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Document 32003R1786

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

GU L 270 del 21.10.2003, p. 114–120 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; abrogato da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1786/oj

32003R1786

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/2003 pag. 0114 - 0120


Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio

del 23 settembre 2003

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati(4), ha istituito un'organizzazione comune dei mercati in tale settore che prevede la concessione di due aliquote di aiuto forfettarie, rispettivamente per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole.

(2) Il regolamento (CE) n. 603/95 è stato più volte modificato in modo sostanziale. A causa di ulteriori modifiche, è opportuno, per motivi di chiarezza, abrogare e sostituire tale regolamento.

(3) La maggior parte della produzione di foraggi realizzata nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 comporta l'utilizzo di carburante fossile per la disidratazione e, in taluni Stati membri, il ricorso all'irrigazione. Il regime in questione dovrebbe essere modificato per motivi ecologici.

(4) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore degli agricoltori(5).

(5) Sulla base di questi elementi, occorrerebbe ridurre le due aliquote di aiuto fissate dal regolamento (CE) n. 603/95 ad un'unica aliquota applicabile sia ai foraggi disidratati sia ai foraggi essiccati al sole.

(6) Poiché negli Stati meridionali la produzione inizia in aprile, la campagna di commercializzazione per i foraggi essiccati ammessi a beneficiare dell'aiuto dovrebbe andare dal 1o aprile al 31 marzo.

(7) Per garantire la neutralità di bilancio per i foraggi essiccati è opportuno subordinare la produzione comunitaria ad un massimale. A tal fine occorrerebbe fissare un quantitativo massimo garantito applicabile sia ai foraggi disidratati sia a quelli essiccati al sole.

(8) Tale quantitativo dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri sulla base dei quantitativi storici riconosciuti ai fini del regolamento (CE) n. 603/95.

(9) Per garantire il rispetto del quantitativo massimo garantito e disincentivare una produzione eccedentaria nella Comunità, l'aiuto dovrebbe essere ridotto in caso di superamento del quantitativo suddetto. La riduzione dovrebbe essere applicata in ogni Stato membro che superi i rispettivi quantitativi nazionali garantiti proporzionalmente all'eccedenza registrata.

(10) L'ammontare definitivo dell'aiuto non può essere corrisposto fino a quando non sia stato accertato se il quantitativo massimo garantito è stato superato. Sarebbe quindi opportuno versare un anticipo all'uscita dei foraggi dall'impresa di trasformazione.

(11) Occorrerebbe fissare requisiti minimi di qualità per i foraggi ammissibili all'aiuto.

(12) Per favorire l'approvvigionamento regolare di foraggi freschi ai trasformatori occorrerebbe in taluni casi subordinare la concessione dell'aiuto alla conclusione di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione.

(13) Per rendere più trasparente la catena di produzione ed agevolare i controlli essenziali, occorrerebbe rendere obbligatori taluni elementi dei contratti.

(14) Per poter beneficiare dell'aiuto i trasformatori dovrebbero pertanto tenere una contabilità di magazzino contenente i dati necessari per accertare il diritto all'aiuto e fornire qualsiasi altro documento giustificativo necessario.

(15) In assenza di un contratto tra produttore e impresa di trasformazione, è opportuno che quest'ultima fornisca altri elementi che consentano di accertare il diritto all'aiuto.

(16) Nel caso di un contratto speciale di lavorazione dei foraggi forniti dal produttore occorrerebbe garantire che l'aiuto venga trasferito al produttore stesso.

(17) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico nel settore dei foraggi essiccati. Ai prodotti disciplinati da tale organizzazione comune di mercato si dovrebbero pertanto applicare le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

(18) Per motivi di semplificazione, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato di gestione dei cereali.

(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(20) In circostanze eccezionali il mercato interno e i dazi doganali potrebbero rivelarsi inadeguati. In tali casi, per evitare che il mercato comunitario resti privo di difese contro le turbative che rischiano di scaturirne, occorrerebbe consentire alla Comunità di adottare rapidamente le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali della Comunità.

(21) Per tener conto della possibile evoluzione della produzione di foraggi essiccati, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio, sulla base di una valutazione dell'organizzazione comune del mercato dei foraggi essiccati, una relazione sul settore riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione dovrebbe essere corredata, se necessario, di proposte appropriate.

(22) È opportuno che le spese sostenute dagli Stati membri per rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento siano finanziate dalla Comunità secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(7).

(23) A motivo dell'applicazione del regime di pagamento unico dal 1o gennaio 2005, il presente regime dovrebbe applicarsi dal 1o aprile 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati che disciplina i seguenti prodotti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 ha inizio il 1o aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

CAPO II

AIUTI

Articolo 4

1. È concesso un aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. Fatto salvo l'articolo 6, l'aiuto è fissato a 33 EUR/t.

Articolo 5

1. È fissato un quantitativo massimo garantito (QMG) per singola campagna di commercializzazione di 4855900 t di foraggi disidratati e/o essiccati al sole per il quale può essere concesso l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1 è suddiviso tra gli Stati membri come segue:

Quantitativo nazionale garantito

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 6

Qualora in una campagna di commercializzazione la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per la campagna in questione negli Stati membri la cui produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza.

La riduzione è applicata, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ad un livello tale da garantire che la spesa di bilancio espressa in euro non superi quella che si sarebbe dovuto sostenere se il quantitativo massimo garantito non fosse stato superato.

Articolo 7

1. Le imprese di trasformazione che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento hanno diritto al pagamento anticipato di un importo di 19,80 EUR/t o di 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t.

Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto. A verifica avvenuta, essi procedono al versamento dell'anticipo.

Tuttavia, l'anticipo può essere versato prima che ne venga riconosciuto il diritto, a condizione che il trasformatore costituisca una cauzione di importo pari all'anticipo stesso, maggiorata del 10 %. Tale cauzione è costituita anche a garanzia di quanto stabilito al primo comma. Essa è diminuita al livello specificato al primo comma non appena sia stato accertato il diritto all'aiuto e viene interamente svincolata al versamento del saldo dell'aiuto.

2. Nessun anticipo può essere versato prima che i foraggi essiccati abbiano lasciato l'impresa di trasformazione.

3. In caso di versamento di un anticipo, viene pagato un conguaglio pari alla differenza tra l'importo dell'anticipo stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto all'impresa di trasformazione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6.

4. Se l'ammontare dell'anticipo supera l'importo totale dovuto all'impresa di trasformazione in applicazione dell'articolo 6, il trasformatore rimborsa all'autorità competente dello Stato membro, su richiesta, la quota eccedente.

Articolo 8

Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati che, nella campagna precedente, risultavano ammissibili all'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 9

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è concesso, su domanda della parte interessata, per i foraggi essiccati usciti dall'impianto di trasformazione e rispondenti ai seguenti requisiti:

a) hanno un tenore massimo di umidità variabile tra l'11 e il 14 % in funzione del modo di presentazione del prodotto;

b) hanno un tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia grezza non inferiore:

i) al 15 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), secondo trattino,

ii) al 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino;

c) sono di qualità mercantile, sana e leale.

Ulteriori requisiti, segnatamente per quanto riguarda il tenore di carotene e di fibre, possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 10

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è concesso esclusivamente alle imprese che trasformano i prodotti elencati all'articolo 1 che soddisfino le seguenti condizioni:

a) tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione:

i) dei quantitativi trasformati di foraggi freschi e, se del caso, di foraggi essiccati al sole; tuttavia, se la situazione particolare dell'impresa lo richiede, i quantitativi possono essere stimati sulla base delle superfici seminate;

ii) dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti, nonché dei quantitativi e della qualità di detti foraggi usciti dal trasformatore;

b) forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all'aiuto;

c) rientrino in almeno una delle categorie seguenti:

i) trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare;

ii) imprese che hanno lavorato la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;

iii) imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano concluso contratti con produttori di foraggi da essiccare; tali acquirenti devono essere riconosciuti in base a condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dalla competente autorità dello Stato membro in cui i foraggi sono stati raccolti.

Articolo 11

Le imprese che lavorano la propria produzione o quella dei loro soci presentano annualmente agli organismi competenti dei rispettivi Stati membri, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione indicante le superfici il cui raccolto di foraggio è destinato alla lavorazione.

Articolo 12

1. I contratti di cui all'articolo 10, lettera c), devono specificare, oltre al prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi o, se del caso, per i foraggi essiccati al sole, almeno gli elementi seguenti:

a) la superficie il cui raccolto deve essere consegnato al trasformatore,

b) le modalità di consegna e di pagamento.

2. Se un contratto di cui all'articolo 10, lettera c), punto i), è un contratto speciale di lavorazione di foraggi consegnati da un produttore, esso precisa almeno la superficie il cui raccolto deve essere consegnato e contiene una clausola che obblighi l'impresa di trasformazione a versare al produttore l'aiuto di cui all'articolo 4 ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto.

Articolo 13

1. Gli Stati membri istituiscono sistemi di ispezione volti a verificare, per ogni impresa di trasformazione:

a) l'osservanza delle condizioni definite agli articoli da 1 a 12;

b) la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è richiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati conformi ai requisiti minimi di qualità uscito dall'impianto di trasformazione.

2. All'uscita dall'impianto di trasformazione i foraggi essiccati vengono pesati e sottoposti ad un prelievo di campioni.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima di adottarle, le disposizioni che intendono emanare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

CAPO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 14

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 15

1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

b) l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi che non fanno parte dell'OMC, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

2. Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in causa entro un mese dalla data in cui questa gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Salva disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(8), in seguito denominato "comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Il comitato può prendere in esame qualsiasi questione sollevata dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 20

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

a) la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 4 e dell'anticipo di cui all'articolo 7;

b) la verifica e l'accertamento del diritto all'aiuto, compresi i necessari controlli, per i quali può essere fatto ricorso a taluni elementi del sistema integrato;

c) lo svincolo delle cauzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

d) i criteri per la determinazione delle norme di qualità di cui all'articolo 9;

e) i requisiti cui devono rispondere le imprese di cui all'articolo 10, lettera c), punto ii), e all'articolo 11;

f) il controllo da effettuare in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2;

g) i criteri da rispettare per la conclusione dei contratti di cui all'articolo 10 e le indicazioni che essi devono contenere, oltre ai criteri di cui all'articolo 12;

h) l'applicazione del quantitativo massimo garantito (QMG) di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 21

Possono essere adottate misure transitorie secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 22

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 23

Anteriormente al 30 settembre 2008 la Commissione presenterà, al Consiglio, sulla base di una valutazione dell'organizzazione comune del mercato dei foraggi essiccati, una relazione sul settore riguardante in particolare lo sviluppo delle superfici di foraggi leguminosi e altri foraggi verdi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati. La relazione sarà corredata, se necessario, di proposte appropriate.

Articolo 24

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri nell'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento.

Articolo 25

Il regolamento (CE) n. 603/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì del 23 settembre 2003

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) Parere espresso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 208 del 3.9.2003, pag. 41.

(3) Parere espresso il 2 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(8) Cfr. pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

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