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Document 32003R1991

Regolamento (CE) n. 1991/2003 della Commissione, del 12 novembre 2003, recante ventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

GU L 295 del 13.11.2003, p. 81–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1991/oj

32003R1991

Regolamento (CE) n. 1991/2003 della Commissione, del 12 novembre 2003, recante ventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 13/11/2003 pag. 0081 - 0082


Regolamento (CE) n. 1991/2003 della Commissione

del 12 novembre 2003

recante ventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1724/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 3 novembre 2003, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2003.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2) GU L 247 del 30.9.2003, pag. 18.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

1) La voce seguente viene aggiunta all'elenco delle "Persone fisiche":

"Ibrahim DAWOOD (alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602, rilasciato a Bombay, India, il 6 aprile 1985."

2) La voce "Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (già Al Taqwa Trade, Property and Industry) (già Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (ex Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein" dell'elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita dal seguente:

"WALDENBERG AG (alias: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment d) Himmat Establishment), Indirizzo: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia."

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