EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2287

Regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

GU L 344 del 31.12.2003, p. 1–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogato da 32009R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2287/oj

31.12.2003   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2287/2003 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2003

che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 2003 (1), in particolare l'articolo 24 e gli allegati VI, VIII, IX e XII,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico (3), in particolare l'articolo 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

(3)

Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5)

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (4), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi definite.

(6)

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia (5), le isole Faerøer (6), la Groenlandia (7), l'Islanda (8), la Lettonia (9), la Lituania (10) e l'Estonia (11).

(7)

A norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Svezia e dalla Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Polonia.

(8)

Ai sensi dell'atto di adesione del 2003 le disposizioni relative alle possibilità di pesca per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia devono essere conformi al trattato di adesione a decorrere dalla data della stessa. Tuttavia, la stessa base per l'assegnazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2004 fino alla data di adesione.

(9)

La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

(10)

Nella sua riunione annuale, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2002 la Comunità europea ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.

(11)

Per conformarsi agli adeguamenti ai contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC.

(12)

L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (12), al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (13), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (14), al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (15), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (16), al regolamento (CE) n. 66/98, al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (17), al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (18) e al regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto (19).

(13)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici, è necessario che nel 2004 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(14)

È necessario adottare disposizioni comunitarie relative alla pesca nel golfo di Riga, conformemente agli orientamenti fissati nell'atto di adesione del 2003. È opportuno introdurre l'obbligo di detenere permessi di pesca speciali per avere accesso alle acque in questione.

(15)

La commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato, nella riunione tenuta nell'ottobre 2003, una speciale chiusura per la pesca delle flotte a cianciolo, nonché misure tecniche relative alla ritenzione di tutte le catture, disposizioni relative alle catture accessorie e disposizioni relative alle tartarughe di mare. Sebbene la Comunità non sia membro di tale organizzazione, è necessario dare attuazione a tali limitazioni relative alle catture per assicurare una gestione sostenibile di tale risorsa ittica.

(16)

I TAC relativi agli stock che formano oggetto di piani di ricostituzione che possono essere attuati già nel 2004 dovrebbero corrispondere alla strategia di ricostituzione prevista in tali piani. Nel caso degli stock per i quali i piani di ricostituzione non possono essere attuati nel 2004, dovrebbe essere attuata una gestione più restrittiva nel breve termine.

(17)

In attesa dell'adozione di piani di ricostituzione e dell'attuazione dei regimi di gestione dello sforzo di pesca in essi inclusi, è necessario attuare regimi provvisori di gestione dello sforzo quantomeno per gli stock più a rischio, per i quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha raccomandato di ridurre i TAC a zero nel 2004.

(18)

Sulla base delle raccomandazioni del CIEM, è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca industriale dei cicerelli nella sottozona CIEM IV (Skagerrak e Mare del Nord).

(19)

Nel corso della sua 25ma riunione annuale tenuta dal 15 al 19 settembre 2003, l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO. Il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007, come pure misure aggiuntive per assicurarne l'efficacia. È necessario pertanto attuare queste misure già dal 2004 in attesa dell'adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero.

(20)

Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, dovrebbero essere applicati i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2003-2004 e i corrispondenti limiti temporali.

(21)

Nella sua XXII riunione annuale nel 2003, la CCAMLR ha approvato la partecipazione dei pescherecci battenti bandiera della Comunità alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e FAO 48.6 e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, indicati all'allegato XVI, come pure talune misure tecniche specifiche, quali specificate all'articolo 43. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.

(22)

Per assicurare il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante aprire tali possibilità di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004. Considerata l'urgenza della questione, è imperativo concedere una deroga al termine di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l'anno 2004 e le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IF.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

alle navi da pesca della Comunità (in prosieguo denominate «navi comunitarie»), e

b)

alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi (in seguito denominate «navi dei paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri (in prosieguo denominate «acque comunitarie»).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«possibilità di pesca»:

i)

il totale ammissibile di catture («TAC») o il numero di navi autorizzate a pescare e/o la durata di tali autorizzazioni;

ii)

le quote dei TAC disponibili per la Comunità;

iii)

i contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;

iv)

l'attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui ai punti ii) e iii) sotto forma di contingenti;

v)

l'attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

b)

«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

c)

«zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

d)

«Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

e)

«Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

f)

«mare del Nord», la zona comprendente la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak di cui alla lettera c);

g)

«unità di gestione 3», le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte della sottodivisione 29 situata a nord di 59° 30′ di latitudine nord.

h)

«golfo di Riga», la zona delimitata a ovest dalla linea che collega il faro di Ovisi (57° 34.1234′ N, 21° 42.9574′ E) sulla costa occidentale della Lettonia alla punta meridionale di Capo Loode (57° 57.4760′ N, 21° 58.2789′ E) sull'isola di Saaremaa, proseguendo a sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve, a nord-est lungo la costa orientale dell'isola di Saaremaa e a nord dalla linea che va dal punto 58°30.0′ N 23°13.2′E al punto 58°30.0′N 23°41′1E.

i)

«nuovi Stati membri»: la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento:

a)

le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

b)

le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 2597/95;

c)

le zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale) sono definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93;

d)

le zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico) sono definite nel regolamento (CE) n. 66/98.

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 5

Possibilità di pesca e attribuzioni

1.   Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate negli allegati I e II.

2.   Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione dell'Estonia, delle Isole Faerøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia, della Polonia — compresa la zona di pesca intorno a Jan Mayen — e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17.

3.   La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin, non appena il TAC sia stato adottato. Dopo il trasferimento di 30 000 tonnellate all'Islanda, di 10 000 tonnellate alle Isole Faerøer e 6 700 tonnellate alla Norvegia, i quantitativi restanti sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri.

4.   Le possibilità di pesca per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

Articolo 6

Disposizioni speciali in materia di attribuzione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli allegati I e II non pregiudica:

a)

gli scambi effettuati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 7

Flessibilità dei contingenti

Per il 2004 gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui devono applicarsi le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:

a)

quando le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è stato ancora esaurito; oppure

b)

quando le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita; oppure

c)

per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, quando le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco; oppure

d)

per le aringhe, quando le catture sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98; oppure

e)

per gli sgombri, quando le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise; oppure

f)

quando le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 850/98.

2.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettere (c), (d), (e) e (f).

3.   In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato II, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non suddivise e contenenti aringhe.

4.   Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98.

Articolo 9

Limiti di accesso

1.   Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.

2.   Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

 

Area sud occidentale

1.

63°12′N e 23°05′O attraverso 62°00′N e 26°00′O

2.

62°58′N e 22°25′O

3.

63°06′N e 21°30′O,

4.

63°03′N e 21°00′W di lì 180°00′S;

 

Zona sud-orientale

1.

63°14′N e 10°40′O,

2.

63°14′N e 11°23′O,

3.

63°35′N e 12°21′O,

4.

64°00′N e 12°30′O,

5.

63°53′N e 13°30′O,

6.

63°36′N e 14°30′O,

7.

63°10′N e 17°00′W di lì 180°00′S.

Articolo 10

Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord

Le misure di cui all'allegato III si applicano alla cattura, alla suddivisione e allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat.

Articolo 11

Altre misure tecniche e di controllo

Le misure tecniche di cui all'allegato IV si applicano nel 2004 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.

Dettagliate modalità di applicazione dei punti 11 e 12 dell'allegato IV possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 12

Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate

1.   Per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 gennaio 2004, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nello Skagerrak, nel Kattegat, nel mare del Nord e ad ovest della Scozia si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni ad essa associate di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 (20).

2.   Per il periodo dal 1o febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nello Skagerrak, nel Kattegat, nel Mare del Nord, nella Manica orientale, nel mare d'Irlanda e ad ovest della Scozia, si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni ad esse associate di cui all'allegato V.

3.   Per la gestione degli stock di cicerelli nella sottozona CIEM IV (Skagerrak e Mare del Nord) si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni a esse associate di cui all'allegato VI.

4.   Dettagliate modalità di applicazione del punto 6 dell'allegato VI possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

CAPITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 13

Autorizzazione

Le navi battenti bandiera di Barbados, dell'Estonia, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Articolo 14

Restrizioni geografiche

Le attività di pesca delle navi battenti bandiera:

a)

della Norvegia, o registrate nelle Isole Faerøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar Baltico e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00′ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

b)

dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59° 30′ di latitudine nord;

c)

della Polonia e della Federazione russa sono limitate alle parti della parte svedese della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base della Svezia nel Mar Baltico a sud di 59°30′ di latitudine nord;

d)

di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

Articolo 15

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente e tale contingente non sia stato ancora esaurito.

CAPITOLO IV

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 16

Licenze e condizioni associate

1.   In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.

Tuttavia, il primo comma non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

a)

navi di stazza pari o inferiore a 200 GT;

b)

navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro;

c)

navi svedesi, secondo la prassi abituale.

2.   Il numero massimo di licenze e le altre condizioni a esse associate sono fissati nell'allegato VII, parte I. Le domande di licenza indicano i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e sono indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.

3.   Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

Articolo 17

Isole Færøer

Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle isole Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Færøer.

CAPITOLO V

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 18

Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca.

1.   In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono tenuti a bordo. Le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

3.   Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2003 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2004 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

Articolo 19

Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale

La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione è accompagnata dai seguenti dati:

a)

nome della nave;

b)

numero di registrazione;

c)

lettere e cifre esterne di identificazione,

d)

porto di registrazione;

e)

nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f)

stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

g)

potenza del motore;

h)

indicativo di chiamata e frequenza radio;

i)

metodo di pesca previsto;

j)

zona di pesca prevista;

k)

specie di pesci che si intendono catturare;

l)

periodo per il quale è richiesta la licenza.

Articolo 20

Numero di licenze

Il numero di licenze e le condizioni particolari a esse associate sono fissati nell'allegato VII, parte II.

Articolo 21

Annullamento e ritiro

1.   Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno del rilascio.

2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

3.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 22

Mancato rispetto delle norme pertinenti

1.   Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

Articolo 23

Obblighi del detentore della licenza

1.   Le navi dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo, nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.

2.   Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VIII, parte I.

3.   Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IX, secondo le disposizioni previste in detto allegato.

Articolo 24

Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana

1.   Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo fatto a un armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

2.   Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VII, parte III. Il comandante è responsabile dell'accuratezza della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

3.   Le navi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nell'allegato VIII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.

4.   Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

SEZIONE 1

Partecipazione della Comunità

Articolo 25

Elenco dei pescherecci

1.   Solamente le navi comunitarie di stazza lorda superiore 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

2.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, un elenco delle navi di stazza lorda superiore 50 tonnellate battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

3.   L'elenco di cui al paragrafo 2 è trasmesso alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di modifiche all'elenco, almeno 5 giorni prima che la nuova nave entri nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

4.   L'elenco di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:

a)

il numero interno della nave, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (21);

b)

l'indicativo internazionale di chiamata;

c)

il noleggiatore della nave, ove applicabile;

d)

il tipo di nave.

5.   Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

a)

data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

b)

data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

c)

Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

d)

nome della nave;

e)

numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

f)

porto di origine della nave dopo il trasferimento;

g)

nome dell'armatore o del noleggiatore;

h)

dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

i)

principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

j)

sottozone in cui la nave intende operare.

SEZIONE 2

Misure tecniche

Articolo 26

Dimensione delle maglie delle reti

È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie elencate nell'allegato X. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

Articolo 27

Attacco di dispositivi alle reti

1.   È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

2.   Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

3.   Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell'allegato XI.

4.   Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberetti nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm.

Articolo 28

Catture accessorie

1.   I comandanti delle navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata.

2.   Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato ID per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non possono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato ID non superano rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

3.   Se nel corso di un'operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie supera i suddetti limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore.

4.   Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis), nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell'allegato ID superi, in una delle cale, il 5 % del peso nella divisione 3M e il 2,5 % nella divisione 3L, si spostano immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

Le catture di gamberetti non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

Articolo 29

Taglia minima dei pesci

I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XII, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XII, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

SEZIONE 3

Misure di controllo

Articolo 30

Giornale di bordo e piano di magazzinaggio

1.   I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento.

2.   Entro il giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri notificano alla Commissione su supporto informatico i quantitativi di stock di cui all'allegato XIV sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

3.   Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato ID:

a)

un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato; oppure

b)

un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati in cui è indicata l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nelle stive.

4.   Il comandante presta l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

Articolo 31

Reti

Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato X, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 26. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

a)

le reti siano staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico; e

b)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte siano fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

Articolo 32

Trasbordi

Le navi comunitarie non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

Articolo 33

Controllo dello sforzo di pesca

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi di cui all'articolo 25 sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie della zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2004 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l'altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività. Detto piano indica lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per le varie specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, nella quale vanno indicati il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

SEZIONE 4

Disposizioni speciali per la pesca del gamberello boreale

Articolo 34

Pesca del gamberello boreale

Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta.

SEZIONE 5

Disposizioni speciali per la pesca dell'ippoglosso nero

Articolo 35

Permesso di pesca speciale per l'ippoglosso nero

1.   Le navi comunitarie di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, non comprese nell'elenco di cui al paragrafo 2, non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare ippoglosso nero.

2.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione un elenco di tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità, che tale Stato membro autorizza a pescare l'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO, previo il rilascio di un permesso speciale di pesca.

3.   L'elenco di cui al paragrafo 2 riporta il numero interno della nave di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione.

4.   L'elenco in questione è trasmesso alla Commissione su supporto informatico entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di modifiche dell'elenco, almeno 5 giorni prima che la nuova nave entri nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

5.   Ogni Stato membro prende le misure necessarie per ripartire la sua quota per l'ippoglosso nero tra le sue navi autorizzate di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alla ripartizione delle quote alla Commissione entro 15 giorni dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 36

Relazioni

1.   I comandanti delle navi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:

a)

i quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascun ingresso della nave nelle zone in questione.

b)

Catture settimanali di ippoglosso nero. Tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all'entrata nella sottozona 2 e nelle divisioni KLMNO o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24.

c)

I quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e comprendono il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate nella zona in questione.

d)

I quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo.

2.   Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione.

3.   Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero notificate ai sensi del paragrafo 2 abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, questi ultimi prendono le misure necessarie per rafforzare il controllo delle catture e informano la Commissione di tali misure.

Articolo 37

Porti designati

1.   È vietato sbarcare qualsiasi quantitativo di ippoglosso nero in un luogo che non sia uno dei porti designati a tal fine dalle parti contraenti NAFO. È proibito altresì lo sbarco di ippoglosso nero in porti di paesi che non sono parti contraenti.

2.   Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e determinano le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco.

3.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e, entro i 15 giorni successivi, le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

4.   La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri un elenco dei porti designati di cui al paragrafo 2, come pure dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.

Articolo 38

Ispezioni nei porti

1.   Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare quantitativi di ippoglosso nero siano sottoposte a un'ispezione in porto in un conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO.

2.   Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori.

3.   Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione.

4.   Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all'ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione.

Articolo 39

Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti

Gli Stati membri assicurano che lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero fatto dalle navi di paesi che non sono parti contraenti della NAFO ma che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione siano vietati.

Articolo 40

Follow up delle attività di pesca

Entro il 31 dicembre 2004, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione delle misure di cui agli articoli da 34 a 39, incluso il numero totale di giorni di pesca.

SEZIONE 6

Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano

Articolo 41

Pesca dello scorfano

1.   Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata, i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana al lunedì.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (mezzogiorno) di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata una volta alla settimana.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR

SEZIONE 1

Restrizioni

Articolo 42

Divieti e limiti di cattura

1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali, si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XVI nelle sottozone e divisioni in esso indicate.

SEZIONE 2

Pesca sperimentale

Articolo 43

Partecipazione alla pesca sperimentale

1.   Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/98, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. solo nelle sottozone 48.6 e 88.1 della FAO. Nella zottozona 48.6, le attività di pesca sono consentite a una sola nave per volta. Nell'allegato XVI sono indicati i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per ciascuna delle due sottozone e la loro ripartizione per Piccole unità di ricerca (SSRU).

2.   Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. A tal fine la pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

Articolo 44

Sistemi di notifica

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

a)

il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 66/98;

b)

il sistema dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 66/98;

c)

il numero totale e il peso di esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

Articolo 45

Disposizioni speciali

1.   Le attività di pesca sperimentale di cui all'articolo 43 sono svolte in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 66/98, per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Nelle attività di pesca in questione, oltre alle misure citate, è inoltre vietato il rigetto in mare delle frattaglie.

2.   Le navi partecipanti alla pesca sperimentale nella sottozona 88.1 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:

a)

le navi hanno il divieto di scaricare in mare:

i)

olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;

ii)

immondizie;

iii)

residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;

iv)

pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo); oppure

v)

acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi.

b)

Nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nella sottozona 88.1 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nella stessa sottozona.

c)

La pesca di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

Articolo 46

Definizione di cala

1.   Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

2.   Per essere designate come cale di ricerca:

a)

ciascuna cala deve essere separata di almeno 5 miglia nautiche da un'altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;

b)

ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;

c)

per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi.

Articolo 47

Piani di ricerca

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 48.6 e 88.1. Il piano di ricerca è attuato con le modalità seguenti:

a)

al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2;

b)

le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 46, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca;

c)

una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie» che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;

d)

una volta concluse le 20 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU;

e)

nelle SSRU A, B, C, E e G e nella sottozona 88.1, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU.

Articolo 48

Piani di raccolta dei dati

1.   Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 48.6 e 88.1. Il piano di raccolta dei dati comprende i seguenti dati:

a)

posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro;

b)

i tempi di innesco, di immersione e di salpamento;

c)

il numero e specie di pesci persi in superficie;

d)

il numero di ami innescati;

e)

il tipo di esca;

f)

il tasso di adescamento (in percentuale);

g)

il tipo di amo; e

h)

condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala.

2.   Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

Articolo 49

Programma di marcatura

Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all'articolo 43 attua inoltre un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

a)

per quanto riguarda il Dissostichus spp., è marchiato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo per tutta la durata della campagna. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, avendo marchiato un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato.

b)

il programma dovrebbe indirizzarsi soprattutto agli esemplari di piccola taglia (inferiore a 100 cm), anche se esemplari più grandi potranno essere marchiati se ciò è necessario per rispettare il rapporto di un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare dovrebbero recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica più ampia possibile;

c)

tutti i marchi sono chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marchiato venga nuovamente catturato;

d)

tutti i dati attinenti alla marcatura e agli esemplari di Dissostichus spp. ricatturati nel corso della pesca sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR entro due mesi dal termine delle attività di pesca della nave.

Articolo 50

Osservatori scientifici

Ogni nave che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 43 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Trasmissione dei dati

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione su supporto informatico utilizzando i codici indicati in ciascuna tabella degli stock.

Articolo 52

Contingenti per i nuovi Stati membri

Le catture effettuate dalle navi dei nuovi Stati membri tra il 1o gennaio 2004 e la data di adesione sono calcolate nei contingenti di cui all'allegato I.

Entro 15 giorni dalla data di adesione i nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'ammontare delle loro catture tra il 1o gennaio 2004 e la data di adesione.

Articolo 53

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2004, l'articolo 42 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

Le disposizioni di cui al punto 12 dell'allegato IV entrano in vigore il 1o febbraio 2004, fatta eccezione per i punti 12.3 e 12.7, secondo punto, che entrano in vigore il 1o gennaio 2004.

Gli articoli 13 e 14 cessano di applicarsi a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a decorrere dalla data di adesione degli Stati in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2003

Per il Consiglio

Il Presidente

Giovanni ALEMANNO


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, p. 59.

(3)  GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).

(4)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(5)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

(6)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

(7)  GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

(8)  GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1.

(9)  GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1.

(10)  GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6.

(11)  GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.

(12)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(13)  GU L 276 del 10.10.1983 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

(14)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(15)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

(16)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(17)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1).

(18)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).

(19)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

(20)  Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di catture (GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2003 (GU L 252 del 4.10.2003, pag. 1).

(21)  GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 839/2002 della Commissione (GU L 134 del 22.5.2002, pag. 5).


ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 9 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento in appresso è riportata una tavola di corrispondenze dei nomi comuni e dei nomi latini:

Nome comune

Codice alpha a tre lettere

Nome scientifico

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosmio

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarki

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Centrophorus squamosus

GUQ

Centrophorus squamosus

Cetroscymnus coelolepsis

CYO

Cetroscymnus coelolepis

Cicerelli

SAN

Ammodytidae

Dalatias licha

SCK

Dalatias licha

Deania calcea

DCA

Deania calceus

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Sagri nero

ETX

Etmopterus spinax

Etmopterus princeps

ETR

Etmopterus princeps

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatiere

RHG

Macrourus berglax

Granatiere

GRV

Macrourus spp.

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchio di mare

PAI

Paralomis spp.

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

Limanda

DAB

Limanda limanda

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Lupo di mare

CAT

Anarhichas lupus

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo artico

POC

Boreogadus saida

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterigia

Molva occhiona

SLI

Molva macrophthalmus

Musdea

FOX

Phycis spp.

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototena

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Nototena

NOR

Notothenia rossii

Nototenia

NOS

Lepidonothen squamifrons

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Passera pianuzza

FLX

Platichthys flesus

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Pesce lancia striato

WHM

Tetrapturus alba

Pesce lanterna

LAC

Lampanyctus achirus

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pleuronettiformi

FLX

Pleuronectiformes

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Razze

SRX-RAJ

Rajidae

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Salmone atlantico

SAL

Salmo salar

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfano di Norvegia

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo elefante

BSK

Cetorhinus maximus

Sugarello

JAX

Trachurus spp.

Tonno albacora

YFT

Thunnus albacares

Tonno bianco

ALB

Thunnus alalunga

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Totano

SQI

Illex illecebrosus

ALLEGATO IA

MAR BALTICO

Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera di mare, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC).

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Unità di gestione 3

HER/MU3

Finlandia

50 175

 

 

Svezia

11 025

 

 

CE

61 200

 

 

TAC

61 200

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

IIIbcd (acque comunitarie), esclusa l'unità di gestione 3 (1)

HER/3BCD-C

Danimarca

8 279 (3)  (7)

 

 

Germania

25 106 (3)  (7)

 

 

Estonia

14 536 (2)  (5)

 

 

Finlandia

9 386 (3)  (7)

 

 

Lettonia

9 834 (2)  (5)

 

 

Lituania

2 568 (4)  (6)

 

 

Polonia

28 870 (5)

 

 

Svezia

36 499 (3)  (7)

 

 

CE

135 080 (8)

 

 

TAC

171 350

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie) (9)

COD/25/32-

Danimarca

8 360 (10)  (12)  (14)  (18)

 

 

Germania

3 656 (10)  (12)  (14)  (18)

 

 

Estonia

542 (13)  (18)

 

 

Finlandia

434 (10)  (12)  (14)  (18)

 

 

Lettonia

2 061 (15)  (18)

 

 

Lituania

1 355 (11)  (18)

 

 

Polonia

6 423 (16)  (18)

 

 

Svezia

6 090 (10)  (12)  (14)  (18)

 

 

CE

28 920 (17)

 

 

TAC

32 000 (19)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24 (acque EC) (20)

COD/22/24-

Danimarca

8 557 (26)

 

 

Germania

3 742 (26)

 

 

Estonia

555 (21)  (26)

 

 

Finlandia

444 (26)

 

 

Lettonia

2 109 (22)  (26)

 

 

Lituania

1 387 (23)  (26)

 

 

Polonia

6 574 (24)  (26)

 

 

Svezia

6 233 (26)

 

 

CE

29 600 (25)

 

 

TAC

29 600 (27)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/36.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

IIIbcd (acque comunitarie) (28)

PLE/3BCD-C

Danimarca

2 697

 

 

Germania

300

 

 

Svezia

203

 

 

Polonia

565 (29)

 

 

CE

3 766 (30)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

IIIbcd (acque comunitarie), esclusa la sottodivisione 32 (31)

SAL/3BCD-C

Danimarca

93 512 (32)  (33)  (35)

 

 

Germania

10 404 (32)  (33)  (35)

 

 

Estonia

9 504 (32)  (34)

 

 

Finlandia

116 603 (32)  (33)  (35)

 

 

Lettonia

59 478 (32)  (36)

 

 

Lituania

6 992 (32)  (37)

 

 

Polonia

28 368 (32)  (37)

 

 

Svezia

126 400 (32)  (33)  (35)

 

 

CE

451 260 (32)  (38)

 

 

TAC

460 000 (32)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Sottodivisione 32 della IBSFC (39)

SAL/03D-32

Finlandia

28 490 (40)

 

 

Estonia

3 255 (40)  (41)

 

 

CE

31 745 (40)  (42)

 

 

TAC

35 000 (40)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

IIIbcd (acque comunitarie) (43)

SPR/3BCD-C

Danimarca

37 254 (44)  (46)

 

 

Germania

23 601 (44)  (46)

 

 

Estonia

43 260 (48)

 

 

Finlandia

19 501 (44)  (46)

 

 

Lettonia

52 249 (47)

 

 

Lituania

18 901 (45)

 

 

Polonia

110 880 (48)

 

 

Svezia

72 019 (44)  (46)

 

 

CE

377 665 (49)

 

 

TAC

420 000

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

(2)  Dei contingenti assegnati all'Estonia e alla Lettonia, almeno 11 260 tonnellate devono essere pescate nel golfo di Riga (HER/03D-RG).

(3)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 500 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (HER/03D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 500 tonnellate.

(4)  500 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie.

(5)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

(6)  Escluse 500 tonnellate trasferite a Danimarca, Germania, Finlandia e Svezia.

(7)  Inclusi i trasferimenti dalla Lituania.

(8)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 78 770 tonnellate.

Le note 3, 4 e 5 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

(9)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

(10)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 1 100 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (COD/03 D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 1 100 tonnellate.

(11)  Possono essere pescate nelle acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 100 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

(12)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 650 tonnellate che possono essere pescate nelle acque dell'Estonia (COD/03D-E) nell'ambito di un contingente totale CE di 650 tonnellate.

(13)  Possono essere pescate nelle acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 650 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

(14)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 1 450 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lettonia (COD/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 1 450 tonnellate.

(15)  Possono essere pescate nelle acque comunitarie, nell'ambito di un contingente totale di 1 450 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

(16)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

(17)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 18 539 tonnellate.

(18)  Può essere pescato nelle sottodivisioni da 22 a 24.

(19)  TAC da rivedere alla luce della nuova previsione di catture fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

Le note 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

(20)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle della Polonia.

(21)  Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 650 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

(22)  Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 450 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

(23)  Può essere pescato in acque comunitarie nell'ambito di un contingente totale di 1 100 tonnellate per le sottodivisioni da 22 a 32.

(24)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

(25)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 18 975 tonnellate.

(26)  Può essere pescato nelle sottodivisioni da 25 a 32.

(27)  TAC da rivedere alla luce della nuova previsione di catture fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

Le note 2, 3, 4 e 5 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

(28)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle della Polonia.

(29)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

(30)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 3 200 tonnellate.

La nota 2 si applica fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

(31)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

(32)  Numero di esemplari.

(33)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 2 000 esemplari che possono essere pescati nelle acque dell'Estonia (SAL/03D-E) nell'ambito di un contingente totale CE di 2 000 esemplari.

(34)  2 000 esemplari possono essere pescati nelle acque comunitarie.

(35)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 3 000 esemplari che possono essere pescati nelle acque della Lettonia (SAL/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 3 000 esemplari.

(36)  3 000 esemplari possono essere pescati nelle acque comunitarie.

(37)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

(38)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 346 918 esemplari.

Le note 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

(39)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie e quelle dell'Estonia.

(40)  Numero di esemplari.

(41)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

(42)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 28 490 esemplari.

La nota 3 si applica fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

(43)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, la zona include le acque comunitarie, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

(44)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 3 000 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lituania (SPR/03D-LI) nell'ambito di un contingente totale CE di 3 000 tonnellate.

(45)  3 000 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie.

(46)  Da pescare esclusivamente in acque comunitarie tranne 6 000 tonnellate che possono essere pescate nelle acque della Lettonia (SPR/03D-LA) nell'ambito di un contingente totale CE di 6 000 tonnellate.

(47)  6 000 tonnellate possono essere pescate nelle acque comunitarie.

(48)  Non può essere pescato nelle acque comunitarie.

(49)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 152 376 tonnellate.

Le note 2, 3, 4, 5, e 6 si applicano fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri.

ALLEGATO IB

SKAGERRAK, KATTEGAT, MARE DEL NORD E ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI

zone CIEM Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque comunitarie) e Guiana Franciase

Specie:

Cicerelli

Ammodytidae

Zona:

IV (acque norvegesi)

SAN/04-N.

Danimarca

124 450

 

 

Regno Unito

6 550

 

 

CE

131 000 (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Cicerelli

Ammodytidae

Zona:

IIa (2), Skagerrak, Kattegat, Mare del Nord (2)

SAN/24.

Danimarca

727 472

 

 

Regno Unito

15 901

 

 

Tutti gli Stati membri

27 826 (3)

 

 

CE

771 200 (6)

 

 

Norvegia

35 000 (4)  (6)

 

 

Isole Færøer

20 000 (4)  (5)

 

 

TAC

826 200

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

Zona:

Acque comunitarie, zone IV, VI e VII

BSK/467

CE

0

 

 

TAC

0

 

 


Specie:

Aringa (7)

Clupea harengus

Zona:

Skagerrak e Kattegat

MAC/03A.

Danimarca

29 177

 

 

Germania

467

 

 

Svezia

30 521

 

 

CE

60 164

 

 

Isole Færøer

500 (8)

 

 

TAC

70 000 (9)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (10)

Clupea harengus

Zona:

Mare del Nord a nord di 53°30′ N

HER/4AB.

Danimarca

77 196

 

 

Germania

48 208

 

 

Francia

18 250

 

 

Paesi Bassi

50 068

 

 

Svezia

4 680

 

 

Regno Unito

62 100

 

 

CE

260 502

 

 

Norvegia

50 000 (11)

 

 

TAC

460 000 (12)

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62°00′ N

HER/04-N.

Svezia

910 (13)  (14)

 

 

CE

910 (14)

 

 

TAC

460 000 (14)

 

 


Specie:

Aringa (15)

Clupea harengus

Zona:

IVc (16), VIId

HER/4CXB7D

Belgio

9 159 (17)

 

 

Danimarca

1 526 (17)

 

 

Germania

953 (17)

 

 

Francia

17 178 (17)

 

 

Paesi Bassi

30 621 (17)

 

 

Regno Unito

6 662 (17)

 

 

CE

66 098

 

 

TAC

460 000 (18)

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Vb, VIaN (19), Vib

HER/5B6ANB

Germania

3 280

 

 

Francia

621

 

 

Irlanda

4 432

 

 

Paesi Bassi

3 280

 

 

Regno Unito

17 727

 

 

CE

29 340

 

 

Isole Færøer

660 (20)

 

 

TAC

30 000

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIaS (21),VIIbc

HER/6AS7BC

Irlanda

12 727

 

 

Paesi Bassi

1 273

 

 

CE

14 000

 

 

TAC

14 000

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Regno Unito

1 000

 

 

CE

1 000

 

 

TAC

1 000

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Irlanda

1 250

 

 

Regno Unito

3 550

 

 

CE

4 800

 

 

TAC

4 800

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIe,f

HER/7EF.

Francia

500

 

 

Regno Unito

500

 

 

CE

1 000

 

 

TAC

1 000

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIg,h,j,k (24)

HER/7GK.

Germania

144

 

 

Francia

802

 

 

Irlanda

11 235

 

 

Paesi Bassi

802

 

 

Regno Unito

16

 

 

CE

13 000

 

 

TAC

13 000

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII

ANE/08.

Spagna

29 700

 

 

Francia

3 300

 

 

CE

33 000

 

 

TAC

33 000 (25)

 

 


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

ANE/9/3411

Spagna

3 826

 

 

Portogallo

4 174

 

 

CE

8 000

 

 

TAC

8 000

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgio

10

 

 

Danimarca

3 119

 

 

Germania

78

 

 

Paesi Bassi

20

 

 

Svezia

546

 

 

CE

3 773

 

 

TAC

3 900 (26)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

COD/03AS.

Danimarca

841

 

 

Germania

17

 

 

Svezia

505

 

 

CE

1 363

 

 

TAC

1 363

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord

COD/2AC4.

Belgio

807

 

 

Danimarca

4 635

 

 

Germania

2 939

 

 

Francia

997

 

 

Paesi Bassi

2 619

 

 

Svezia

31

 

 

Regno Unito

10 631

 

 

CE

22 659

 

 

Norvegia

4 641 (27)

 

 

TAC

27 300 (28)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62°00′ N

COD/04-N.

Svezia

426 (29)

 

 

CE

426 (29)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

COD/561214

Belgio

1

 

 

Germania

13

 

 

Francia

135

 

 

Irlanda

191

 

 

Regno Unito

508

 

 

CE

848

 

 

TAC

848

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Vb (zona CE), VIa

(COD/5BC6A.)

Belgio

3

Germania

24

Francia

258

Irlanda

101

Regno Unito

428

CE

814


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIa

COD/07A.

Belgio

29

 

 

Francia

79

 

 

Irlanda

1 416

 

 

Paesi Bassi

7

 

 

Regno Unito

620

 

 

CE

2 150

 

 

TAC

2 150

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

COD/7X7A34

Belgio

242

 

 

Francia

4 149

 

 

Irlanda

824

 

 

Paesi Bassi

35

 

 

Regno Unito

450

 

 

CE

5 700

 

 

TAC

5 700

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Smeriglio

Lamna nasus

Zona:

Acque comunitarie, zone IV, VI e VII

POR/467.

CE

Non soggetto a restrizioni

 

 

Norvegia

pm

 

 

Isole Færøer

125 (30)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

LEZ/2AC4-C

Belgio

6

 

 

Danimarca

5

 

 

Germania

5

 

 

Francia

31

 

 

Paesi Bassi

24

 

 

Regno Unito

1 819

 

 

CE

1 890

 

 

TAC

1 890

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

LEZ/561214

Spagna

409

 

 

Francia

1 596

 

 

Irlanda

466

 

 

Regno Unito

1 129

 

 

CE

3 600

 

 

TAC

3 600

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

LEZ/07.

Belgio

489

 

 

Spagna

5 430

 

 

Francia

6 589

 

 

Irlanda

2 996

 

 

Regno Unito

2 595

 

 

CE

18 099

 

 

TAC

18 099

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Spagna

1 163

 

 

Francia

938

 

 

CE

2 101

 

 

TAC

2 101

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

LEZ/8C3411

Spagna

1 233

 

 

Francia

62

 

 

Portogallo

41

 

 

CE

1 336

 

 

TAC

1 336

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Limanda e passera pianuzza

Limanda limanda e Platichthys flesus

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

D/F/2AC4-C

Belgio

533

 

 

Danimarca

2 003

 

 

Germania

3 004

 

 

Francia

208

 

 

Paesi Bassi

12 112

 

 

Svezia

7

 

 

Regno Unito

1 684

 

 

CE

19 551

 

 

TAC

19 551

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

ANF/2AC4-C

Belgio

247

 

 

Danimarca

546

 

 

Germania

266

 

 

Francia

51

 

 

Paesi Bassi

187

 

 

Svezia

6

 

 

Regno Unito

5 697

 

 

CE

7 000

 

 

TAC

7 000

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

ANF/561214

Belgio

114

 

 

Germania

130

 

 

Spagna

122

 

 

Francia

1 408

 

 

Irlanda

318

 

 

Paesi Bassi

110

 

 

Regno Unito

978

 

 

CE

3 180

 

 

TAC

3 180

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VII

ANF/07.

Belgio

1 931

 

 

Germania

215

 

 

Spagna

768

 

 

Francia

12 395

 

 

Irlanda

1 584

 

 

Paesi Bassi

250

 

 

Regno Unito

3 759

 

 

CE

20 902

 

 

TAC

20 902

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Spagna

883

 

 

Francia

4 915

 

 

CE

5 798

 

 

TAC

5 798

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

ANF/8C3411

Spagna

1 917

 

 

Francia

2

 

 

Portogallo

381

 

 

CE

2 300

 

 

TAC

2 300

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)

HAD/3A/BCD

Belgio

11

 

 

Danimarca

1 802

 

 

Germania

115

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Svezia

213

 

 

CE

2 143 (31)

 

 

TAC

4 940 (32)

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord

HAD/2AC4.

Belgio

694

 

 

Danimarca

4 773

 

 

Germania

3 037

 

 

Francia

5 294

 

 

Paesi Bassi

521

 

 

Svezia

337

 

 

Regno Unito

50 811 (33)

 

 

CE

65 467 (34)

 

 

Norvegia

11 899 (35)

 

 

TAC

80 000 (35)

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62°00′ N

HAD/04-N.

Svezia

789 (36)

 

 

CE

789 (36)

 

 

TAC

80 000 (36)

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIb, XII, XIV

HAD/61214.

Belgio

2

 

 

Germania

2

 

 

Francia

77

 

 

Irlanda

55

 

 

Regno Unito

566

 

 

CE

702

 

 

TAC

702

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb, VIa (acque comunitarie),

HAD/5BC6A.

Belgio

12

 

 

Germania

14

 

 

Francia

571

 

 

Irlanda

1 010

 

 

Regno Unito

4 897

 

 

CE

6 503

 

 

TAC

6 503

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

HAD/7/3411

Belgio

107

 

 

Francia

6 400

 

 

Irlanda

2 133

 

 

Regno Unito

960

 

 

CE

9 600

 

 

TAC

9 600 (37)

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

Skagerrak e Kattegat

WHG/03A.

Danimarca

651

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Svezia

70

 

 

CE

723 (38)

 

 

TAC

1 500 (39)

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord

WHG/2AC4.

Belgio

376

 

 

Danimarca

1 626

 

 

Germania

423

 

 

Francia

2 443

 

 

Paesi Bassi

940

 

 

Svezia

2

 

 

Regno Unito

6 484

 

 

CE

12 294 (40)

 

 

Norvegia

1 600 (41)

 

 

TAC

16 000 (42)

 

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

WHG/561214

Germania

5

 

 

Francia

98

 

 

Irlanda

466

 

 

Regno Unito

1 032

 

 

CE

1 600

 

 

TAC

1 600

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa

WHG/07A.

Belgio

1

 

 

Francia

18

 

 

Irlanda

296

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

199

 

 

CE

514

 

 

TAC

514

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgio

263

 

 

Francia

16 200

 

 

Irlanda

7 507

 

 

Paesi Bassi

132

 

 

Regno Unito

2 898

 

 

CE

27 000

 

 

TAC

27 000

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIII

WHG/08.

Spagna

1 800

 

 

Francia

2 700

 

 

CE

4 500

 

 

TAC

4 500

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

WHG/9/3411

Portogallo

1 020

 

 

CE

1 020

 

 

TAC

1 020

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62°00′ N

W/F/04-N.

Svezia

190 (43)

 

 

CE

190 (43)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)

HKE/3A/BCD

Danimarca

1 086

 

 

Svezia

92

 

 

CE

1 178

 

 

TAC

1 178 (44)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

HKE/2AC4-C

Belgio

20

 

 

Danimarca

792

 

 

Germania

91

 

 

Francia

176

 

 

Paesi Bassi

46

 

 

Regno Unito

248

 

 

CE

1 373

 

 

TAC

1 373 (45)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII e XIV

HKE/571214

Belgio

202

 

 

Spagna

6 463

 

 

Francia

9 982

 

 

Irlanda

1 209

 

 

Paesi Bassi

130

 

 

Regno Unito

3 940

 

 

CE

21 926

 

 

TAC

21 926 (46)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgio

7

 

 

Spagna

4 499

 

 

Francia

10 104

 

 

Paesi Bassi

13

 

 

CE

14 623

 

 

TAC

14 623 (47)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

HKE/8C3411

Spagna

3 807

 

 

Francia

366

 

 

Portogallo

1 777

 

 

CE

5 950

 

 

TAC

5 950

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

IIa (acque comunitarie), Mare del Nord (acque comunitarie)

WHB/2AC4-C

Danimarca

52 365

 

 

Germania

86

 

 

Paesi Bassi

159

 

 

Svezia

169

 

 

Regno Unito

1 155

 

 

CE

53 934 (49)

 

 

Norvegia

40 000 (48)  (49)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

IV (acque norvegesi)

Danimarca

18 050

 

 

Regno Unito

950

 

 

CE

19 000 (50)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

V, VI, VII, XII e XIV

WHB/571214

Danimarca

4 333

 

 

Germania

16 772

 

 

Spagna

27 954 (51)

 

 

Francia

23 341

 

 

Irlanda

33 544

 

 

Paesi Bassi

52 693

 

 

Portogallo

2 097 (51)

 

 

Regno Unito

48 919

 

 

CE

209 653 (56)

 

 

Norvegia

120 000 (52)  (53)  (56)

 

 

Isole Færøer

45 000 (54)  (55)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIa, b, d, e

WHB/8ABDE.

Spagna

10 787

 

 

Francia

8 370

 

 

Portogallo

1 618

 

 

Regno Unito

7 811

 

 

CE

28 585 (57)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

WHB/8C3411

Spagna

47 462

 

 

Portogallo

11 866

 

 

CE

59 328 (58)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Limanda e passera lingud di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

L/W/2AC4-C

Belgio

380

 

 

Danimarca

1 048

 

 

Germania

135

 

 

Francia

287

 

 

Paesi Bassi

872

 

 

Svezia

12

 

 

Regno Unito

4 289

 

 

CE

7 023

 

 

TAC

7 023

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterigia

Zona:

Acque comunitarie delle zone VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIb

BLI/6AN6B.

Isole Færøer

900 (59)

 

 

TAC

 

 

 


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque comunitarie delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII

LIN/2A47-C

Norvegia

9 500 (60)  (61)  (64)

 

 

Isole Færøer

800 (62)  (63)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Skagerrak e Kattegat (acque comunitarie), IIIbcd (acque comunitarie)

NEP/3A/BCD

Danimarca

3 380

 

 

Germania

10

 

 

Svezia

1 210

 

 

CE

4 600

 

 

TAC

4 600

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

NEP/2AC4-C

Belgio

993

 

 

Danimarca

993

 

 

Germania

15

 

 

Francia

29

 

 

Paesi Bassi

511

 

 

Regno Unito

16 446

 

 

CE

18 987

 

 

TAC

18 987 (65)

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI

NEP/5BC6.

Spagna

23

 

 

Francia

92

 

 

Irlanda

153

 

 

Regno Unito

11 032

 

 

CE

11 300

 

 

TAC

11 300

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VII

NEP/07.

Spagna

1 047

 

 

Francia

4 243

 

 

Irlanda

6 436

 

 

Regno Unito

5 724

 

 

CE

17 450

 

 

TAC

17 450

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Spagna

189

 

 

Francia

2 961

 

 

CE

3 150

 

 

TAC

3 150

 

TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc

NEP/08C.

Spagna

173

 

 

Francia

7

 

 

CE

180

 

 

TAC

180

 

TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

NEP/9/3411

Spagna

150

 

 

Portogallo

450

 

 

CE

600

 

 

TAC

600

 

TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Skagerrak e Kattegat

PRA/03A.

Danimarca

3 717

 

 

Svezia

2 002

 

 

CE

5 719

 

 

TAC

10 710 (66)

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

PRA/2AC4-C

Danimarca

3 626

 

 

Paesi Bassi

34

 

 

Svezia

146

 

 

Regno Unito

1 074

 

 

CE

4 880

 

 

Norvegia

100 (67)  (68)

 

 

TAC

4 980

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62°00′ N

PRA/04-N.

Danimarca

900

 

 

Svezia

140 (70)

 

 

CE

1 040 (69)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp

Zona:

Guiana francese

PEN/FGU.

Francia

4 000 (71)

 

 

CE

4 000 (71)

 

 

Barbados

24 (71)

 

 

Guiana

24 (71)

 

 

Suriname

0 (71)

 

 

Trinidad e Tobago

60 (71)

 

 

TAC

4 108 (71)

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgio

57

 

 

Danimarca

7 397

 

 

Germania

38

 

 

Paesi Bassi

1 422

 

 

Svezia

396

 

 

CE

9 310

 

 

TAC

9 500 (72)

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

PLE/03AS.

Danimarca

1 658

 

 

Germania

19

 

 

Svezia

186

 

 

CE

1 863

 

 

TAC

1 863

 

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord

PLE/2AC4.

Belgio

3 564

 

 

Danimarca

11 585

 

 

Germania

3 342

 

 

Francia

668

 

 

Paesi Bassi

22 278

 

 

Regno Unito

16 486

 

 

CE

57 923

 

 

Norvegia

3 077

 

 

TAC

61 000 (73)

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

PLE/561214

Francia

34

 

 

Irlanda

447

 

 

Regno Unito

746

 

 

CE

1 227

 

 

TAC

1 227

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa

PLE/07A.

Belgio

34

 

 

Francia

15

 

 

Irlanda

876

 

 

Paesi Bassi

10

 

 

Regno Unito

404

 

 

CE

1 340

 

 

TAC

1 340

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb,c

PLE/7BC.

Francia

16

 

 

Irlanda

144

 

 

CE

160

 

 

TAC

160

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgio

992

 

 

Francia

3 305

 

 

Regno Unito

1 763

 

 

CE

6 060

 

 

TAC

6 060

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgio

139

 

 

Francia

251

 

 

Irlanda

39

 

 

Regno Unito

131

 

 

CE

560

 

 

TAC

560

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgio

29

 

 

Francia

58

 

 

Irlanda

203

 

 

Paesi Bassi

117

 

 

Regno Unito

58

 

 

CE

466

 

 

TAC

466

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

PLE/8/3411

Spagna

75

 

 

Francia

298

 

 

Portogallo

75

 

 

CE

448

 

 

TAC

448

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

POL/561214

Spagna

10

 

 

Francia

337

 

 

Irlanda

99

 

 

Regno Unito

258

 

 

CE

704

 

 

TAC

704

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VII

POL/07.

Belgio

529

 

 

Spagna

32

 

 

Francia

12 177

 

 

Irlanda

1 298

 

 

Regno Unito

2 964

 

 

CE

17 000

 

 

TAC

17 000

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Spagna

286

 

 

Francia

1 394

 

 

CE

1 680

 

 

TAC

1 680

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc

POL/08C.

Spagna

369

 

 

Francia

41

 

 

CE

410

 

 

TAC

410

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

POL/9/3411

Spagna

348

 

 

Portogallo

12

 

 

CE

360

 

 

TAC

360

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie), mare del Nord

POK/2A34-

Belgio

66

 

 

Danimarca

7 879

 

 

Germania

19 896

 

 

Francia

46 823

 

 

Paesi Bassi

199

 

 

Svezia

1 083

 

 

Regno Unito

15 254

 

 

CE

91 200

 

 

Norvegia

98 800 (74)

 

 

TAC

190 000 (75)

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

POK/04-N.

Svezia

982

 

 

CE

982

 

 

TAC

190 000 (76)

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

POK/561214

Germania

1 441

 

 

Francia

14 307

 

 

Irlanda

478

 

 

Regno Unito

3 488

 

 

CE

19 713

 

 

TAC

19 713 (77)

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

POK/7X1034

Belgio

18

 

 

Francia

3 921

 

 

Irlanda

1 960

 

 

Regno Unito

1 069

 

 

CE

6 968

 

 

TAC

6 968

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

T/B/2AC4-C

Belgio

358

 

 

Danimarca

764

 

 

Germania

195

 

 

Francia

92

 

 

Paesi Bassi

2 710

 

 

Svezia

5

 

 

Regno Unito

753

 

 

CE

4 877

 

 

TAC

4 877

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

SRX/2AC4-C

Belgio

590

 

 

Danimarca

23

 

 

Germania

29

 

 

Francia

92

 

 

Paesi Bassi

503

 

 

Regno Unito

2 266

 

 

CE

3 503

 

 

TAC

3 503

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

IIa (acque comunitarie), VI

GHL/2AC6-

CE

Non soggetto a restrizioni

 

 

Norvegia

950 (78)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, IIIb,c,d (acque comunitarie), mare del Nord

MAC/2A34-

Belgio

453

 

 

Danimarca

11 951

 

 

Germania

473

 

 

Francia

1 428

 

 

Paesi Bassi

1 437

 

 

Svezia

4 308 (79)  (80)  (81)

 

 

Regno Unito

1 331

 

 

CE

21 381 (80)  (82)  (83)  (86)

 

 

Norvegia

37 246 (84)  (86)

 

 

TAC

545 500 (85)

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque non CE), Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIII a,b,d,e, XII e XIV

MAC/2CX14-

Germania

18 965

 

 

Spagna

20

 

 

Estonia

150

 

 

Francia

12 644

 

 

Irlanda

63 216

 

 

Paesi Bassi

27 656

 

 

Polonia

1 096

 

 

Regno Unito

173 848

 

 

CE

297 595 (90)  (91)  (92)

 

 

Norvegia

12 020 (87)  (92)

 

 

Isole Færøer

4 314 (88)

 

 

TAC

545 500 (89)

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

MAC/8C3411

Spagna

26 625 (94)

 

 

Francia

177 (94)

 

 

Portogallo

5 503 (94)

 

 

CE

32 305

 

 

TAC

32 305

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea Solea

Zona:

Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque comunitarie)

SOL/3A/BCD

Danimarca

436

 

 

Germania

25

 

 

Paesi Bassi

42

 

 

Svezia

16

 

 

CE

520

 

 

TAC

520

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea Solea

Zona:

II, mare del Nord

SOL/24.

Belgio

1 417

 

 

Danimarca

648

 

 

Germania

1 133

 

 

Francia

283

 

 

Paesi Bassi

12 790

 

 

Regno Unito

729

 

 

CE

17 000

 

 

TAC

17 000

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea Solea

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI, XII e XIV

SOL/561214

Irlanda

68

 

 

Regno Unito

17

 

 

CE

85

 

 

TAC

85

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea Solea

Zona:

VIIa

SOL/07A.

Belgio

394

 

 

Francia

5

 

 

Irlanda

98

 

 

Paesi Bassi

125

 

 

Regno Unito

178

 

 

CE

800

 

 

TAC

800

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea Solea

Zona:

VIIb,c

SOL/7BC.

Francia

10

 

 

Irlanda

55

 

 

CE

65

 

 

TAC

65

 

TAC precauzionale a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea Solea

Zona:

VIId

SOL/07D.

Belgio

1 588

 

 

Francia

3 177

 

 

Regno Unito

1 135

 

 

CE

5 900

 

 

TAC

5 900

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea Solea

Zona:

VIIe

SOL/07E.

Belgio

11

 

 

Francia

113

 

 

Regno Unito

176

 

 

CE

300

 

 

TAC

300

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea Solea

Zona:

VIIf,g

SOL/7FG.

Belgio

656

 

 

Francia

66

 

 

Irlanda

33

 

 

Regno Unito

295

 

 

CE

1 050

 

 

TAC

1 050

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea Solea

Zona:

VIIh,j,k

SOL/7HJK.

Belgio

32

 

 

Francia

65

 

 

Irlanda

176

 

 

Paesi Bassi

52

 

 

Regno Unito

65

 

 

CE

390

 

 

TAC

390

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea Solea

Zona:

VIIIa,b

SOL/8AB.

Belgio

45

 

 

Spagna

8

 

 

Francia

3 300

 

 

Paesi Bassi

247

 

 

CE

3 600

 

 

TAC

3 600

 

TAC analitico a cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

VIIIc,d,e, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

SOX/8CDE34

Spagna

572

 

 

Portogallo

948

 

 

CE

1 520

 

 

TAC

1 520

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattus Sprattus

Zona:

Skagerrak e Kattegat

SPR/03A.

Danimarca

33 504 (95)

 

 

Germania

70 (95)

 

 

Svezia

12 676 (95)

 

 

CE

46 250 (95)

 

 

TAC

50 000 (96)

 

 


Specie:

Spratto

Sprattus Sprattus

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

SPR/2AC4-C

Belgio

2 738

 

 

Danimarca

216 683

 

 

Germania

2 738

 

 

Francia

2 738

 

 

Paesi Bassi

2 738

 

 

Svezia

1 330 (97)

 

 

Regno Unito

9 035

 

 

CE

238 000 (100)

 

 

Norvegia

15 000 (98)  (100)

 

 

Isole Færøer

4 000 (99)

 

 

TAC

257 000

 

 


Specie:

Spratto

Sprattus Sprattus

Zona:

VIIde

SPR/7DE.

Belgio

50

 

 

Danimarca

3 120

 

 

Germania

50

 

 

Francia

670

 

 

Paesi Bassi

670

 

 

Regno Unito

5 040

 

 

CE

9 600

 

 

TAC

9 600

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

DGS/2AC4-C

Belgio

76

 

 

Danimarca

435

 

 

Germania

79

 

 

Francia

139

 

 

Paesi Bassi

119

 

 

Svezia

6

 

 

Regno Unito

3 618

 

 

CE

4 472 (102)

 

 

Norvegia

200 (101)  (102)

 

 

TAC

4 672

 

 


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie)

JAX/2AC4-C

Belgio

74

 

 

Danimarca

31 811

 

 

Germania

2 399

 

 

Francia

51

 

 

Irlanda

1 846

 

 

Paesi Bassi

5 161

 

 

Svezia

750

 

 

Regno Unito

4 696

 

 

CE

46 788 (105)

 

 

Norvegia

1 600 (103)  (105)

 

 

Isole Færøer

7 000 (104)

 

 

TAC

50 267

 

 


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII e XIV

JAX/578/14

Danimarca

11 966

 

 

Germania

9 564

 

 

Spagna

13 062

 

 

Francia

6 320

 

 

Irlanda

31 137

 

 

Paesi Bassi

45 631

 

 

Portogallo

1 264

 

 

Regno Unito

12 935

 

 

CE

131 879

 

 

Isole Færøer

7 000 (106)  (107)

 

 

TAC

137 000

 

TAC analitico a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

VIIIc, IX

JAX/8C9.

Spagna

29 587 (108)

 

 

Francia

377 (108)

 

 

Portogallo

25 036 (108)

 

 

CE

55 000

 

 

TAC

55 000

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

X, COPACE (109)

JAX/X34PRT

Portogallo

3 200

 

 

CE

3 200

 

 

TAC

3 200

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

COPACE (acque comunitarie) (110)

JAX/341PRT

Portogallo

1 600

 

 

CE

1 600

 

 

TAC

1 600

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

COPACE (acque comunitarie) (111)

JAX/341SPN

Spagna

1 600

 

 

CE

1 600

 

 

TAC

1 600

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona:

IIa (acque comunitarie), Skagerrak e Kattegat, mare del Nord (acque comunitarie)

NOP/2A3A4-

Danimarca

172 840

 

 

Germania

33

 

 

Paesi Bassi

127

 

 

CE

173 000 (116)

 

 

Norvegia

5 000 (112)  (113)  (116)

 

 

Isole Færøer

20 000 (114)  (115)

 

 

TAC

198 000

 

TAC precauzionale a cui si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona:

IV (acque norvegesi)

NOP/04-N.

Danimarca

47 500 (117)  (118)

 

 

Regno Unito

2 500 (117)  (118)

 

 

CE

50 000 (117)  (118)  (119)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Pesce industriale

Zona:

IV (acque norvegesi)

I/F/04-N.

Svezia

800 (120)  (121)

 

 

CE

800 (122)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Contingente combinato

Zona:

Acque comunitarie delle zone Vb, VI e VII

R/G/5B67-C

CE

Non soggetto a restrizioni

 

 

Norvegia

600 (123)  (124)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

IV (acque norvegesi)

OTH/04-N.

Belgio

60

 

 

Danimarca

5 500

 

 

Germania

620

 

 

Francia

255

 

 

Paesi Bassi

440

 

 

Svezia

pm (125)

 

 

Regno Unito

4 125

 

 

CE

11 000 (126)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque comunitarie delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

OTH/2A46AN

CE

Non soggetto a restrizioni

 

 

Norvegia

5 000 (127)  (129)

 

 

Isole Færøer

400 (128)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


(1)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(2)  Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.

(3)  Eccetto Danimarca e Regno Unito

(4)  Da prelevare nel mare del Nord.

(5)  Inclusi la busbana norvegese e un massimo di 4 000 tonnellate di Spratto. Lo Spratto e un massimo di 6 000 tonnellate di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VIa a nord di 56°30′N.

(6)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(7)  Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.

(8)  Da prelevare nello Skagerrak.

(9)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(10)  Sbarcata in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb (zone HER/04A. e HER/04B.).

(11)  Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

(12)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud di 62°04′ N

(HER/04-NFS)

CE

50 000 ()

(13)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate sul rispettivo contingente.

(14)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(15)  Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.

(16)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(17)  È possibile trasferire alla divisione CIEM IV b fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(18)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(19)  Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a nord di 56° 00′ N e nella parte della divisione VIa situata a est di 07° 00′ O e a nord di 55° 00′ N, escluso lo stock di Clyde.

(20)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione VIa a nord di 56° 30′ N.

(21)  Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

(22)  Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

(23)  Dalla divisione CIEM VIIa è sottratta la zona aggiunta alla zona ICES VIIghjk, delimitata:

a nord da 52° 30′N,

a sud da 52° 00′N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est, dalla costa del Regno Unito.

(24)  La divisione CIEM VIIg,h,j,k aumentata della zona delimitata:

a nord, da 52° 30′ latitudine nord,

a sud da 52° 00′N latitudine nord,

a ovest, dalla costa dell'Irlanda,

a est, dalla costa del Regno Unito.

(25)  Il TAC in questione sarà riesaminato nel 2004 alla luce dei nuovi pareri scientifici.

(26)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(27)  Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

(28)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(COD/04-NFS)

CE

19 694 ()

(29)  In attesa dei risultati delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2004.

(30)  Da pescarsi esclusivamente con palangari.

(31)  Tranne un quantitativo stimato di 874 t di catture accessorie industriali.

(32)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(33)  Di cui 40 649 tonnellate che devono essere catturate e sbarcate da pescherecci muniti di permessi speciali di pesca conformemente al paragrafo 17 dell'allegato IV.

(34)  Tranne un quantitativo stimato di 2 634 t di catture accessorie industriali.

(35)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(HAD/04-NFS)

CE

31 357 ()

(36)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(37)  Da riesaminare durante il 2004 conformemente al nuovo parere scientifico.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle divisioni non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIa (HAD/07A.):

Belgio

24

Francia

109

Irlanda

649

Regno Unito

718

CE

1 500

Nelle comunicazioni alla Commissione relativamente al consumo dei contingenti, i Paesi Membri dovranno specificare le quantità catturate in VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturati nella Divisione VIIa saranno proibiti quando l'insieme di questi sbarchi supera le 1 500 tonnellate.

 

(38)  Tranne un quantitativo stimato di 750 t di catture accessorie industriali.

(39)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(40)  Tranne un quantitativo stimato di 2 106 t di catture accessorie industriali.

(41)  Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

(42)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(WHG/04-NFS)

CE

9 756 ()

(43)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(44)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.

(45)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.

(46)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIabde

(HKE/8ABDE.)

Belgio

26

Spagna

1 043

Francia

1 043

Irlanda

130

Paesi Bassi

13

Regno Unito

586

CE

2 841

(47)  Nei limiti di un TAC totale di 39 100 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Vb (acque comunitarie), VI, VII, XII, XIV

(HKE/571214)

Belgio

1

Spagna

1 303

Francia

2 346

Paesi Bassi

4

CE

3 655

(48)  Nei limiti di un TAC totale di 120 000 t in acque comunitarie.

(49)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(50)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(51)  Di cui fino ad un massimo del 75 % può essere prelevato nelle zone VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)

(52)  Pesca autorizzata in acque comunitarie nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30′ N, VIb, VII a ovest di 12o O

(53)  Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).

(54)  Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).

(55)  Può essere pescato in acque comunitarie nelle zone VIa a nord di 56°30′ N, VIb, VII a ovest di 12o O.

(56)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IVA

WHB/04A-C

Norvegia

40 000 ()

(57)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

Condizioni particolari:

Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque comunitarie), sottozone VI, VII, XII e XIV.

(58)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(59)  Da catturarsi con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

(60)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle sottozone VI e VII non può superare pm t.

(61)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 9 500 t per la molva e 5 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.

(62)  Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle divisioni VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIb.

(63)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nella sottozona VI. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella sottozona VI non può superare 75 t.

(64)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(65)  TAC da rivedere a 21 350 tonnellate e ripartito tra gli Stati membri quando il Consiglio deciderà sulle disposizioni di gestione per controllare le catture nelle attività di pesca che catturano Nephrops e merluzzo bianco.

(66)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(67)  Da pescare nella zona IV.

(68)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(69)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(70)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(71)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

(72)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(73)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(PLE/04-NFS)

CE

30 000 ()

(74)  Da prelevare solamente nella zona IV (acque comunitarie) e nello Skagerrak. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

(75)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi

(POK/04-NFS)

CE

91 200 ()

(76)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(77)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(78)  La pesca nella divisione VI è autorizzata soltanto con palangari.

(79)  Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab (MAC/3A/4AB).

(80)  Comprese 260 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV (MAC/04-N.)

(81)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(82)  Comprese 1 865 t risultanti dalle condizioni definite nella nota 2 dell'allegato del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia (Bruxelles, 9 dicembre 1995).

(83)  Comprese 636 t risultanti dall'accordo per il 2004 tra la Comunità europea e la Norvegia sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili.

(84)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa.

(85)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

(86)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso ():

 

IIIa

MAC/03A.

IIIa, IVb,c

MAC/3A/4BC

IVb

MAC/04B.

IVc

MAC/04C.

IIa (acque non CE), VI, dal 1o gennaio al 31 marzo 2004

MAC/2A6.

Danimarca

 

4 130

 

 

4 020

Francia

 

440

 

 

 

Paesi Bassi

 

440

 

 

 

Svezia

 

 

340

10

 

Regno Unito

 

440

 

 

 

Norvegia

3 000

 

 

 

 

(87)  Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, IVa, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIId, e, f, h.

(88)  Di cui 1 301 t possono essere pescate nella divisione CIEM IVa a nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 589 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella divisione CIEM VIa (a nord di 56°30′N) nel corso di tutto l'anno e/o nelle divisioni CIEM VIIe,f,h, e/o nella divisione CIEM IVa.

(89)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

(90)  Comprese 9 784 t risultanti dall'accordo tra la Norvegia e la Comunità europea sulla gestione della quota comune del contingente NEAFC di catture ammissibili per il 2004.

(91)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 296 349 t.

(92)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

 

IVa (acque comunitarie)

MAC/04A-C.

Germania

5 690

Francia

3 794

Irlanda

18 966

Paesi Bassi

8 297

Regno Unito

52 158

Norvegia

12 020 ()

Isole Færøer

1 301 ()

()  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

(93)  A nord di 59° N (zona CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

(94)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere pescati, fino ad un limite del 25 % del contingente dello Stato membro cedente, nella zona CIEM VIIIa,b,d (MAC/8ABD.).

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb

(MAC/08B.)

Spagna

3 000

Francia

20

Portogallo

5 000

(95)  Questo contingente può essere pescato con attrezzi trainati aventi maglie con una dimensione minima di 16 mm. Tali catture non sono soggette alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98.

(96)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(97)  Compreso il cicerello.

(98)  Da pescare solamente nella sottozona IV (acque comunitarie).

(99)  Da imputare al contingente di cicerelli nel mare del Nord.

(100)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(101)  Incluse catture con palangari di canesca, sagri nero, Etmopterus spinax, Deania calcea, Centrophorus squamosus, Etmopterus princeps, Etmopterus pusillus, Centrocymnus coelolepis. Tale contingente può essere prelevato solamente nelle sottozone CIEM IV, VI e VII.

(102)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(103)  Da pescare solamente nella sottozona IV (acque comunitarie).

(104)  Nell'ambito di un contingente di 7 000 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h.

(105)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(106)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) e VIIe, f, h.

(107)  Nell'ambito di un contingente di 7 000 tonnellate per le sottozone CIEM IV, VIa (a nord di 56°30′N) e VIIe,f,h.

(108)  Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

(109)  Acque circostanti le Isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

(110)  Acque circostanti Madera soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

(111)  Acque circostanti le Isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

(112)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.

(113)  Fino a 5 000 tonnellate possono essere prelevate come cicerello.

(114)  Da imputare al contingente di cicerelli nella divisione IIa (acque comunitarie), mare del Nord (acque comunitarie).

(115)  Fino a 6 000 tonnellate possono essere prelevate nella divisione CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.

(116)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(117)  Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.

(118)  L'80 % di questo contingente può essere prelevato come cicerello.

(119)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(120)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano,e merluzzo carbonaro devono essere imputate sul rispettivo contingente.

(121)  Di cui non oltre 400 t di sugarello.

(122)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(123)  Catture effettuate solamente con il palangaro; incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.

(124)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(125)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(126)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(127)  Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni; le catture di sogliole consisteranno esclusivamente di catture accessorie.

(128)  Limitatamente alle catture accessorie di coregone nelle divisioni IV e VIa.

(129)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)

Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

RNG/514GRN

Germania

1 629

 

 

Regno Unito

86

 

 

CE

2 000 (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

RNG/N01GRN

Germania

1 035

 

 

CE

1 350 (2)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

I, II (acque comunitarie e acque internazionali)

HER/1/2.

Belgio

25

 

 

Danimarca

24 945

 

 

Germania

4 368

 

 

Spagna

82

 

 

Francia

1 076

 

 

Irlanda

6 458

 

 

Paesi Bassi

8 927

 

 

Portogallo

82

 

 

Finlandia

366

 

 

Svezia

9 244

 

 

Regno Unito

15 948

 

 

CE

71 542

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I, II (acque norvegesi)

COD/1N2AB-

Germania

2 431

 

 

Grecia

301

 

 

Spagna

2 712

 

 

Irlanda

301

 

 

Francia

2 232

 

 

Portogallo

2 712

 

 

Regno Unito

9 431

 

 

CE

20 120 (3)

 

 

TAC

486 000

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I, II b

COD/1/2B.

Germania

3 216

 

 

Spagna

8 313

 

 

Francia

1 372

 

 

Polonia

1 507

 

 

Portogallo

1 755

 

 

Regno Unito

2 059

 

 

Tutti gli Stati membri

100 (4)

 

 

CE

18 322 (5)  (6)

 

 

TAC

486 000

 

 


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

C/H/05B-F.

Germania

10

 

 

Francia

60

 

 

Regno Unito

430

 

 

CE

500

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

HAL/514GRN

CE

200 (7)  (8)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

HAL/N01GRN

CE

200 (9)  (10)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

IIb

CAP/02B.

CE

0 (11)

 

 

TAC

0 (12)

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

CAP/514GRN

Tutti gli Stati membri

49 285

 

 

CE

95 985 (13)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

I, II (acque norvegesi)

HAD/1N2AB-

Germania

471

 

 

Francia

283

 

 

Regno Unito

1 446

 

 

CE

2 200 (14)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

I, II (acque internazionali)

CE

20 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

I, II (acque norvegesi)

WHB/1/2-N.

Germania

500

 

 

Francia

500

 

 

CE

1 000 (15)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

WHB/05B-F.

Danimarca

7 040

 

 

Regno Unito

7 040

 

 

Tutti gli Stati membri

1 920

 

 

CE

16 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e Molva dypterigia

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

B/L/05B-F.

Germania

950 (16)

 

 

Francia

2 106 (16)

 

 

Regno Unito

184 (16)

 

 

CE

3 240 (16)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

PRA/514GRN

Danimarca

1 012

 

 

Francia

1 012

 

 

CE

5 675 (17)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

I, II (acque norvegesi)

POK/1N2AB-

Germania

2 880

 

 

Francia

463

 

 

Regno Unito

257

 

 

CE

3 600 (18)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

I, II (acque internazionali)

POK/1/2INT

CE

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

POK/05B-F.

Belgio

50

 

 

Germania

310

 

 

Francia

1 510

 

 

Paesi Bassi

50

 

 

Regno Unito

580

 

 

CE

2 500

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

I, II (acque norvegesi)

GHL/1N2AB-

Germania

50

 

 

Regno Unito

50

 

 

CE

100 (19)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

I, II (acque internazionali)

GHL/1/2INT

CE

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

GHL/514GRN

Germania

4 038

 

 

Regno Unito

213

 

 

CE

4 800 (20)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

GHL/N01GRN

Germania

550

 

 

CE

1 500 (21)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque norvegesi)

MAC/02A-N.

Danimarca

12 020 (22)

 

 

CE

12 020 (22)  (23)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

MAC/05B-F

Danimarca

3 589 (24)

 

 

CE

3 589

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona:

V, XII, XIV (25)  (26)

RED/51214.

Estonia

350

 

 

Germania

11 175 (26)

 

 

Spagna

1 963 (26)

 

 

Francia

1 044 (26)

 

 

Irlanda

4 (26)

 

 

Paesi Bassi

5 (26)

 

 

Polonia

1 007 (26)

 

 

Portogallo

2 346 (26)

 

 

Regno Unito

27 (26)

 

 

CE

16 563 (26)  (27)

 

 

TAC

120 000 (26)

 

 


Specie:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona:

I, II (acque norvegesi)

RED/1N2AB-

Germania

512

 

 

Spagna

63

 

 

Francia

56

 

 

Portogallo

269

 

 

Regno Unito

100

 

 

CE

1 000 (28)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

RED/514GRN

Germania

21 168

 

 

Francia

107

 

 

Regno Unito

150

 

 

CE

25 500 (29)  (30)  (31)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona:

Va (acque islandesi)

RED/05A-IS

Belgio

100 (31)  (33)

 

 

Germania

1 690 (32)  (33)

 

 

Francia

50 (32)  (33)

 

 

Regno Unito

1 160 (32)  (33)

 

 

CE

3 000 (32)  (33)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

RED/05B-F.

Belgio

45

 

 

Germania

5 796

 

 

Francia

392

 

 

Regno Unito

67

 

 

CE

6 300

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Altre specie (34)

Zona:

I, II (acque norvegesi)

OTH/1N2AB-

Germania

150 (34)

 

 

Francia

60 (34)

 

 

Regno Unito

240 (34)

 

 

CE

450 (34)  (35)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Altre specie (36)

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

OTH/05B-F.

Germania

305

 

 

Francia

275

 

 

Regno Unito

180

 

 

CE

760

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Pleuronettiformi

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

FLX/05B-F.

Germania

180

 

 

Francia

140

 

 

Regno Unito

680

 

 

CE

1 000 (37)

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


(1)  Di cui 285 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(2)  Di cui 315 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(3)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(4)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(5)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(6)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri il contingente comunitario è pari a 18 618 t.

(7)  Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(8)  Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.

(9)  Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(10)  Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino a esaurimento dei rispettivi contingenti.

(11)  Fatti salvi i diritti della Comunità.

(12)  Soggetto a riesame alla luce di pareri scientifici.

(13)  Di cui 6 700 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70 % del TAC di capelin per la campagna. Al momento di riesaminare questo TAC, nel corso del 2004, il contingente della Comunità sarà modificata di conseguenza.

(14)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(15)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(16)  Le catture accessorie fino a 1 080 di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

(17)  Di cui 2 500 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.

(18)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(19)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(20)  Di cui 400 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.

(21)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.

(22)  Può essere pescato anche nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque non comunitarie).

(23)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(24)  Può essere pescato nella zona IVa (acque comunitarie).

(25)  Acque comunitarie e acque internazionali.

(26)  Possono essere prelevate nelle divisioni IF e 3K, sottozona 2, della zona di regolamentazione NAFO ma saranno imputate al contingente per le zone V, XII, XIV nell'ambito di un contingente complessivo di 25 000 t.

(27)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente per la CE è di 16 563 tonnellate.

(28)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(29)  Un massimo di 20 000 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente. Può essere pescato a Est o Ovest.

(30)  3 575 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(31)  500 t sono assegnate alle isole Færøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.

(32)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(33)  Da pescare tra luglio e dicembre.

(34)  Esclusivamente come catture accessorie.

(35)  Contingente provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(36)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

(37)  Compreso l'ippoglosso nero.

ALLEGATO ID

ZONA NAFO DELL'ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

COD/N2J3KL

CE

0 (1)

 

 

TAC

0 (1)

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

COD/N3NO.

CE

0 (2)

 

 

TAC

0 (2)

 

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

COD/N3M.

CE

0 (3)

 

 

TAC

0 (3)

 

 


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 2J3KL

WIT/N2J3KL

CE

0 (4)

 

 

TAC

0 (4)

 

 


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

WIT/N3NO.

CE

0 (5)

 

 

TAC

0 (5)

 

 


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

PLA/N3M.

CE

0 (6)

 

 

TAC

0 (6)

 

 


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

PLA/N3LNO.

CE

0 (7)

 

 

TAC

0 (7)

 

 


Specie:

Totano

Ilex illecebrosus

Zona:

NAFO sottozone 3 e 4

SQI/N34.

Estonia

128 (9)

 

 

Lettonia

128 (9)

 

 

Lituania

128 (9)

 

 

Polonia

227 (9)

 

 

CE

 (8)  (9)

 

 

TAC

34 000

 

 


Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

YEL/N3LNO.

Estonia

 (11)  (12)

 

 

Lettonia

 (11)  (12)

 

 

Lituania

 (11)  (12)

 

 

Polonia

 (11)  (12)

 

 

CE

290 (10)

 

 

TAC

14 500

 

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

CAP/N3NO.

CE

0 (13)

 

 

TAC

0 (13)

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3L (14)

PRA/N3L.

Estonia

144 (15)

 

 

Lettonia

144 (15)

 

 

Lituania

144 (15)

 

 

Polonia

144 (15)

 

 

CE

144 (15)  (16)

 

 

TAC

13 000

 

 


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (17)

PRA/N3M.

TAC

 (18)

 

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

GHL/N3LMNO

Estonia

 (19)  (20)

 

 

Germania

408

 

 

Lettonia

 (19)  (20)

 

 

Lituania

 (19)  (20)

 

 

Polonia

 (19)  (20)

 

 

Spagna

5 482

 

 

Portogallo

2 313

 

 

CE

8 203

 

 

TAC

14 820

 

 


Specie:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

RED/N3M.

Estonia

1 571 (21)

 

 

Germania

513 (21)

 

 

Spagna

233 (21)

 

 

Lettonia

1 571 (21)

 

 

Lituania

1 571 (21)

 

 

Portogallo

2 354 (21)

 

 

CE

7 813 (21)  (22)

 

 

Polonia

124 (21)  (23)  (24)

 

 

TAC

5 000 (21)

 

 


Specie:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

RED/N3LN.

CE

0 (25)

 

 

TAC

0 (25)

 

 


Specie:

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona 2, divisioni IF e 3K della NAFO

RED/N1F3K.

Estonia

 (26)

 

 

Lettonia

 (26)

 

 

Lituania

 (26)

 

 

TAC

32 500

 

 


(1)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

(2)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

(3)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

(4)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

(5)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

(6)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

(7)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

(8)  Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

(9)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre.

(10)  Tutti gli Stati membri salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia e solo come catture accessorie. La pesca sarà interrotta non appena prelevato l'intero contingente.

(11)  Un totale di 73 t è disponibile per i pescherecci di tali nuovi Stati membri e solo come catture necessarie.

(12)  Le autorità competenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, l'intenzione di entrare nella zona della NAFO e di pescare nell'ambito del contingente in questione conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate dai pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore.

(13)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

(14)  Non inclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate

Punto N.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°20′0

46°40′0

2

47°20′0

46°30′0

3

46°00′0

46°30′0

4

46°00′0

46°40′0

(15)  Da pescare dal 1o gennaio al 31 marzo, dal 1o luglio al 14 settembre e dal 1o dicembre al 31 dicembre.

(16)  Tutti gli Stati membri salvo l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

(17)  I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°20′0

46°40′0

2

47°20′0

46°30′0

3

46°00′0

46°30′0

4

46°00′0

46°40′0

I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4).

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2004 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.

Latitudine N

Longitudine O

1

47°55′0

45°00′0

2

47°30′0

44°15′0

3

46°55′0

44°15′0

4

46°35′0

44°30′0

5

46°35′0

45°40′0

6

47°30′0

45°40′0

7

47°55′0

45°00′0

(18)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica.

Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:

Stato membro

Numero massimodi navi

Numero massimodi giorni di pesca

Danimarca

2

131

Estonia

8

1 667

Spagna

10

257

Lettonia

4

490

Lituania

7

579

Polonia

1

100

Portogallo

1

69

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area definita alla precedente nota (1).

(19)  Un totale di 985 t è disponibile per i pescherecci di tali nuovi Stati membri.

(20)  Le autorità competenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, l'intenzione di un peschereccio in possesso di un permesso speciale ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 di pescare nell'ambito di altri contingenti di ippoglosso nero, conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate da tali pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore.

(21)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

(22)  Fino alla data di adesione dei nuovi Stati membri, il contingente CE è di 3 100 tonnellate.

(23)  Può essere pescato nell'ambito di un contingente totale di 124 t.

(24)  Le autorità competenti della Polonia comunicano al segretario esecutivo della NAFO, almeno 48 ore prima dell'ingresso dei loro pescherecci nella zona NAFO, la loro intenzione di entrare nella zona della NAFO e di pescare nell'ambito del contingente in questione conformemente alle norme della NAFO. Le catture effettuate dai pescherecci nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO a intervalli di 48 ore.

(25)  È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 28.

(26)  Da prelevare nell'ambito di un contingente totale di 7 500 t in comune con Canada, Cuba, Francia (St Pierre et Miquelon), Giappone, Corea, Ucraina e USA.

ALLEGATO IE

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo

BFT/AE045W

Cipro

 (1)

 

 

Grecia

326

 

 

Spagna

6 317

 

 

Francia

6 233

 

 

Italia

4 920

 

 

Malta

 (1)

 

 

Portogallo

594

 

 

Tutti gli Stati membri

60 (2)

 

 

CE

18 450

 

 

TAC

32 000

 

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N

SWO/AN05N

Spagna

5 682,4

 

 

Portogallo

1 010,4

 

 

Tutti gli Stati membri

148,5 (3)

 

 

CE

6 841,3

 

 

TAC

14 000

 

 


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N

SWO/AS05N

Spagna

5 488,5

 

 

Portogallo

361,5

 

 

CE

5 850

 

 

TAC

15 776

 

 


Specie:

Alalunga

Germo alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N

ALB/AN05N

Irlanda

5 216,1 (4)  (6)

 

 

Spagna

26 649,1 (4)  (6)

 

 

Francia

6 909,1 (4)  (6)

 

 

Regno Unito

402,1 (4)  (6)

 

 

Portogallo

1 953,1 (4)  (6)

 

 

CE

41 129,5 (4)  (5)

 

 

TAC

34 500

 

 


Specie:

Alalunga australe

Germo alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N

ALB/AS05N

Spagna

1 216,6

 

 

Francia

223,6

 

 

Portogallo

474,5

 

 

CE

1 914,7

 

 

TAC

29 200

 

 


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

BET/ATLANT

Spagna

18 838,2

 

 

Francia

8 177

 

 

Portogallo

8 922

 

 

CE

35 937,2

 

 

TAC

Catture medie 1 991-1 992

 

 


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

BUM/ATLANT

CE

103

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus alba

Zona:

Oceano Atlantico

WHM/ATLANT

CE

46,5

 

 

TAC

Non pertinente

 

 


(1)  Cipro e Malta possono pescare nell'ambito della quota ICCAT «Altri» conformemente alle tavole di concordanza ICCAT adottate nella riunione annuale del 2003.

(2)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(3)  Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(4)  È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti.

(5)  Il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.

(6)  Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro

Numero massimo di pescherecci

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

CE

1 253

ALLEGATO IF

ANTARTICO

Zona della CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la parte spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Chaenocephalus aceratus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

SSI/F483.

TAC

2 200 (1)

 

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

LIC/F5852.

TAC

150 (2)

 

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 48.3 Antartico

ANI/F483.

TAC

2 887 (3)

 

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico (5)

ANI/F5852.

TAC

292 (4)

 

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.3 Antartico

TOP/F483.

TAC

4 420 (6)  (7)

 

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.4 Antartico

TOP/F484.

TAC

28 (8)  (9)

 

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

TOP/F5852.

TAC

2 873 (10)  (11)

 

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 48

KRI/F48.

TAC

4 000 000 (12)

 

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.1 Antartico

KRI/F5841.

TAC

440 000 (13)

 

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.2 Antartico

KRI/F5842.

TAC

450 000 (14)

 

 


Specie:

Nototena

Gobionotothen gibberifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

NOG/F483.

TAC

1 470 (15)

 

 


Specie:

Nototena

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

NOS/F483.

TAC

300 (16)

 

 


Specie:

Nototena

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

NOS/F5852.

TAC

80 (17)

 

 


Specie:

Nototena

Notothenia rossii

Zona:

FAO 48.3 Antartico

NOR/F483.

TAC

300 (18)

 

 


Specie:

Granchio di mare

Paralomis spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

PAI/F483.

TAC

1 600 (19)

 

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthus georgianus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

SGI/F483.

TAC

300 (20)

 

 


Specie:

Granatiere

Macrourus spp.

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

GRV/F5852.

TAC

360 (21)

 

 


Specie:

Altre specie

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

OTH/F5852.

TAC

50 (22)

 

 


Specie:

Razze

Rajae

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

SRX/F5852.

TAC

120 (23)  (24)

 

 


Specie:

Calamaro

Martialia hyadesi

Zona:

FAO 48.3 Antartico

SQS/F483.

TAC

2 500 (25)

 

 


(1)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(2)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(3)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004. La pesca di questo stock nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio 2004 deve essere limitata a 722 tonnellate.

(4)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

(5)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

a)

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′S;

b)

procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E;

c)

procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′S e del meridiano di longitudine 76°E;

d)

procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52°S;

e)

procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30′E; e

f)

procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(6)  Il presente TAC è applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2004 e per la pesca con nasse dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

(7)  Incluse 221 tonnellate di razze e 221 tonnellate di Macrorus spp. come catture accessorie.

(8)  Da pescarsi esclusivamente con palangari.

(9)  Questo TAC è applicabile durante la campagna di pesca, definita come quella effettuata nella sottozona 48.3, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.4, o come quella che ha termine al raggiungimento dei limiti di cattura di Dissostichus eleginoides nella sottozona 48.3, quale sopraspecificata, a seconda di quale di queste possibilità si verifichi per prima.

(10)  Il presente TAC è applicabile alla pesca al traino nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 31 novembre 2004 e alla pesca con palangari dal 1o maggio al 31 agosto 2004.

(11)  Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79°20′E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale parallelo (cfr. allegato XV).

(12)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Sottozona 48.1 (KRI/F481.)

1 008 000

Sottozona 48.2 (KRI/F482.)

1 104 000

Sottozona 48.3 (KRI/F483.)

1 056 000

Sottozona 484 (KRI/F484.)

832 000

(13)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/F5841W)

277 000

Divisione 58.4.1 a est di 115° E KRI/F5841E)

163 000

(14)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

(15)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(16)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(17)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(18)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(19)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

(20)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(21)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(22)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(23)  TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

(24)  Per gli scopi di questa TAC le due razze devono essere considerate come un'unica specie.

(25)  Il presente TAC è applicabile nel periodo dal 1o dicembre 2003 al 30 novembre 2004.


ALLEGATO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2004 DI ARINGHE DA SBARCARE SENZA CERNITA PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO (IN TONNELLATE DI PESO VIVO)

Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 3 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

Specie:

Aringa (1)

Clupea harengus

Zona:

Skagerrak e Kattegat

HER/03A-BC

Danimarca

17 950

 

 

Germania

160

 

 

Svezia

2 890

 

 

CE

21 000

 

 

TAC

21 000 (2)

 

 


Specie:

Aringa (3)

Clupea harengus

Zona:

IIa (acque comunitarie), mare del Nord, VIId

HER/2A47DX

Belgio

189

 

 

Danimarca

36 377

 

 

Germania

189

 

 

Francia

189

 

 

Paesi Bassi

189

 

 

Svezia

178

 

 

Regno Unito

691

 

 

CE

38 000

 

 

TAC

38 000 (4)

 

 


(1)  Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.

(2)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(3)  Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.

(4)  TAC provvisorio, in attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.


ALLEGATO III

MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD

1.

Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di cui all'allegato II. Tali misure comprendono segnatamente:

programmi speciali di controllo e di ispezione,

piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, se necessario quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati,

controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare,

se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame.

2.

Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento.

3.

Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti.

4.

La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe in tutti i tipi di pesca.

5.

Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I.

6.

Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette zone, tengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato II. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano in tali condizioni non possono essere messe in vendita per il consumo umano.


ALLEGATO IV

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

1.   Tipo di attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico

1.1.   Reti da traino

1.1.1.   Senza finestre di fuga

Sono vietate le reti da traino senza finestra di fuga.

1.1.2.   Con finestre di fuga

In deroga alle disposizioni sui dispositivi speciali di selettività di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98, si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.

1.2.   Reti da imbrocco

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 110 mm.

Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 metri.

Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva superiore a 12 metri.

Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui esse vengono immesse per la prima volta nell'acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo del peschereccio.

2.   Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 88/98 non può essere tenuto a bordo il merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso regolamento, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi bianchi non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi bianchi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

Le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % qualora la pesca interessi specie diverse dall'aringa e dallo spratto e sia effettuata con reti da traino e sciabiche danesi diverse da quelle di cui al punto 1.1.2.

3.   Taglia minima per il merluzzo bianco

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 38 cm.

4.   Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico

La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Baltico, nei Belts e nel Sound dal 1o giugno al 31 agosto 2004 incluso.

5.   Chiusura della zona al largo di Bornholm

La pesca è proibita dal 15 maggio al 31 agosto 2004 nella zona al largo di Bornholm, nella zona di mare definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

55° 30′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est

55° 30′ latitudine nord e 16° 30′ longitudine est

55° 00′ latitudine nord e 16° 30′ longitudine est

55° 00′ latitudine nord e 16° 00′ longitudine est

55° 15′ latitudine nord e 16° 00′ longitudine est

55° 15′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est

55° 30′ latitudine nord e 15° 30′ longitudine est

6.   Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat

In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98, nel 2004 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis);

b)

è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine (Argentina spp.);

c)

nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 30 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

d)

nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 60 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

e)

nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis) con reti aventi maglie di 35-69 mm, le catture accessorie non devono superare il 50 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice;

f)

nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) ed e) con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 90 mm, le catture accessorie non devono superare il 10 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

7.   Zona di protezione dell'eglefino di Rockall

Tutti i tipi di pesca, eccetto quello con palangari, sono vietati nelle acque comunitarie e internazionali delimitate dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine

Longitudine

1

57°00′N

15°00′O

2

57°00′N

14°00′O

3

56°30′N

14°00′O

4

56°30′N

15°00′O

8.   Pesca dell'aringa nella zona IIa (acque comunitarie)

La pesca con attrezzi trainati con maglie di dimensioni inferiori a 54 mm o con ciancioli nella zona IIa (acque comunitarie) è consentita unicamente tra il 1o marzo e il 15 maggio.

9.   Misure tecniche di conservazione in Mediterraneo

La pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare temporaneamente nel 2004.

10.   Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli

È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e da una linea che unisce in sequenza le seguenti coordinate:

la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55°30′N,

latitudine 55°30′N, longitudine 1°00′O,

latitudine 58°00′N, longitudine 1°00′O,

latitudine 58°00′N, longitudine 2°00′O,

la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O,

la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O.

Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerelli nella zona e degli effetti della chiusura.

11.   Disposizioni specifiche per il golfo di Riga

11.1.   Permesso speciale di pesca

1.

Per esercitare le attività di pesca nel golfo di Riga, le navi devono avere un permesso speciale di pesca rilasciato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

2.

Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente al paragrafo 1 siano inseriti in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione interno che gli Stati membri forniscono alla Commissione.

I pescherecci inseriti in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

la potenza motrice totale (kW) dei pescherecci compresi in ciascun elenco negli elenchi non deve superare quella constatata nel periodo 2000-2001 nel golfo di Riga;

b)

la loro potenza motrice non deve superare in alcun momento, 221 chilowatt (kW).

11.2.   Sostituzione di pescherecci o di motori

1.

Un peschereccio che figura nell'elenco di cui al punto 11.1.2, può essere sostituito da un altro o da altri pescherecci purché:

a)

a sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 11.1.2, lettera a) per tale Stato membro, e

b)

la potenza motrice di un peschereccio di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW.

2.

Un motore di un qualsiasi peschereccio figurante nell'elenco di cui al punto 11.1.2 può essere sostituito purché:

a)

la potenza del motore di sostituzione non sia superiore in alcun momento a 221 kW, e

b)

la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 11.1.2, lettera a) per tale Stato membro.

12.   Procedure di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

12.1.

Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da pescherecci comunitari e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

per le aringhe, nelle sottosezioni CIEM I, II e nelle divisioni III a Nord, IV, Vb, VI e VII b, c, d,

per gli sgombri e i sugarelli, nella sottosezione CIEM IIa e nelle divisioni III a, b, d, IV, VI e VII.

12.2.

Gli sbarchi di cui al punto 12.1 sono consentiti solo nei porti designati.

12.3.

Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione anteriormente al 15 gennaio 2004 l'elenco dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e, entro i 30 giorni successivi, le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 12.1 nell'ambito di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l'elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

12.4.

Il comandante di un peschereccio di cui al punto 12.1 comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato:

a)

il porto in cui intende entrare,

b)

l'ora di arrivo prevista nel porto,

c)

i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l'autorizzazione.

12.5.

In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di un peschereccio presenta immediatamente, all'arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall'autorità competente presso il porto di sbarco.

I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 12.4 c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari al 7 %.

12.6.

Tutti gli acquirenti di pesce fresco dovranno pesare tutti i quantitativi ricevuti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, detenuto in celle frigorifere, portato via dal porto di sbarco o rivenduto.

Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93, l'acquirente o l'impresa di trasformazione dei quantitativi sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della ricevuta, o un documento equivalente, come indicato all'articolo 22, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1). Tale ricevuta o documento deve contenere tutte le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 e deve essere presentata su richiesta o entro 48 ore dal completamento della pesatura.

12.7.

Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono pesare i quantitativi sbarcati prima che il pesce sia trasformato, detenuto in celle frigorifere, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso dei quantitativi sbarcati.

In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Entro il 31 gennaio 2004 gli Stati membri devono notificare alla Commissione la loro metodologia di campionamento, che deve essere approvata dalla Commissione.

12.8.

Le autorità competenti di uno Stato membro devono provvedere affinché il pesce venga pesato in presenza di un ispettore.

13.   Restrizioni alla pesca del merluzzo bianco all'ovest della Scozia

Fino al 31 dicembre 2004 è proibita ogni attività di pesca nella zona ottenuta congiungendo successivamente con linee dirette le seguenti coordinate geografiche:

 

59°05′N, 06°45′O

 

59°30′N, 06°00′O

 

59°40′N, 05°00′O

 

60°00′N, 04°00′O

 

59°30′N, 04°00′O

 

59°05′N, 06°45′O

14.   Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all'uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati nello Skagerrak e nel Kattegat

In deroga alle disposizioni sugli attrezzi trainati nello Skagerrak e nel Kattegat, di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98, a decorrere dal 1o marzo 2004 si applicano le disposizioni dell'appendice 2 del presente allegato.

15.   Ciancioli nell'Oceano Pacifico orientale [zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)]

La pesca con pescherecci a ciancioli del tonno albacora (Thunnus albacora), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1o agosto all'11 settembre 2004 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

 

le coste americane del Pacifico,

 

la longitudine 150° O,

 

la latitudine 40° N,

 

la latitudine 40° S.

A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i pescherecci a ciancioli per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della commissione interamericana per il tonno tropicale terranno a bordo tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Questa disposizione non si applica tuttavia all'ultima retata di una bordata.

I pescherecci a ciancioli rilasceranno rapidamente e, per quanto possibile, indenni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i mahi-mahi e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono incoraggiati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è accerchiata o è rimasta impigliata:

 

se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo;

 

se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;

 

se una tartaruga è issata a bordo del peschereccio, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;

 

è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare.

16.   Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda

Le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 si applicano temporaneamente nel 2004.

17.   Condizioni speciali per la pesca dell'eglefino nel Mare del Nord

a)

Ai fini di questo punto, «per zona di protezione del merluzzo bianco» si intende la parte delle divisioni CIEM IV, compresa nei seguenti rettangoli CIEM, situata a oltre 12 miglia marine dalle linee di base costiere:

49E6, 48E6, 47E6, 46E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 49E8, 51E9, 50E9, 49E9, 48E9, 47E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 51F1, 50F1, 49F1, 50F2, 49F2, 46F3, 45F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38F9, 37F9, 37F0, 46E8, 45E8, 47E9, 46E9, 45E9, 44E9, 47F0, 46F0, 45F0, 44F0, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1

b)

I pescherecci ai quali uno Stato membro ha rilasciato un permesso di pesca speciale per la pesca selettiva dell'eglefino conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 devono soddisfare le seguenti condizioni:

i.

comunicare alle autorità nazionali il luogo e l'ora in cui gli sbarchi di pesce saranno effettuati almeno quattro ore prima di ogni sbarco tranne nel caso in cui gli sbarchi siano effettuati entro i periodi specificati dallo Stato membro;

ii.

effettuare tali sbarchi esclusivamente nei porti che saranno designati dallo Stato membro di bandiera;

iii.

presentare la/le pagina/e pertinente/i del giornale di bordo alle autorità nazionali prima di iniziare lo sbarco delle catture detenute a bordo;

iv.

non sbarcare il pesce detenuto a bordo prima di avere ottenuto la relativa autorizzazione dalle autorità nazionali competenti;

v.

detenere a bordo non oltre il 5 % del merluzzo bianco quale percentuale in peso vivo degli organismi marini presenti sul peschereccio;

vi.

non trasbordare pesce in mare;

vii.

pescare esclusivamente al di fuori della zona di protezione del merluzzo bianco;

viii.

non transitare all'interno della zona di protezione del merluzzo bianco a meno che gli attrezzi di pesca a bordo non siano correttamente fissati;

ix.

non tenere a bordo o utilizzare reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.

c)

I permessi di pesca speciali di cui alla lettera b) non sono rilasciati per un periodo superiore a tre mesi.

d)

Non sono rilasciati permessi di pesca speciali con validità nell'arco dei tre mesi successivi alla data di scadenza di un precedente permesso di pesca speciale detenuto dallo stesso peschereccio se si è verificata una delle seguenti circostanze durante il periodo di validità del permesso:

i.

all'atto dell'ispezione da parte del servizio nazionale di ispezione della pesca, è constatata la presenza a bordo del peschereccio di oltre il 5 % di merluzzo bianco, misurato in peso vivo quale percentuale di tutto il pesce a bordo del peschereccio;

ii.

il peschereccio non fornisce un rapporto SCP o, in caso di mancato funzionamento del sistema SCP, un rapporto di posizione manuale, o fornisce un falso rapporto di posizione;

iii.

all'atto dell'ispezione di uno sbarco da parte del servizio nazionale di ispezione della pesca, è accertato che il peschereccio ha sbarcato o detenuto a bordo oltre il 10 % in più di pesce di qualsiasi specie (in peso vivo) rispetto al quantitativo della specie in questione dichiarato nella/nelle pagina/e del giornale di bordo presentato ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iii;

iv.

un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che un peschereccio sta procedendo al trasbordo di pesce su un altro peschereccio in mare;

v.

un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che un peschereccio sta sbarcando pesce senza aver ottenuto la relativa autorizzazione ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iv;

vi.

un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che il peschereccio si trova all'interno della zona di protezione del merluzzo bianco mentre i suoi attrezzi non sono legati e riposti;

vii.

all'atto dell'ispezione da parte di un servizio nazionale di ispezione della pesca, è accertata l'inosservanza da parte del peschereccio delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio n. 850/98;

viii.

un servizio nazionale di ispezione della pesca constata che il peschereccio sta sbarcando pesce senza avere precedentemente presentato la/le pagina/e del giornale di bordo ai sensi del paragrafo 17, lettera b), punto iii.


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

Allegato IV, appendice 1

Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA»

Finestra a maglie quadrate di 110 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.

Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino

Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.

È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1).

Collocazione della finestra

La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2).

Dimensioni della finestra

La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3).

La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.

Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 110 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.

Altre caratteristiche

Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a, 4b e 4c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.

Image

Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione.

Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in pescherecci di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

Image

La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola.

Image

È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura 3), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 − 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).

Image

Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie

Image

Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga

Image

Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra

Allegato IV, appendice 2

Attrezzi trainati: Skagerrak e Kattegat

Larghezze delle maglie, specie bersaglio e percentuali di catture applicabili all'uso di maglie di dimensioni uniche in attrezzi trainati

Specie

Dimensioni delle maglie (millimetri)

<16

16-31

32-69

70-89 (5)

≥90

Percentuale minima di specie bersaglio

50 %

50 %

20 %

50 %

20 %

30 %

Nessuna,

Cicerelli (Ammodytidae) (3)

x

x

x

x

x

x

x

Cicerelli (Ammodytidae) (4)

 

x

 

x

x

x

x

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

 

x

 

x

x

x

x

Melù (Micromesistius poutassou)

 

x

 

x

x

x

x

Tracina drago (Trachinus draco) (1)

 

x

 

x

x

x

x

Molluschi (eccetto Sepia) (1)

 

x

 

x

x

x

x

Aguglia (Belone belone) (1)

 

x

 

x

x

x

x

Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1)

 

x

 

x

x

x

x

Argentine (Argentina spp.)

 

x

 

x

x

x

x

Spratto (Sprattus sprattus)

 

x

 

x

x

x

x

Anguilla (Anguilla, anguilla)

 

 

x

x

x

x

x

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)

 

 

x

x

x

x

x

Sgombro (Scomber spp.)

 

 

 

x

 

x

x

Sugarello (Trachurus spp.)

 

 

 

x

 

x

x

Aringa (Clupea harengus)

 

 

 

x

 

x

x

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

 

 

 

 

x

x

x

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)

 

 

 

 

x

x

x

Merlano (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

x

x

Scampo (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

x

x

Tutti gli altri organismi marini

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base.

(2)  4 miglia al di fuori dalle linee di base.

(3)  Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.

(4)  Dal 1o novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.

(5)  Quando si usano maglie di queste dimensioni dopo il 1o marzo 2004, il sacco e l'avansacco devono essere costituiti da pezze a maglie quadrate.


ALLEGATO V

LIMITAZIONE PROVVISORIA DELLO SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO, L'ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK ITTICI

Disposizioni generali

1.

Ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

2.

Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

a)

Kattegat (divisione CIEM IIIa sud);

Skagerrak e Mare del Nord (divisioni CIEM IV a,b,c, IIIa nord e IIa CE);

Scozia occidentale (divisione CIEM VIa);

Manica orientale (divisione CIEM VIId) e

Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa).

b)

Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con appropriati sistemi di controllo, si applica la seguente definizione dell'area della Scozia occidentale, divisione CIEM VIa:

la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:

 

60°00′N, 04°00′O

 

59°45′N, 05°00′O

 

59°30′N, 06°00′O

 

59°00′N, 07°00′O

 

58°30′N, 08°00′O

 

58°00′N, 08°00′O

 

58°00′N, 08°30′O

 

56°00′N, 08°30′O

 

56°00′N, 09°00′O

 

55°00′N, 09°00′O

 

55°00′N, 10°00′O

 

54°30′N, 10°00′O.

3.

Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona e fuori dal porto»:

a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; o

b)

qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all'interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione i mezzi di sorveglianza delle attività dei pescherecci che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alle lettera b).

4.

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm;

b)

sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

c)

reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;

d)

palangari demersali;

e)

reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm, ad eccezione delle sfogliare aventi maglie di dimensioni tra 80 mm e 99 mm;

f)

reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm;

Sforzo di pesca

5.

Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

6.

a)

Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui un peschereccio può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca

Zona di cui al punto

Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto

4a

4b

4c

4d

4e

4f

2a.

Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda

10

14

14

17

22

20

b)

Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. Prima dell'inizio di qualsiasi periodo cumulato gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di cumulare periodi di gestione.

c)

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando le informazioni relative ai programmi di disarmo da essi completati.

Sulla base di tale domanda, e previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione può modificare il numero di giorni previsti per lo Stato membro in questione alla lettera a).

d)

Gli Stati membri possono concedere ai pescherecci deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.

Gli Stati membri che assegnano i giorni aggiuntivi di cui sopra notificano alla Commissione i dati dei pescherecci che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell'assegnazione dei giorni aggiuntivi.

Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

Zona di cui al punto 2

Attrezzi di cui al punto 4

Attività comprovata del peschereccio nel 2002 (1)

Giorni

2(a)

4(a) e 4 (e)

Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

nessuna limitazione di giorni

2(a)

4(a)

Meno del 5 % di merluzzo bianco

100 — 120 mm fino a 14

oltre 120 mm fino a 15

2(a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud) Mare del Nord

4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm

Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

fino a 16 giorni

2(a) Manica orientale divisione CIEM VII d

4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm

pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m con sbarchi di specie non regolamentate pari a oltre il 35 % e assenti dal porto per non più di 24 ore (2)

Fino a 20 giorni

Qualora a un peschereccio sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da esso comprovata, detto peschereccio non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II. Se un peschereccio non soddisfa tale condizione, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

e)

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può concedere una deroga a titolo della prima riga della tabella II per la pesca del merluzzo carbonaro senza che sia necessaria un'attività di pesca comprovata negli anni precedenti inferiore al 5 % per cattura. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i dati sui pescherecci che ne beneficerebbero, comprovando il contingente detenuto e l'attività prevista. La richiesta è presentata alla Commissione almeno 4 settimane anteriormente all'inizio del primo periodo di gestione nel quale si intendono assegnare i giorni.

Un peschereccio al quale sono stati assegnati giorni aggiuntivi ai sensi della presente disposizione non può in nessun momento detenere a bordo più del 5 % di ciascuna delle seguenti specie: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare.

Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza della condizione succitata. Se un peschereccio non osserva tale condizione, non avrà più diritto, con effetto immediato, ai giorni supplementari.

f)

In considerazione della chiusura della zona del Mare d'Irlanda ai fini della protezione dello stock di riproduzione e della prevista riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco, i pescherecci dei raggruppamenti di attrezzi da pesca 4a e 4b che trascorrono più della metà dei giorni loro assegnati in un determinato periodo di gestione esercitando attività di pesca nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) avranno a disposizione due giorni supplementari.

a)

Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui un peschereccio può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

Tabella I — Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca

Zona di cui al punto

Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto

4a

4b

4c

4d

4e

4f

2a.

Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda

10

14

14

17

22

20

b)

Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. Prima dell'inizio di qualsiasi periodo cumulato gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di cumulare periodi di gestione.

c)

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando le informazioni relative ai programmi di disarmo da essi completati.

Sulla base di tale domanda, e previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione può modificare il numero di giorni previsti per lo Stato membro in questione alla lettera a).

d)

Gli Stati membri possono concedere ai pescherecci deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.

Gli Stati membri che assegnano i giorni aggiuntivi di cui sopra notificano alla Commissione i dati dei pescherecci che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell'assegnazione dei giorni aggiuntivi.

Tabella II — Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

Zona di cui al punto 2

Attrezzi di cui al punto 4

Attività comprovata del peschereccio nel 2002 (1)

Giorni

2(a)

4(a) e 4 (e)

Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

nessuna limitazione di giorni

2(a)

4(a)

Meno del 5 % di merluzzo bianco

100 — 120 mm fino a 14

oltre 120 mm fino a 15

2(a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud) Mare del Nord

4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm

Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

fino a 16 giorni

2(a) Manica orientale divisione CIEM VII d

4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm

pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m con sbarchi di specie non regolamentate pari a oltre il 35 % e assenti dal porto per non più di 24 ore (2)

Fino a 20 giorni

Qualora a un peschereccio sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da esso comprovata, detto peschereccio non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II. Se un peschereccio non soddisfa tale condizione, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

e)

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può concedere una deroga a titolo della prima riga della tabella II per la pesca del merluzzo carbonaro senza che sia necessaria un'attività di pesca comprovata negli anni precedenti inferiore al 5 % per cattura. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i dati sui pescherecci che ne beneficerebbero, comprovando il contingente detenuto e l'attività prevista. La richiesta è presentata alla Commissione almeno 4 settimane anteriormente all'inizio del primo periodo di gestione nel quale si intendono assegnare i giorni.

Un peschereccio al quale sono stati assegnati giorni aggiuntivi ai sensi della presente disposizione non può in nessun momento detenere a bordo più del 5 % di ciascuna delle seguenti specie: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare.

Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza della condizione succitata. Se un peschereccio non osserva tale condizione, non avrà più diritto, con effetto immediato, ai giorni supplementari.

f)

In considerazione della chiusura della zona del Mare d'Irlanda ai fini della protezione dello stock di riproduzione e della prevista riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco, i pescherecci dei raggruppamenti di attrezzi da pesca 4a e 4b che trascorrono più della metà dei giorni loro assegnati in un determinato periodo di gestione esercitando attività di pesca nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VII a) avranno a disposizione due giorni supplementari.

7.

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non sarà effettuata il peschereccio non potrà esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2.

Quando il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica l'uso di due dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non è superiore alla metà della somma dei giorni cui il peschereccio è ammissibile per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella I.

L'uso di due attrezzi è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:

Nel corso di una determinata uscita in mare il peschereccio può detenere a bordo un unico attrezzo da pesca;

Prima di ogni uscita in mare il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo.

Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l'osservanza delle due condizioni succitate. Se un peschereccio non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzato, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca.

8.

Un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.

9.

a)

In un qualsiasi periodo di gestione, un peschereccio che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione.

b)

In un qualsiasi periodo di gestione un peschereccio può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

a)

In un qualsiasi periodo di gestione, un peschereccio che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione.

b)

In un qualsiasi periodo di gestione un peschereccio può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

10.

a)

Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un altro dei suoi pescherecci per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da un peschereccio moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dal peschereccio cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. La potenza motrice installata in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nello schedario comunitario delle navi da pesca.

b)

Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, del peschereccio cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate del peschereccio cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio.

c)

Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra pescherecci che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione.

d)

Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dai pescherecci che beneficiano dell'assegnazione di cui ai punti 6d), 6e) e 7.

e)

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

a)

Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un altro dei suoi pescherecci per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da un peschereccio moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dal peschereccio cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. La potenza motrice installata in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nello schedario comunitario delle navi da pesca.

b)

Il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, del peschereccio cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate del peschereccio cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio.

c)

Il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra pescherecci che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione.

d)

Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dai pescherecci che beneficiano dell'assegnazione di cui ai punti 6d), 6e) e 7.

e)

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

11.

Un peschereccio che non abbia un'attività comprovata di pesca in una delle zone di cui al punto 2 può transitare in dette zone purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detto peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

12.

Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a un suo peschereccio che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2001, 2002 o 2003 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Controllo, ispezione e sorveglianza

13.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19ter, quater, quinquies, sexies e undicies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2.

14.

Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 13 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

15.

Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante, prima di ogni ingresso nel porto di uno Stato membro e dopo essere stato presente in una delle zone di cui alla tabella III e con a bordo un quantitativo di una qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella, comunica, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto, alle autorità competenti di tale Stato membro:

il nome del porto,

l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto,

i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie per la quale sono presenti a bordo più di 50 kg.

16.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato uno sbarco che richiede una notifica preliminare possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

Tabella III — Volumi degli sbarchi espressi in tonnellate per zona e specie soggette a condizioni speciali

Zona definita al punto:

Volume delle specie in tonnellate

Merluzzo bianco

PN

DP

2a.

Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d'Irlanda

1

2

PN

— Previa notifica di cui al punto 16.

DP

— Porto designato di cui al punto 17.

17.

Un peschereccio che ha operato nella zona di cui alla tabella III al di fuori del porto designato non può sbarcare un quantitativo di qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella (sotto DP).

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie o stock di cui all'articolo 12 del presente regolamento per ogni singolo sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

18.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 (5) del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 13, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo.

19.

È vietato detenere a bordo di un peschereccio, quale che sia il contenitore, quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti merluzzo bianco devono essere conservate separate da altri contenitori.

20.

Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescato in una delle zone di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato ai sensi del punto 17, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

21.

In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di una qualsiasi delle specie di cui all'articolo 12 del presente regolamento trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati delle specie in questione. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica.

22.

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.


(1)  verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.

(2)  Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004.

(3)  verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.

(4)  Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004.

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).


ALLEGATO VI

SFORZO DI PESCA PER I PESCHERECCI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NEL MARE DEL NORD E NELLO SKAGERRAK

1.

Tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004, le condizioni di cui al presente allegato si applicano ai pescherecci della Comunità che pescano nel Mare del Nord e nello Skagerrak con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm.

2.

Ai fini del presente allegato si intende per «giornata fuori dal porto»:

a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo;

b)

qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi.

3.

Entro il 1o marzo 2004, ogni Stato membro istituisce una base dati contenente per quanto riguarda il Mare del Nord e lo Skagerrak negli anni 2001, 2002 e 2003 e per ogni peschereccio battente la sua bandiera o immatricolato nella Comunità, che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm le seguenti informazioni:

a)

il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

b)

la potenza motrice installata del peschereccio espressa in chilowatt, misurata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (1);

c)

il numero di giornate fuori dal porto in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

d)

i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice installata in chilowatt.

4.

Ogni Stato membro calcola i seguenti aspetti:

a)

i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorno calcolati al punto 3, lettera d);

b)

la media dei chilowatt-giorni per il periodo 2001-2003.

5.

Ogni Stato membro garantisce che il numero di chilowatt-giorni nel 2004 per i pescherecci battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità non superi quello del 2003, come calcolato al punto 4, lettera a).

6.

Il numero massimo di chilowatt-giorni di cui al punto 5 viene riesaminato dalla Commissione quanto prima e al più tardi entro il 15 giugno 2004, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003, in conformità delle seguenti norme:

a)

se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia pari o superiore a 500 000 milioni di esemplari a età 0, non sarà applicata nessuna limitazione di chilowatt-giorni per il resto del 2004;

b)

se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia compresa tra 300 000 000 e 500 000 000 esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a);

c)

se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2003 sia inferiore a 300 000 000 esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà proibita per il resto del 2004. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano per le attività di pesca a fini di controllo.


(1)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).


ALLEGATO VII

PARTE I

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento

Acque norvegesi (1) e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62°00′ N

75

55

Acque estoni (2)

Merluzzo bianco, aringa salmone e spratto

250

70

Acque delle isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer

26

13

Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28′ N e ad est di 6°30′ O

8

4

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20′ N e 62°00′N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

26

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30′ N e ad ovest di 9°00′ O, nella zona tra 7°00′ O e 9°00′ O a sud di 60°30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30′ N, 7°00′ O e 60°00′ N, 6°00′ O.

70

20

Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

70

22

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».

34

20

Pesca con il palangaro

10

6

Pesca dello sgombro

12

12

Pesca dell'aringa a nord di 62°N

21

21

Islanda

Tutte le attività di pesca

18

5

Acque lettoni (2)

Pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto

130

38

Pesca del salmone

40

15

Acque lituane (2)

Tutte le attività di pesca

300

60

Acque della Federazione russa

Tutte le attività di pesca

pm

pm

Pesca del merluzzo bianco

pm

pm

Pesca dello spratto

pm

pm

PARTE II

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento

Norvegia (3)

Aringa, a nord di 62°00′ N

18

18

Estonia (4)

Aringa, salmone, spratto

106

63

Merluzzo bianco

30

15

Isole Færøer

Sgombro, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe,f;h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56° 30′ N)

14

14

Aringa a nord di 62°00′ N

21

21

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30′ N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

15

15

Molva e brosmio

20

10

Melù, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)

3

3

Lettonia (4)

Merluzzo bianco, aringa, spratto, IIId

90

45

Salmone, IIId

4

2

Lituania (4)

Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIId

70

40 (5)

Aringa, spratto, IIId (navi frigorifere e da trasporto)

5

4

Federazione russa

Aringa, IIId (acque della Svezia)

pm

pm

Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)

pm

pm

Barbados

Mazzancolle  (6) (acque della Guiana francese)

5

pm (7)

Lutiani (8) (acque della Guiana francese)

5

pm

Guiana

Mazzancolle  (4) (acque della Guiana francese)

pm

pm (4)

Suriname

Mazzancolle  (4) (acque della Guiana francese)

5

pm (9)

Trinidad e Tobago

Mazzancolle  (4) (acque della Guiana francese)

8

pm (10)

Giappone

Tonno (11) (acque della Guiana francese)

pm

 

Corea

Tonno (7) (acque della Guiana francese)

pm

pm (6)

Venezuela

Lutiani (4) (acque della Guiana francese)

41

pm

Squali (4) (acque della Guiana francese)

4

pm

PARTE III

DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2

Image


(1)  In attesa dei risultati dell consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(2)  Applicabile dal 1o gennaio al 30 aprile 2004.

(3)  In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2004 con la Norvegia.

(4)  Applicabile dal 1o gennaio al 30 aprile 2004.

(5)  Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo con reti da imbrocco.

(6)  Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

(7)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

(8)  Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.

Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

(9)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.

(10)  Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

(11)  Da catturarsi esclusivamente con palangari.


ALLEGATO VIII

PARTE I

INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate

Dopo ogni operazione di pesca:

1.1.

quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

1.2.

la data e l'ora dell'operazione di pesca;

1.3.

la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4.

il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

2.1.

l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

2.2.

i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

2.3.

il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

2.4.

l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1.

il nome del porto;

3.2.

i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

4.1.

la data e l'ora della comunicazione;

4.2.

il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;

4.3.

nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

PARTE II

LOG-BOOK MODEL

Image


ALLEGATO IX

CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE

Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1.

Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:

a)

gli elementi indicati al punto 1.5;

b)

i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;

c)

la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

1.2.

Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

a)

gli elementi indicati al punto 1.5;

b)

i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;

c)

i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;

d)

la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

e)

i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;

f)

i quantitativi, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

1.3.

Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

a)

gli elementi indicati al punto 1.5;

b)

i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;

c)

la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.4.

Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

a)

gli elementi indicati al punto 1.5;

b)

i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie;

c)

la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.5.

a)

Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e il nome del comandante;

b)

il numero della licenza se la nave pesca con licenza;

c)

il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

d)

l'identificazione del tipo di messaggio;

e)

la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1.

Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2.

Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.

Nome della stazione radio

Indicativo di chiamata della stazione radio

Lyngby

OXZ

Land's End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Florø

LGL

Rogaland

LGQ

Tjøme

LGT

Ålesund

LGA

Ørlandet

LFO

Bodø

LPG

Svalbard

LGS

Blåvand

OXB

Gryt

GRYT RADIO

Göteborg

SOG

Turku

OFK

4.   Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

nome della nave,

indicativo di chiamata;

lettere e cifre esterne di identificazione,

il numero di serie di trasmissione per la bordata di cui trattasi;

l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,

messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,

messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,

messaggio settimanale: «WKL»,

messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;

la data, l'ora e la posizione geografica;

divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;

data in cui si prevede di cominciare la pesca;

i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi di peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;

la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

il nome e l'indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;

i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

il nome del comandante.

5.

Berici (Beryx spp.),

ALF

Passera canadese (Hippoglossoides platessoides),

PLA

Acciuga (Engraulis encrasicholus),

ANE

Rana pescatrice (Lophius spp.),

MNZ

Argentina (Argentina sphyraena),

ARG

Pesce castagna (Brama brama),

POA

Squalo elefante (Cetorinhus maximus),

BSK

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo),

BSF

Molva azzurra (Molva dypterygia),

BLI

Melù (Micromesistius poutassou),

WHB

Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii),

BOB

Merluzzo bianco (Gadus morhua),

COD

Gamberetto grigio (Crangon crangon),

CSH

Calamari (Loligo spp.),

SQC

Spinarolo (Squalus acanthias),

DGS

Musdee(Phycis spp.),

FOR

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides),

GHL

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus),

HAD

Nasello (Merluccius merluccius),

HKE

Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus),

HAL

Aringa (Clupea harengus),

HER

Sugarello (Trachurus trachurus),

HOM

Molva (Molva molva),

LIN

Sgombro (Scomber scombrus),

MAC

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.),

LEZ

Gamberello boreale (Pandalus borealis),

PRA

Scampo (Nephrops norvegicus),

NEP

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii),

NOP

Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus),

ORY

Altre

OTH

Passera di mare (Pleuronectes platessa),

PLE

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius),

POL

Smeriglio (Lamma nasus),

POR

Scorfani (Sebastes spp.),

RED

Occhialone (Pagellus bogaraveo),

SBR

Granatiere (Coryphaenoides rupestris),

RNG

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens),

POK

Salmone atlantico (Salmo salar),

SAL

Cicerelli (Ammodytes spp.),

SAN

Sardina (Sardina pilchardus),

PIL

Squalo (Selachii, Pleurotremata),

SKH

Mazzancolle (Penaeidae),

PEZ

Spratto (Sprattus sprattus),

SPR

Totani (Illex spp.),

SQX

Tonni (Thunnidae),

TUN

Brosmio (Brosme brosme),

USK

Merlano (Merlangus merlangus),

WHG

Limanda (Limanda ferruginea),

YEL


ALLEGATO X

ELENCO DI SPECIE

Nome comune

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Pesci demersali

Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Scorfano di Norvegia

Sebastes spp.

RED

Sebaste

Sebastes marinus

REG

Sebaste(di acqua profonda)

Sebastes mentella

REB

Scorfano

Sebastes fasciatus

REN

Nasello atlantico

Merluccius bilinearis

HKS

Musdea atlantica (1)

Urophycis chuss

HKR

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Limanda

Limanda ferruginea

YEL

Merluzzo artico

Boreogadus saida

POC

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Macrourus berglax

RHG

Cicerelli

Ammodytes sp.

SAN

Scazzone

Myoxocephalus sp.

SCU

Sarago americano

Stenotomus chrysops

SCP

Tautoga

Tautoga onitis

TAU

Tile gibboso

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Musdea americana (1)

Urophycis tenuis

HKW

Bavose lupe (NS)

Anarhicas sp.

CAT

Lupo di mare

Anarhichas lupus

CAA

Bavosa lupa

Anarhichas minor

CAS

Ippoglosso nero

Reinharditius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Limanda americana

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Rombo dentato

Paralichthys dentatus

FLS

Rombo canadese

Scophthalmus aquosus

FLD

Pleuronettiformi (NS)

Pleuronectiformes

FLX

Rana pescatrice americana

Lophius americanus

ANG

Caponi americani

Prionotus sp.

SRA

Tomcod Melù

Microgadus tomcod

TOM

Antimora blu

Antimora rostrata

ANT

Melù

Micromesistius poutassou

WHB

Tordo americano

Tautogolabrus adspersus

CUN

Brosmio

Brosme brosme

USK

Merluzzo bianco

Gadus ogac

GRC

Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

Molva

Molva molva

LIN

Pesci demersali (NS)

 

GRO

Pesci pelagici

Aringa

Clupea harengus

HER

Sgombro

Scomber scombrus

MAC

Fieto americano

Peprilus triacanthus

BUT

Alaccia americana

Brevoortia tyrannus

MHA

Costardella

Scomberesox saurus

SAU

Sardoncino americano

Anchoa mitchilli

ANB

Pesce serra

Pomatomus saltatrix

BLU

Carongo cavallo

Caranx hippos

CVJ

Tombarello

Auxis thazard

FRI

Maccarello reale

Scomberomourus cavalla

KGM

Maccarello reale maculato

Scomberomourus maculatus

SSM

Pesce vela del Pacifico

Istiophorus platypterus

SAI

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

Ciclottero

Cyclopterus lumpus

LUM

Ombrina americana

Menticirrhus saxatilis

KGF

Pesce palla maculato

Sphoeroides maculatus

PUF

Licodi (NS)

Lycodes sp.

ELZ

Blennio viviparo americano

Macrozoarces americanus

OPT

Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

Palamita

Sarda sarda

BON

Tonnetto

Euthynnus alletteratus

LTA

Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

Tonno rosso

Thunnus thynnus

BFT

Tonnetto striato

Katsuwonus pelamis

SKJ

Tonno albacora

Thunnus albacares

YFT

Sgombri (NS)

Scombridae

TUN

Pesci ossei pelagici (NS)

 

PEL

Invertebrati

Calamaro

Loligo pealei

SQL

Totano

Illex illecebrosus

SQI

Totani; calamari (NS)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Cannolicchio dell'Atlantico

Ensis directus

CLR

Cappa dura

Mercenaria mercenaria

CLH

Polichetti (NS)

Polycheata

WOR

Limule

Limulus polyphemus

HSC

Invertebrati acquatici (NS)

Invertebrata

INV

Altri pesci

Falsa aringa atlantica

Alosa pseudoharengus

ALE

Ricciole

Seriola sp.

AMX

Grongo americano

Conger oceanicus

COA

Anguilla americana

Anguilla rostrata

ELA

Missina

Myxine glutinosa

MYG

Alaccia americana

Alosa sapidissima

SHA

Argentine (NS)

Argentina sp.

ARG

Cappa artica

Arctica islandica

CLQ

Cappa molle

Mya arenaria

CLS

Cappa americana

Spisula solidissima

CLB

Cappa

Spisula polynyma

CLT

Bivalvi (NS)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Canestrello americano

Argopecten irradians

SCB

Canestrello calico

Argopecten gibbus

SCC

Canestrello d'Islanda

Chylamys islandica

ISC

Cappasanta americana

Placopecten magellanicus

SCA

Pettinidi (NS)

Pectinidae

SCX

Ostrica della Virginia

Crassostrea virginica

OYA

Mitilo comune

Mytilus edulis

MUS

Busici (NS)

Busycon sp.

WHX

Chiocciole di scogliera (NS)

Littorina sp.

PER

Molluschi marini (NS)

Mollusca

MOL

Ombrina

Micropogonias undulatus

CKA

Aguglia americana

Strongylura marina

NFA

Salmone atlantico

Salmo salar

SAL

Latterino menidia

Menidia menidia

SSA

Alaccia vessillifera

Opisthonema oglinum

THA

Alepocefalo

Alepocephalus bairdii

ALC

Ombrina nera

Pogonias cromis

BDM

Perchia nera

Centropristis striata

BSB

Alosa canadese

Alosa aestivalis

BBH

Capelin

Mallotus villosus

CAP

Salmerini (NS)

Salvelinus sp.

CHR

Cobia

Rachycentron canadum

CBA

Leccia dei Caraibi

Trachinotus carolinus

POM

Alosa americana

Dorosoma cepedianum

SHG

Bum (NS)

Pomadasyidae

GRX

Granciporro atlantico giallo

Cancer irroratus

CRK

Granchio nuotatore

Callinectes sapidus

CRB

Granchio comune

Carcinus maenas

CRG

Granciporro atlantico rosso

Cancer borealis

CRJ

Grancevola artica

Chionoecetes opilio

CRQ

Granchio rosso di fondale

Geryon quinquedens

CRR

Granchio reale

Lithodes maia

KCT

Crostacei reptanti (NS)

Reptantia

CRA

Astice americano

Homarus americanus

LBA

Gamberello boreale

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto rosa

Pandalus montagui

AES

Mazzancolle (NS)

Penaeus sp.

PEN

Gobetti del Pacifico

Pandalus sp.

PAN

Crostacei di mare (NS)

Crustacea

CRU

Ricci di mare

Strongylocentrotus sp.

URC

Alosa

Alosa mediocris

SHH

Pesce lanterna

Notoscopelus sp.

LAX

Muggini (NS)

Mugilidae

MUL

Fieto americano

Peprilus alepidotus (=paru)

HVF

Pesce burro maculato

Orthopristis chrysoptera

PIG

Sperlano

Osmerus mordax

SMR

Ombrina ocellata

Sciaenops ocellatus

RDM

Pagro

Pagrus pagrus

RPG

Suro americano

Trachurus lathami

RSC

Perchia americana

Diplectrum formosum

PES

Sarago americano

Archosargus probatocephalus

SPH

Corvina striata

Leiostomus xanthurus

SPT

Ombrina dentata

Cynoscion nebulosus

SWF

Ombrina dentata

Cynoscion regalis

STG

Persicospigola striata

Morone saxatilis

STB

Storioni (NS)

Acipenseridae

STU

Tarpon

Tarpon (=megalops) atlanticus

TAR

Trote (NS)

Salmo sp.

TRO

Persicospigola americana

Morone americana

PEW

Berici (NS)

Beryx sp.

ALF

Spinarolo

Squalus acantias

DGS

Spinaroli (NS)

Squalidae

DGX

Squalo toro

Odontaspis taurus

CCT

Smeriglio

Lamna nasus

POR

Squalo mako

Isurus oxyrinchus

SMA

Squalo grigio

Carcharhinus obscurus

DUS

Verdesca

Prionace glauca

BSH

Squaliformi (NS)

Squaliformes

SHX

Squalo musoguzzo

Rhizoprionodon terraenova

RHT

Sagrì nero

Centroscyllium fabricii

CFB

Squalo di Groenlandia

Sonmnousus microcephalus

GSK

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

BSK

Razze (NS)

Raja sp.

SKA

Razza

Leucoraja erinacea

RJD

Razza

Amblyraja hyperborea

RJG

Razza

Dipturus laevis

RJL

Razza occhiata

Leucoraja ocellata

RJT

Razza stellata

Amblyraja radiata

RJR

Razza

Malcoraja senta

RJS

Razza

Bathyraja spinicauda

RJO

Pesci ossei (NS)

 

FIN


(1)  Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere Urophycis ai fini delle relazioni statistiche sono designati come segue: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, Urophycis tenuis; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, Urophycis tenuis; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, Urophycis chuss.


ALLEGATO XI

FODERONI AUTORIZZATI

1.   Foderone superiore tipo ICNAF

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l'usura, purché risponda ai requisiti seguenti:

a)

le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all'articolo 10;

b)

la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

c)

la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza coperta del sacco, misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

Image

2.   Foderone superiore a fascia multipla

Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:

i)

ogni pezza:

a)

sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

b)

abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco); e

c)

non sia più lunga di dieci maglie; e

ii)

la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

Image

FODERONE DI TIPO POLACCO

3.   Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

Image


ALLEGATO XII

TAGLIA MINIMA DEI PESCI (1)

Specie

Pesci senza visceri né branchie, anche spellati;

freschi, refrigerati, congelati o salati

Interi

Decapitati

Decapitati e senza coda

Decapitati e sezionati

Merluzzo bianco

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 cm (2)

Ippoglosso nero

30 cm

N/A

N/A

N/A

Passera canadese

25 cm

19 cm

15 cm

N/A

Limanda

25 cm

19 cm

15 cm

N/A


(1)  Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.

(2)  Taglia inferiore per i pesci freschi salati.


ALLEGATO XIII

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)

ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA

Tipo di informazione

Codice standard

Nome della nave

01

Nazionalità della nave

02

Numero di registrazione della nave

03

Porto di registrazione

04

Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi)

10

Tipo di attrezzo

 

Data

— giorno

20

— mese

21

— anno

22

Posizione

— latitudine

31

— longitudine

32

— zona statistica

33

N. di cale nel periodo di 24 ore (1)

40

N. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore (1)

41

Nomi delle specie (Allegato II)

 

Catture giornaliere di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)

50

Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano in forma di pesce

61

Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione

62

Rigetti quotidiani di ciascuna specie

63

Luogo di trasbordo

70

Data o date di trasbordo

71

Firma del comandante

80

CODICI DEGLI ATTREZZI

Categoria di attrezzi

Abbreviazione standard

Codice

Reti da circuizione

 

Rete da circuizione a chiusura

PS

— Reti da circuizione azionate da un natante

PS1

— Reti da circuizione azionate da un natanti

PS2

Rete da circuizione senza chiusura (lampara)

LA

Sciabiche

SB

Sciabiche da natante

SV

— Sciabica danese

SDN

— Sciabica scozzese

SSC

— Sciabica a coppia

SPR

Sciabiche (non specificato)

SX

Reti da traino

 

Nasse

FPO

Reti a strascico

 

— Sfogliare

TBB

— Reti a strascico a divergenti (1)

OTB

— Rete a strascico a coppia

PTB

— Reti a strascico per scampi

TBN

— Reti da traino pelagiche per gamberetti

TBS

— Reti a strascico (non specificato)

TB

Reti da traino pelagiche

 

— Rete da traino pelagica a divergenti

OTM

— Rete a strascico a coppia

PTM

— Reti da traino pelagiche per gamberetti

TMS

— Reti da traino pelagiche (non specificato)

TM

Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante)

OTT

Reti da traino a divergenti (non specificato)

OT

Reti a traino a coppia (non specificato)

PT

Altre reti da traino (non specificato)

TX

Draghe

 

Draghe tirate da natanti

DRB

Draghe a mano

DRH

Reti da raccolta

 

Reti da raccolta portatili (bilance)

LNP

Reti da raccolta manovrate da natanti

LNB

Reti da raccolta fisse manovrate da terra

LNS

Reti da raccolta (non specificato)

LN

Reti da lancio

 

Giacchi

FCN

Reti da lancio (non specificato)

FG

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti

 

Reti da posta (ancorata)

GNS

Reti da posta derivanti

GND

Reti da posta circuitanti

GNC

Reti da posta a pali

GNF

Tremagli

GTR

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

GTN

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato)

GEN

Reti da imbrocco (non specificate)

GN

Trappole

 

Trappole (reti trappola non coperte)

FPN

Cogolli

FYK

Reti fisse a corrente

FSN

Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.

FWR

Trappole di superficie

FAR

Trappole (non specificato)

FIX

Ami e palangari

 

Lenze a mano (3)

LHP

Lenze a canna meccanizzate (3)

LHM

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

Palangari (non specificato)

LL

Lenze al traino

LTL

Ami e palangari (non specificato) (4)

LX

Rampini e arponi

 

Arponi

HAR

Macchine per la raccolta

 

Pompe

HMP

Draghe automatiche

HMD

Macchine per la raccolta (non specificato)

HMX

Attrezzi diversi  (5)

MIS

Attrezzi per la pesca sportiva

RG

Attrezzi non noti o non specificati

NK

CODICI DEI PESCHERECCI

A.   Tipi principali di peschereccio

Codice FAO

Tipo di peschereccio

BO

Nave guardapesca

CO

Nave per la formazione alla pesca

DB

Nave draga (non continua)

DM

Nave draga (continua)

DO

Nave da traino a sfogliara

DOX

Nave draga n.s.a.

FO

Nave per trasporto di pesce

FX

Nave da pesca n.s.a.

GO

Peschereccio con reti a circuizione

HOX

Nave madre n.s.a.

HSF

Nave madre officina

KO

Nave ospedale

LH

Peschereccio con lenze a mano

LL

Peschereccio a palangari

LO

Peschereccio con lenze

LP

Peschereccio con lenze e canne

LT

Peschereccio con lenze trainate

MO

Navi polivalenti

MSN

Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano

MTG

Peschereccio per traino a reti derivanti

MTS

Peschereccio per traino e circuizione

NB

Peschereccio con un'unica rete da raccolta

NO

Peschereccio con reti da raccolta

NOX

Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.

PO

Peschereccio con ittiopompe

SN

Peschereccio con sciabica danese

SO

Peschereccio per rete a circuizione

SOX

Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.

SP

Peschereccio a cianciolo

SPE

Peschereccio a cianciolo di tipo europeo

SPT

Peschereccio con reti a circuizione per tonni

TO

Peschereccio per traino

TOX

Pescherecci per traino n.s.a.

TS

Peschereccio da traino laterale

TSF

Peschereccio da traino laterale congelatore

TSW

Peschereccio da traino laterale per pesce fresco

TT

Peschereccio per traino poppiero

TTF

Peschereccio congelatore per traino poppiero

TTP

Nave officina per traino poppiero

TU

Peschereccio per rete da traino con buttafuori

WO

Natante posa trappole

WOP

Natante posa nasse

WOX

Natante posa trappole n.s.a.

ZO

Nave da ricerca alieutica

DRN

Peschereccio con reti da posta derivanti

n.s.a. = non specificato altrove

B.   Principali attività delle navi

Codice Alfa

Categoria

ANC

Cala

DRI

Pesca con rete derivante

FIS

Pesca

HAU

Salpamento

PRO

Trattamento

STE

Trattamento con vapore

TRX

Trasbordo (carico o scarico)

OTH

Altre (da specificare)


(1)  Qualora due o più tipi di attrezzi vengano usati nello stesso periodo di 24 ore, le annotazioni dovranno essere distinte per tipo di attrezzo.

(2)  Le agenzie della pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2 e OTM-1 e OTM-2.

(3)  Inclusa la tecnica detta «jigging».

(4)  Il codice LDV per i palangari manovati dai dory è mantenuto per la regitrazione dei dati storici.

(5)  Questo punto comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.


ALLEGATO XIV

ZONA NAFO

Il seguente è un elenco parziale degli stock che devono essere comunicati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2

ANG/N3NO.

Lophius americanus

Rana pescatrice americana

CAA/N3LMN.

Anarhichas lupus

Lupo di mare

CAT/N3LMN.

Anarhichas spp.

Bavose lupe

HAD/N3NO.

Melanogrammus aeglefinus

Eglefino

HAL/N23KL.

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3M.

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3NO.

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKR/N3MNO.

Urophycis chuss

Musdea americana

HKS/N3NLMO

Merlucius bilinearis

Scorfano di Norvegia

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Musdea americana

RED/N3O.

Sebastes spp.

Scorfano di Norvegia

RHG/N23.

Macrourus berglax

Granatiere

SKA/N2J3KL

Raja spp.

Razze

SKA/N3M.

Raja spp.

Razze

SKA/N3NO.

Raja spp.

Razze

VFF/N3LMN.

Pesci non sottoposti a cernita, non identificati

WIT/N3M.

Glyptocephalus cynoglossus

Passera lingua di cane

YEL/N3M.

Limanda ferruginea

Limanda


ALLEGATO XV

DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare

Tutto l'anno

FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud

FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Pesci a pinne

FAO 48.1 Antartico (1)

Tutto l'anno

FAO 48.2 Antartico (1)

Gobionotothen gibberifrons

FAO 48.3

Tutto l'anno

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Dissostichus spp

FAO 48.5 Antartico

Dall'1.12.2003 al 30.11.2004

Dissostichus spp

FAO 88.3 Antartico (1)

Tutto l'anno

FAO 58.5.1 Antartico (1)  (2)

FAO 58.5.2 Antartico a est di 79°20′E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20′E (1)

FAO 88.2 Atartico a nord di 65° S (1)

FAO 58.4.4 Antartico (1)

FAO 58.6 Antartico (1)

FAO 58.7 Antartico (1)

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)

Tutto l'anno

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari eDissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antartico

Dall'1.12.2003 al 30.11.2004

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antartico (2)

Tutto l'anno


(1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).


ALLEGATO XVI

LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE E SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2003/2004

Sottozona/Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Dissostichus spp. Limiti di cattura

(in t)

Limite delle catture accessorie

(tonnellate)

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

48.6

A nord di 60°S

Dall'1.3.2004 al 31.8.2004

A

455

50

73

20

A sud di 60°S

Dal 15.2.2004 al 15.10.2004

tutte

455

50

73

20

88.1

Tutte le sottozone

Dall'1.12.2003 al 31.08.2004

A

0

 (1)

 (1)

0

B

80

 (1)

 (1)

20

C

223

 (1)

 (1)

20

D

0

 (1)

 (1)

0

E

57

 (1)

 (1)

20

F

0

 (1)

 (1)

0

G

83

 (1)

 (1)

20

H

786

 (1)

 (1)

20

I

776

 (1)

 (1)

20

J

316

 (1)

 (1)

20

K

749

 (1)

 (1)

20

L

180

 (1)

 (1)

20

Totale sottozone

3 250

163

520

 


(1)  

Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali catture accessorie per sottozona:

— Razze:

5 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp. o 50 tonnellate, a seconda di quale dato è superiore

Macrourus spp.:

16 % dei limiti di cattura di Dissostichus spp.

— Altre specie:

20 tonnellate per SSRU.


Top