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Document 32004D0856
2004/856/: 2004/856/EC:#Council Decision of 7 December 2004 amending Decision 2000/746/EC authorising the French Republic to apply a measure derogating from Article 11 of the sixth Council Directive (77/388/EEC) on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
2004/856/: 2004/856/CE:
Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/746/CE che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
2004/856/: 2004/856/CE:
Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/746/CE che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
GU L 369 del 16.12.2004, p. 63–64
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 153M del 7.6.2006, p. 274–275
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000D0746 | sostituzione | articolo 2 | 09/12/2004 | |
Extended validity | 32000D0746 | 31/12/2009 |
16.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 369/63 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2004
che modifica la decisione 2000/746/CE che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(2004/856/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2000/746/CE il Consiglio ha autorizzato la Repubblica francese, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CE, ad includere, nella base imponibile delle forniture di beni o di servizi, il valore dell'oro utilizzato dal fornitore e fornito dal destinatario, nel caso in cui l’acquisto dell'oro da parte del destinatario sia avvenuto in esenzione d’imposta ai sensi dell'articolo 26 ter della direttiva 77/388/CE. |
(2) |
Scopo della deroga era di evitare abusi dell'esenzione dell'oro da investimento e prevenire così taluni tipi di evasione o frode fiscale. |
(3) |
Con lettera registrata dal Segretariato generale della Commissione il 6 luglio 2004, il governo francese ha chiesto la proroga della decisione 2000/746/CE (2), che scade il 31 dicembre 2004. |
(4) |
A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 10 agosto 2004, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta della Repubblica francese e ha comunicato alla Francia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta. |
(5) |
Secondo le autorità francesi, la deroga autorizzata con la decisione 2000/746/CE è stata efficace nel raggiungere gli intenti sopra indicati. |
(6) |
Le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, possono essere incluse in una futura proposta di direttiva intesa a razionalizzare alcune delle deroghe ai sensi di tale articolo. |
(7) |
È pertanto necessario prorogare la validità della deroga concessa con la decisione 2000/746/CE fino all'entrata in vigore di una direttiva di razionalizzazione delle deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, che copra l'evasione fiscale in materia di IVA connessa all'esenzione dell'oro da investimento, o fino al 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore. |
(8) |
La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 2 della decisione 2000/746/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, o il 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.».
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
(2) GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 61.