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Document 32004D0678

    2004/678/CE: Decisione della Commissione, del 29 settembre 2004, che autorizza gli Stati membri a commercializzare temporaneamente sementi delle specie Cedrus libani e Pinus brutia e postime prodotto da tali sementi che non soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 3138]

    GU L 310 del 7.10.2004, p. 72–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 267M del 12.10.2005, p. 180–182 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/678/oj

    7.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 310/72


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 settembre 2004

    che autorizza gli Stati membri a commercializzare temporaneamente sementi delle specie Cedrus libani e Pinus brutia e postime prodotto da tali sementi che non soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2004) 3138]

    (2004/678/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In Francia la produzione di sementi e postime prodotto da tali sementi delle specie Cedrus libani e Pinus brutia è attualmente insufficiente, al punto da non riuscire a soddisfare la richiesta di materiale di moltiplicazione, a norma del disposto della direttiva 1999/105/CE.

    (2)

    I paesi terzi non sono in grado di fornire, in quantità sufficienti, sementi e postime prodotto da tali sementi delle varietà in questione, che offrano le stesse garanzie del materiale di moltiplicazione prodotto nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE.

    (3)

    Di conseguenza, la Francia ha chiesto alla Commissione, in conformità della stessa direttiva, l'autorizzazione ad ammettere alla commercializzazione sementi e postime prodotto da tali sementi, soggetti a requisiti meno rigorosi di quelli fissati dalla direttiva.

    (4)

    Al fine di eliminare difficoltà di approvvigionamento, la Francia va pertanto autorizzata ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di sementi e postime prodotto da tali sementi delle varietà in questione, soggetti a requisiti meno rigorosi.

    (5)

    Laddove possibile, le sementi devono essere raccolte nei luoghi d’origine, situati nelle aree naturali di insorgenza delle specie in questione e vanno date le garanzie più rigorose possibili per assicurare l’identità del materiale. Inoltre, sementi e postime prodotto da tali sementi vanno commercializzati solo se accompagnati da un documento da cui risultino determinati dettagli relativi al materiale di moltiplicazione in oggetto.

    (6)

    Inoltre, altri Stati membri vanno autorizzati ad ammettere sul loro territorio la commercializzazione di sementi e postime prodotto da tali sementi, come previsto dalla direttiva 1999/105/CE, soggetti a requisiti meno rigorosi quanto ad identificazione ed etichettatura, qualora la commercializzazione di tale materiale sia stata autorizzata negli altri Stati membri a norma della stessa direttiva.

    (7)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La commercializzazione nella Comunità di sementi destinate alla produzione di postime di Cedrus libani e Pinus brutia, che non soddisfano i requisiti in materia di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE, è ammessa, fino al 31 maggio 2005, in conformità con le esigenze stabilite agli allegati della presente decisione.

    2.   La commercializzazione nella Comunità di postime prodotto dalle suddette sementi è autorizzata fino al 31 maggio 2010, purchè siano soddisfatti i requisiti fissati nell’allegato II della presente decisione.

    Agli effetti della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 1999/105/CE.

    Articolo 2

    Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1 ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o nel quale importa. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora

    a)

    vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure

    b)

    non siano soddisfatte le esigenze figuranti negli allegati della presente decisione.

    Articolo 3

    Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca. La Francia svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per quanto concerne il dettato dell'articolo 1, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato I.

    Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione possa determinare il superamento del quantitativo massimo.

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Quantità massima di sementi autorizzata

    Stato membro

    Cedrus libani

    Pinus brutia

    kg

    Provenienza

    kg

    Provenienza

    Francia

    15

    Turchia

    30

    Turchia


    ALLEGATO II

    Condizioni di identificazione e di etichettatura delle sementi e di postime prodotto da tali sementi

    1)

    Per quanto concerne l’identificazione, sono necessarie le seguenti informazioni:

    a)

    Codice di identificazione del «materiale di base», qualora disponibile;

    b)

    nome botanico;

    c)

    «categoria»;

    d)

    destinazione;

    e)

    tipo di «materiale di base»;

    f)

    «regione di provenienza» o codice di identificazione della stessa;

    g)

    se del caso, «origine del materiale»: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;

    h)

    «provenienza» o ubicazione geografica definita dall’estensione latitudinale e longitudinale;

    i)

    altitudine o estensione altimetrica;

    j)

    anno di maturazione.

    2)

    Per quanto riguarda l’etichettatura, nell’etichetta o nel documento del fornitore vanno indicati i seguenti dati:

    a)

    le informazioni di cui al punto 1; e inoltre

    b)

    nome del fornitore;

    c)

    quantitativo fornito;

    d)

    indicazione che le sementi o il postime prodotto da tali sementi soddisfano requisiti meno rigorosi.


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