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Document 32003R2344

    Regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 346 del 31.12.2003, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrog. impl. da 32004R1810

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2344/oj

    32003R2344

    Regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2003 pag. 0038 - 0040


    Regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione

    del 30 dicembre 2003

    che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1) La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è stata sostituita, a decorrere dal 1o gennaio 2004, dal regolamento (CE) n. 1789/2003, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(2).

    (2) La Commissione ha adottato i regolamenti (CE) n. 1871/2003(3), n. 1949/2003(4) e (CE) n. 2205/2003(5) che hanno modificato l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, modificato dal regolamento (CE) n. 1832/2003 della Commissione(6).

    (3) Al fine di assicurare che la nomenclatura combinata applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004 comprenda le modifiche introdotte dai suddetti regolamenti, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, modificato dal regolamento (CE) n. 1789/2003.

    (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, modificato dal regolamento (CE) n. 1789/2003, è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2003 (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 10).

    (2) GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

    (3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 5.

    (4) GU L 287 del 5.11.2003, pag. 15.

    (5) GU L 330 del 18.12.2003, pag. 10.

    (6) GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

    ALLEGATO

    1) La nota complementare 7 al capitolo 2 della nomenclatura combinata è sostituita dal testo seguente:

    "7) Si considerano come 'salate o in salamoia' ai sensi della voce 0210, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 % in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine."

    2) La nota complementare 2 al capitolo 15 della nomenclatura combinata è modificata come segue:

    1) alla nota complementare 2 A, la tabella I è sostituita dalla seguente:

    "Tabella I Tenore in acidi grassi in percentuale degli acidi grassi totali

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    2) la nota complementare 2 B è modificata come segue:

    a) il primo paragrafo è sostituito dalla seguente:

    "Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce."

    b) il punto I è modificato come segue:

    i) l'espressione "olio di oliva vergine lampante" è sostituita dall'espressione "olio di oliva lampante";

    ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %"

    iii) la lettera g) è modificata come segue:

    - i punti 1 e 3 sono soppressi,

    - il punto 4 è sostituito dalla seguente:

    "4) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91";

    c) il punto II è modificato come segue:

    i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g";

    ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    "e) coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25";

    iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    "g) caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91";

    iv) la lettera ij) è sostituita dalla seguente:

    "ij) contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %";

    3) la nota complementare 2 C è modificata come segue:

    a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a) acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g";

    b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

    "c) coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,90;

    d) variazione del coefficiente di estinzione (K) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15";

    c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    "f) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %";

    4) la note complementare 2 D è modificata come segue:

    a) la lettera a) è soppressa;

    b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %";

    5) alla note complementare 2 E, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    "Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 %, e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5".

    3) Al codice NC 1509 10 10, la designazione delle merci nella colonna 2 è sostituita dalla seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>".

    4) La nota complementare 1 al capitolo 21 della nomenclatura combinata è soppressa.

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