miscele di erbe a base di pepe

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2103909050

    – – –

    Maionese

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    2103909090

    – – –

    altri

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2104 10

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2104101000

    – –

    secchi o disseccati

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    2104109000

    – –

    altri

    80 % del dazio NPF

    65 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    2104 20 00

    Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

     

     

     

     

     

     

     

     

    2104200010

    – –

    Alimenti per bambini, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2104200090

    – –

    Alimenti dietetici, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao

    50 % del dazio NPF

    45 % del dazio NPF

    40 % del dazio NPF

    35 % del dazio NPF

    25 % del dazio NPF

    15 % del dazio NPF

    5 % del dazio NPF

    0

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2106 10

    Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2106 90

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2106901000

    – –

    Preparazioni dette «fondute»

    50 % del dazio NPF

    45 % del dazio NPF

    40 % del dazio NPF

    35 % del dazio NPF

    25 % del dazio NPF

    15 % del dazio NPF

    5 % del dazio NPF

    0

    2106902000

    – –

    Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

    50 % del dazio NPF

    45 % del dazio NPF

    40 % del dazio NPF

    35 % del dazio NPF

    25 % del dazio NPF

    15 % del dazio NPF

    5 % del dazio NPF

    0

    – –

    altre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2106909200

    – – – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2106909800

    – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    2203 00

    Birra di malto

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2205

    Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2205 10

    in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2205101000

    – –

    con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2205109000

    – –

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2205 90

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2205901000

    – –

    con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2205909000

    – –

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2207100000

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2207200000

    Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    95 % del dazio NPF

    90 % del dazio NPF

    85 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208 20

    Acquaviti di vino o di vinacce:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208201200

    – – –

    Cognac

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208201400

    – – –

    Armagnac

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208202600

    – – –

    Grappa

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208202700

    – – –

    Brandy de Jerez

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208202900

    – – –

    altre

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208204000

    – – –

    Distillato greggio

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – – –

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208206200

    – – – –

    Cognac:

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208206400

    – – – –

    Armagnac

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208208600

    – – – –

    Grappa

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208208700

    – – – –

    Brandy de Jerez

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208208900

    – – – –

    altri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 30

    Whisky:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208301100

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208301900

    – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    Whisky detto «Scotch»:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – –

    Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208303200

    – – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208303800

    – – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – – –

    Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208305200

    – – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208305800

    – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – – –

    altri, presentati in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208307200

    – – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208307800

    – – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    altri, presentati in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208308200

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208308800

    – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 40

    Rum e tafia:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208401100

    – – –

    Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – – –

    altri:

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208403100

    – – –

    di valore superiore a 7,9 euro per litro di alcole puro

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208403900

    – – – –

    altri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208405100

    – – –

    Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    altri:

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208409100

    – – –

    di valore superiore a 2 euro per litro di alcole puro

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208409900

    – – – –

    altri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 50

    Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    Gin, presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208501100

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208501900

    – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208509100

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208509900

    – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 60

    Vodka:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208601100

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208601900

    – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208609100

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208609900

    – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 70

    Liquori:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208701000

    – –

    presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208709000

    – –

    presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208 90

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    Arak, presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208901100

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208901900

    – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208903300

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208903800

    – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208904100

    – – – –

    Ouzo

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – – – –

    altre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – –

    Acquaviti:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – –

    di frutta:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208904500

    – – – – – – –

    Calvados

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208904800

    – – – – – – –

    altre

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – – – – – –

    altre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208905200

    – – – – – – –

    Korn

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208905400

    – – – – – – –

    Tequila

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – – –

    altre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208905610

    – – – – – – – –

    Mastika

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208905690

    – – – – – – – –

    altre

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208906900

    – – – – –

    altre bevande contenenti alcole di distillazione

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – – –

    superiore a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –

    Acquaviti:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208907100

    – – – – –

    di frutta

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208907500

    – – – – –

    Tequila

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208907700

    – – – – –

    altre

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208907800

    – – – –

    altre bevande contenenti alcole di distillazione

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2208909100

    – – –

    inferiore o uguale a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2208909900

    – – –

    superiore a 2 litri

    70 % del dazio NPF

    60 % del dazio NPF

    50 % del dazio NPF

    0

    0

    0

    0

    0

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    70 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    dazio NPF

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

     

     

     

     

     

     

     

    altri polialcoli:

     

     

     

     

     

     

     

     

    2905430000

    – –

    Mannitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 44

    – –

    D-glucitolo (sorbitolo)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905450000

    – –

    Glicerolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3301 90

    altri

     

     

     

     

     

     

     

     

    3301901000

    – –

    Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    Oleoresine d'estrazione:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3301902100

    – – –

    di liquirizia e luppolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3301903000

    – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3302 10

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

     

     

     

     

     

     

     

     

    – –

    dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

     

     

     

     

     

     

     

     

    – – –

    Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3302101000

    – – – –

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    – – – –

    altre:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3302102100

    – – – – –

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3302102900

    – – – – –

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3501 10

    Caseina

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501 90

    – –

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3501909000

    – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3505 10

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3505101000

    – –

    Destrina

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    – –

    altri amidi e fecole modificati:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3505109000

    – – –

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20

    Colle

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

     

     

     

    3809 10

    a base di sostanze amidacee

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3824 60

    Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    (1)  Nel caso delle linee tariffarie per le quali nell’allegato III figurano contingenti in esenzione, il presente allegato si riferisce ai quantitativi eccedenti il contingente.

    (2)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 1o aprile 2003 (Gazzetta ufficiale 23/03).»


    ALLEGATO VI

    «ALLEGATO III

    Dazi applicabili all'importazione nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità

    (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari) (1)

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingenti annui in esenzione

    1704 90

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

    140 t

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

    320 t

    1905 31

    1905 32

    Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

    330 t

    1905 90

    altri

    150 t

    2103 30 90

    Senapa preparata

    200 t


    (1)  Y dazio applicabile ai quantitativi eccedentari è indicato nell’allegato II.»


    ALLEGATO VII

    „Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazio applicabile

    Quantitativi per il 2004

    (hl)

    Quantitativi per il 2005

    (hl)

    Aggiustamenti annui per il 2006

    (hl)

    Disposizioni speciali

    ex22 04 10

    Vini spumanti di qualità

    Esenzione

    29 000

    37 000

    + 6 000

     (1)

    ex22 04 21

    Vini di uve fresche

    ex22 04 29

    Vini di uve fresche

    Esenzione

    362 500

    354 500

    - 6 000

     (1)


    (1)  Su richiesta di una delle parti contraenti, possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti trasferendo quantitativi che superano i 6 000 hl dal contingente della voce ex22 04 29 al contingente delle voci ex22 04 10 ed ex22 04 21. “


    ALLEGATO VIII

    «ALLEGATO I

    NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

    Nota 1:

    L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

    Nota 2:

    2.1.

    Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

    2.2.

    Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

    2.3.

    Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

    2.4.

    Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

    Nota 3:

    3.1.

    Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    Ad esempio:

    Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex72 24.

    Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex72 24. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

    3.2.

    La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    3.3.

    Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

    Tuttavia, l'espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…” significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

    3.4.

    Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

    Ad esempio:

    La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

    3.5.

    Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

    Ad esempio:

    La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

    Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

    Ad esempio:

    Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

    3.6.

    Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

    Nota 4:

    4.1.

    Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione “fibre naturali” definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    4.2.

    Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

    4.3.

    Nell'elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    4.4.

    Nell'elenco, per “fibre in fiocco sintetiche o artificiali” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

    Nota 5:

    5.1.

    Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

    5.2.

    Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    seta;

    lana;

    peli grossolani di animali;

    peli fini di animali;

    crine di cavallo;

    cotone;

    carta e materiali per la fabbricazione della carta;

    lino;

    canapa;

    iuta ed altre fibre tessili liberiane;

    sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

    cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

    filamenti sintetici;

    filamenti artificiali;

    filamenti conduttori elettrici;

    fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

    fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

    fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

    fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

    fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

    fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

    fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

    fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

    altre fibre sintetiche in fiocco;

    fibre artificiali in fiocco di viscosa;

    altre fibre artificiali in fiocco;

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

    prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

    altri prodotti di cui alla voce 5605.

    Ad esempio:

    Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

    Ad esempio:

    Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

    Ad esempio:

    Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

    Ad esempio:

    Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

    5.3.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.

    5.4.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,” la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

    Nota 6:

    6.1.

    Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    6.2.

    Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

    Ad esempio:

    Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

    6.3.

    Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

    Nota 7:

    7.1.

    I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex27 07, da 2713 a 2715, ex29 01, ex29 02 ed ex34 03 consistono nelle seguenti operazioni:

    (a)

    distillazione sotto vuoto;

    (b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    (c)

    cracking;

    (d)

    reforming;

    (e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    (f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    (g)

    polimerizzazione;

    (h)

    alchilazione;

    (i)

    isomerizzazione.

    7.2.

    I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

    (a)

    distillazione sotto vuoto;

    (b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    (c)

    cracking;

    (d)

    reforming;

    (e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    (f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    (g)

    polimerizzazione;

    (h)

    alchilazione;

    (ij)

    isomerizzazione;

    (k)

    solo per gli oli pesanti della voce ex27 10, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    (l)

    solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

    (m)

    solo per gli oli pesanti della voce ex27 10, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex27 10, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l' “hydrofinishing” o la decolorazione);

    (n)

    solo per gli oli combustibili della voce ex27 10, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

    (o)

    solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex27 10, voltolizzazione ad alta frequenza;

    (p)

    solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex27 12, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

    7.3.

    Ai sensi delle voci ex27 07, da 2713 a 2715, ex29 01, ex29 02 e ex34 03, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.»


    ALLEGATO IX

    «ALLEGATO II

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

    Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

    Voce SA

    Designazione delle merci

    Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

    (1)

    (2)

    (3) o (4)

    Capitolo 1

    Animali vivi

    Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

     

    Capitolo 2

    Carni e frattaglie commestibili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    Capitolo 3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex capitolo 4

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, fatta eccezione per:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

    tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari,

    e

    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 5

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex05 02

    Setole di maiale o di cinghiale, preparate

    Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento delle setole

     

    Capitolo 6

    Piante vive e prodotti della floricoltura

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti,

    e

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 7

    Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    Capitolo 8

    Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

    Fabbricazione in cui:

    tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti,

    e

    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 9

    Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    0902

    Tè, anche aromatizzato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex09 10

    Miscugli di spezie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    Capitolo 10

    Cereali

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex capitolo 11

    Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; fatta eccezione per:

    Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex11 06

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

    Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

     

    Capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

    Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

    Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 14

    Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex capitolo 15

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    1501

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

     

     

    Grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

     

    altri

    Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

     

    1502

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

     

     

    Grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    1504

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

    Frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex15 05

    Lanolina raffinata

    Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

     

    1506

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

    Frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    da 1507 a 1515

    Oli vegetali e loro frazioni:

     

     

    Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

    Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

     

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti,

    e

    tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

     

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

    e

    tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

     

    Capitolo 16

    Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione:

    a partire da animali del capitolo 1,

    e/o

    in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex capitolo 17

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex17 01

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

     

     

    Maltosio e fruttosio chimicamente puri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

     

    Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

     

    ex17 03

    Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

     

    Estratti di malto

    Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

     

    altri

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

     

    contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

    Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

     

    contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

    Fabbricazione in cui:

    tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti,

    e

    tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    1903

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

     

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,

    in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

     

    ex capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per:

    Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex20 01

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex20 04 ed ex20 05

    Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    2006

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex20 08

    Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

    Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

     

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

     

     

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata

     

    Farina di senapa e senapa preparata

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex21 04

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

     

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 22

    Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti

     

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

     

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208,

    e

    in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

     

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208,

    e

    in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

     

    ex capitolo 23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex23 01

    Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex23 03

    Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

    Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

     

    ex23 06

    Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

    Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute

     

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    Fabbricazione in cui:

    tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari,

    e

    tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    ex capitolo 24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

     

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

     

    ex24 03

    Tabacco da fumo

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

     

    ex capitolo 25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex25 04

    Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

    Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

     

    ex25 15

    Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

     

    ex25 16

    Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

     

    ex25 18

    Dolomite calcinata

    Calcinazione della dolomite non calcinata

     

    ex25 19

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

     

    ex25 20

    Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex25 24

    Fibre di amianto naturali

    Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)

     

    ex25 25

    Mica in polvere

    Triturazione della mica o dei residui di mica

     

    ex25 30

    Terre coloranti, calcinate o polverizzate

    Calcinazione o triturazione di terre coloranti

     

    Capitolo 26

    Minerali, scorie e ceneri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex27 07

    Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    oppure

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex27 09

    Oli greggi di minerali bituminosi

    Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

     

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

    oppure

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2711

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

    oppure

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

    oppure

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    oppure

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2714

    Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    oppure

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2715

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    oppure

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex28 05

    “Mischmetall”

    Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex28 11

    Triossido di zolfo

    Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex28 33

    Solfato di alluminio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex28 40

    Perborato di sodio

    Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 29

    Prodotti chimici organici; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex29 01

    Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    oppure

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex29 02

    Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    oppure

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex29 05

    Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex29 32

    Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2934

    Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex29 39

    Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 30

    Prodotti farmaceutici, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3002

    Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

     

     

    Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

     

     

    – –

    Sangue umano

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –

    Sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –

    Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –

    Emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3003 e 3004

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

     

     

    Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex30 06

    Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

    Come origine del prodotto è mantenuta la classificazione originaria

     

    ex capitolo 31

    Concimi; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex31 05

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

    nitrato di sodio

    calciocianammide

    solfato di potassio

    solfato di magnesio e di potassio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici inchiostri; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex32 01

    Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati

    Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3205

    Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; cere per l'“odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex34 03

    Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    oppure

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3404

    Cere artificiali e cere preparate:

     

     

    A base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

    gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

    gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

    e

    i materiali della voce 3404

    Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

     

     

    Eteri ed esteri di amidi e fecole

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex35 07

    Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3701

    Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

     

     

    Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3702

    Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3704

    Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex38 01

    Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex38 03

    Tallol raffinato

    Raffinazione di tallol greggio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex38 05

    Essenza di trementina al solfato, depurata

    Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex38 06

    “Gomme-esteri”

    Fabbricazione a partire da acidi resinici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex38 07

    Pece nera (pece di catrame vegetale)

    Distillazione del catrame di legno

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3808

    Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

     

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

     

    3810

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

     

    3811

    Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

     

     

    Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3812

    Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3813

    Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3814

    Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3818

    Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3819

    Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3820

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3822

    Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

     

     

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    Alcoli grassi industriali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

     

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

     

     

    I seguenti prodotti di questa voce:

    – –

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

    – –

    Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    – –

    Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

    – –

    Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

    – –

    Scambiatori di ioni

    – –

    Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

    – –

    Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

    – –

    Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

    – –

    Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    – –

    Oli di flemma e di Dippel

    – –

    Miscele di sali aventi differenti anioni

    – –

    Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 3901 a 3915

    Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex39 07 e 3912 per i quali valgono le regole riportate più avanti:

     

     

    Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex39 07

    Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

     

    Poliestere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

     

    3912

    Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 3916 a 3921

    Semilavorati e lavori di materie plastiche; escluse le voci ex39 16, ex39 17, ex39 20 ed ex39 21, per le quali valgono le regole riportate più avanti:

     

     

    Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    altre:

     

     

    – –

    Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    – –

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex39 16 ed ex39 17

    Profilati e tubi

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex39 20

    Lastre o pellicole ionomere

    Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex39 21

    Fogli di plastica, metallizzati

    Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron (6)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 3922 a 3926

    Articoli di plastica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 40

    Gomma e lavori di gomma; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex40 01

    Lastre “crêpe” di gomma per suole

    Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale

     

    4005

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    4012

    Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

     

     

    Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

    Rigenerazione di coperture usate

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

     

    ex40 17

    Lavori di gomma indurita

    Fabbricazione a partire da gomma indurita

     

    ex capitolo 41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex41 02

    Pelli gregge di ovini, senza vello

    Slanatura di pelli di ovini

     

    da 4104 a 4106

    Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

    Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

    oppure

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    4107, 4112 e 4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

     

    ex41 14

    Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati

    Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex43 02

    Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

     

     

    Tavole, croci e manufatti simili

    Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

     

    altri

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

     

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

     

    ex capitolo 44

    Legno; carbone di legna e lavori di legno; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex44 03

    Legno semplicemente squadrato

    Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

     

    ex44 07

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

     

    ex44 08

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

    Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

     

    ex44 09

    Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

     

     

    Levigato o incollato con giunture di testa

    Levigatura o incollatura con giunture di testa

     

    Liste e modanature

    Trasformazione in liste e modanature

     

    da ex44 10 a ex44 13

    Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    ex44 15

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

    Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

     

    ex44 16

    Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

    Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

     

    ex44 18

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

     

    Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    ex44 21

    Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

    Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

     

    ex capitolo 45

    Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    4503

    Articoli in sughero naturale

    Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

     

    Capitolo 46

    Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    Capitolo 47

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 48

    Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex48 11

    Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

    Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47

     

    4816

    Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

    Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47

     

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex48 18

    Carta igienica

    Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47

     

    ex48 19

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex48 20

    Blocchi di carta da lettere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex48 23

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

    Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47

     

    ex capitolo 49

    Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    4909

    Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

     

    4910

    Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

     

     

    Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

     

    ex capitolo 50

    Seta; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex50 03

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

    Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

     

    da 5004 a ex50 06

    Filati di seta e filati di cascami di seta

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    materiali per la produzione della carta

     

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta:

     

     

    In cui sono incorporati fili di gomma

    Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    carta

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    da 5106 a 5110

    Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    materiali per la produzione della carta

     

    da 5111 a 5113

    Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:

     

     

    In cui sono incorporati fili di gomma

    Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    carta

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 52

    Cotone; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    da 5204 a 5207

    Filati di cotone

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    materiali per la produzione della carta

     

    da 5208 a 5212

    Tessuti di cotone:

     

     

    In cui sono incorporati fili di gomma

    Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    carta

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    da 5306 a 5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    materiali per la produzione della carta

     

    da 5309 a 5311

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

     

     

    In cui sono incorporati fili di gomma

    Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    filati di iuta,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    carta

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 5401 a 5406

    Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    materiali per la produzione della carta

     

    5407 e 5408

    Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

     

     

    In cui sono incorporati fili di gomma

    Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    carta

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 5501 a 5507

    Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

    Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

     

    da 5508 a 5511

    Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    materiali per la produzione della carta

     

    da 5512 a 5516

    Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

     

     

    In cui sono incorporati fili di gomma

    Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    carta

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    materiali per la produzione della carta

     

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

     

     

    Feltri all'ago

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, o

    materiali chimici o paste tessili

    Tuttavia:

    i filati di polipropilene della voce 5402,

    le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506,

    oppure

    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina,

    o

    materiali chimici o paste tessili

     

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

     

     

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

    Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    materiali per la produzione della carta

     

    5605

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    materiali per la produzione della carta

     

    5606

    Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici o paste tessili,

    oppure

    materiali per la produzione della carta

     

    Capitolo 57

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

     

     

    di feltro ad ago

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, o

    materiali chimici o paste tessili

    Tuttavia:

    i filati di polipropilene della voce 5402,

    le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506,

    oppure

    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

     

    di altri feltri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    o

    materiali chimici o paste tessili

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco o di iuta,

    filati di filamenti sintetici o artificiali,

    fibre naturali,

    o

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

     

    ex capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per:

     

     

    materie tessili miste a fili di gomma

    Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    oppure

    materiali chimici o paste tessili

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5805

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa:

     

     

    Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

    Fabbricazione a partire da filati

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

     

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Fabbricazione a partire da filati

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati

    Fabbricazione a partire da filati (7)

     

    5905

    Rivestimenti murali di materie tessili:

     

     

    Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

    Fabbricazione a partire da filati

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    oppure

    materiali chimici o paste tessili

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

     

     

    Stoffe a maglia

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    oppure

    materiali chimici o paste tessili

     

    Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

    Fabbricazione a partire da materiali chimici

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5907

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    Fabbricazione a partire da filati

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5908

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

     

     

    Reticelle ad incandescenza, impregnate

    Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    da 5909 a 5911

    Manufatti tessili per usi industriali:

     

     

    Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

    Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

     

    Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    i seguenti materiali:

    – –

    filato di politetrafluoroetilene (8),

    – –

    filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica

    – –

    filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m–fenilendiammina e acido isoftalico

    – –

    monofilati di politetrafluoroetilene (8),

    – –

    filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

    – –

    filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

    – –

    monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

    – –

    fibre naturali,

    – –

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    oppure

    – –

    materiali chimici o paste tessili

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    oppure

    materiali chimici o paste tessili

     

    Capitolo 60

    Stoffe a maglia

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    oppure

    materiali chimici o paste tessili

     

    Capitolo 61

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

     

     

    Ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    oppure

    materiali chimici o paste tessili

     

    ex capitolo 62

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

     

    ex62 02, ex62 04, ex62 06, ex62 09 ed ex62 11

    Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    ex62 10 ed ex62 16

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    6213 e 6214

    Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

     

     

    Ricamati

    Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7)  (9)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    altri

    Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7)  (9)

    oppure

    Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), in cui il valore del tessuto non stampato delle voci 6213 e 6214 utilizzato non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

     

     

    Ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

    Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati (9)

     

    ex capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    da 6301 a 6304

    Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

     

     

    In feltro, non tessuti

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    o

    materiali chimici o paste tessili

     

    altre:

     

     

    – –

    Ricamati

    Fabbricazione a partire da monofilati greggi (9)  (10)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –

    altri

    Fabbricazione a partire da monofilati greggi (9)  (10)

     

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    oppure

    materiali chimici o paste tessili

     

    6306

    Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

     

     

    Non tessuti

    Fabbricazione a partire da (7)  (9):

    fibre naturali,

    o

    materiali chimici o paste tessili

     

    altri

    Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7)  (9)

     

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    6308

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    ex capitolo 64

    Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi articoli; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

     

    6406

    Parti di calzature, comprese le tomaie anche attaccate a suole diverse dalle suole esterne; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 65

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    6503

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

     

    6505

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

     

    ex capitolo 66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    6601

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex68 03

    Lavori di ardesia naturale o agglomerata

    Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

     

    ex68 12

    Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex68 14

    Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali

    Fabbricazione a partire da da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

     

    Capitolo 69

    Prodotti ceramici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex70 03, ex70 04 ed ex70 05

    Vetro con uno strato non riflettente

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7006

    Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

     

     

    Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

    Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7008

    Vetri isolanti a pareti multiple

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7009

    Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex70 19

    Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

    Fabbricazione a partire da:

    stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati,

    o

    lana di vetro

     

    ex capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex71 01

    Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex71 02, ex71 03 ed ex71 04

    Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

    Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate

     

    7106, 7108 e 7110

    Metalli preziosi:

     

     

    Greggi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110

    oppure

    Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

    oppure

    Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

     

    Semilavorati o in polvere

    Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

     

    ex71 07, ex71 09 ed ex71 11

    Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

    Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

     

    7116

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7117

    Minuterie di fantasia

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 72

    Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

     

    da 7208 a 7216

    Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

     

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

     

    ex72 18, da 7219 a 7222

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

     

    7223

    Fili di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

     

    ex72 24, da 7225 a 7228

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

     

    7229

    Fili di altri acciai legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

     

    ex capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex73 01

    Palancole

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

     

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

     

    7304, 7305 e 7306

    Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

     

    ex73 07

    Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

    Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

     

    ex73 15

    Catene antisdrucciolevoli

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 74

    Rame e lavori di rame; fatta eccezione per:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7401

    Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    7402

    Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:

     

     

    Rame raffinato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

    Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame

     

    7404

    Cascami e avanzi di rame

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    7405

    Leghe madri di rame

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 75

    Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 7501 a 7503

    Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7601

    Alluminio greggio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio

     

    7602

    Cascami o rottami di alluminio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex76 16

    Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 77

    Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA

     

     

    ex capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7801

    Piombo greggio:

     

     

    Piombo raffinato

    Fabbricazione a partire da piombo d'opera

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 7802

     

    7802

    Cascami e avanzi di piombo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7901

    Zinco greggio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 7902

     

    7902

    Cascami ed avanzi di zinco

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8001

    Stagno greggio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 8002

     

    8002 e 8007

    Cascami e rottami di stagno; altri lavori di stagno:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    Capitolo 81

    Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

     

     

    Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    8206

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    8207

    Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8208

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex82 11

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni

     

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

     

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

     

    ex capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex83 02

    Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex83 06

    Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; fatta eccezione per:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex84 01

    Elementi combustibili nucleari

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8403 ed ex84 04

    Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8406

    Turbine a vapore

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8412

    Altri motori e macchine motrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex84 13

    Pompe volumetriche rotative

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex84 14

    Ventilatori e simili, per usi industriali

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8415

    Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori e altri apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    e

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex84 19

    Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8420

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8425 a 8428

    Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8429

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

     

     

    Rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8430

    Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex84 31

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8439

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8441

    Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8444 a 8447

    Macchine di queste voci per l'industria tessile

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex84 48

    Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8452

    Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

     

     

    Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati;

    il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 8456 a 8466

    Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 8469 a 8472

    Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8482

    Cuscinetti a sfere o a rulli

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8484

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8485

    Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8501

    Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex85 04

    Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex85 18

    Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8519

    Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8520

    Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8522

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8523

    Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8524

    Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

     

     

    Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri “camescopes”; apparecchi fotografici numerici

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8528

    Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

     

     

    Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8535 e 8536

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex85 41

    Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8542

    Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8546

    Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8548

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; fatta eccezione per:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8608

    Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; fatta eccezione per:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8709

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8710

    Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side car”):

     

     

    Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

     

     

    – –

    inferiore o uguale a 50 cm3

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    – –

    superiore a 50 cm3

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    altri

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex87 12

    Biciclette senza cuscinetti a sfere

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8715

    Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 88

    Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex88 04

    Rotochutes

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8805

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 89

    Navigazione marittima o fluviale

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare gli scafi della voce 8906

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 90

    Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; fatta eccezione per:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9001

    Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9002

    Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9004

    Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex90 05

    Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    e

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex90 06

    Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    e

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9007

    Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    e

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9011

    Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    e

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex90 14

    Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9015

    Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9016

    Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9017

    Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9018

    Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

     

     

    Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    altri

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9019

    Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9020

    Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9024

    Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9026

    Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9027

    Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9028

    Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

     

     

    Parti e accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9029

    Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]: indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9030

    Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9031

    Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9032

    Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9033

    Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 91

    Orologeria; fatta eccezione per:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9105

    Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9109

    Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9110

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    e

    entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9111

    Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9112

    Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9113

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

     

     

    Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 92

    Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 93

    Armi, munizioni e loro parti ed accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex94 01 ed ex94 03

    Mobili di metallo comune in cui sono incorportati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

    il valore del tessuto non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    e

    tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9405

    Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9406

    Costruzioni prefabbricate

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    9503

    Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex95 06

    Bastoni per golf e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

     

    ex capitolo 96

    Lavori diversi; fatta eccezione per:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

     

    ex96 01 ed ex96 02

    Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

    Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

     

    ex96 03

    Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma e scope di stracci

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9605

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

    Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

     

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex96 13

    Accendini piezoelettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex96 14

    Pipe, comprese le teste di pipe

    Fabbricazione a partire da sbozzi

     

    Capitolo 97

    Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto»

     


    (1)  Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

    (2)  Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 7.2.

    (3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

    (4)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

    (5)  Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

    (6)  Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui disturbo ottico, misurato in base alla norma ASTD-D 1003-16 di Gardner Hazemeter (ovvero il cui fattore di disturbo), è inferiore al 2 %.

    (7)  Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

    (8)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

    (9)  Cfr. nota introduttiva 6.

    (10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. nota introduttiva 6.

    (11)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

    (12)  Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.


    ALLEGATO X

    «ALLEGATO IV

    Testo della dichiarazione su fattura

    La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

    Versione spagnola

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

    Versione ceca

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

    Versione danese

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i… (2).

    Versione tedesca

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte… (2) Ursprungswaren sind.

    Versione estone

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on… (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    Versione greca

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής… (2).

    Versione inglese

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… (2) preferential origin.

    Versione francese

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle… (2).

    Versione italiana

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… (2).

    Versione lettone

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no… (2).

    Versione lituana

    Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

    Versione ungherese

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:… (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális… (2) származásúak.

    Versione maltese

    L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali… (2).

    Versione neerlandese

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… oorsprong zijn… (2).

    Versione polacca

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają… (2) preferencyjne pochodzenie.

    Versione portoghese

    O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… (2).

    Versione slovena

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno… (2) poreklo.

    Versione slovacca

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

    Versione finnica

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… alkuperätuotteita… (2).

    Versione svedese

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung… (2).

    Versione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинска дозвола бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи имаат преференциjално потекло… (2).

     (3)

    (Luogo e data)

     (4)

    (Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)


    (1)  Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (2)  Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.

    (3)  Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

    (4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»


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