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Document 32003R1491
Commission Regulation (EC) No 1491/2003 of 25 August 2003 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona or Poma de Girona)
Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)
Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)
GU L 214 del 26.8.2003, pp. 6–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31996R2400 | complemento | allegato | 15/09/2003 |
Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 26/08/2003 pag. 0006 - 0007
Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha presentato alla Commissione quattro domande di registrazione come denominazioni di origine per "Ficodindia dell'Etna", "Monte Etna", "Colline di Romagna" e "Pretuziano delle Colline Teramane" e la Spagna ha presentato una domanda di registrazione come denominazione di origine per "Torta del Casar" e una domanda di registrazione come indicazione geografica a per "Manzana de Girona" o "Poma de Girona". (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del summenzionato regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento, in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo. (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle sei denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento. (4) Le sei denominazioni hanno pertanto i requisiti per essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" e per essere tutelate sul piano comunitario in quanto denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2003(5), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle sei denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento e tali denominazioni sono iscritte come denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU C 275 del 12.11.2002, pag. 11 (Ficodindia dell'Etna). GU C 281 del 19.11.2002, pag. 5 (Monte Etna). GU C 286 del 22.11.2002, pag. 10 (Colline di Romagna). GU C 309 del 12.12.2002, pag. 2 (Pretuziano delle Colline Teramane). GU C 291 del 26.11.2002, pag. 2 (Torta del Casar). GU C 316 del 18.12.2002, pag. 14 (Manzana de Girona o Poma de Girona). (4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. (5) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 7. ALLEGATO PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Ortofrutticoli e cereali ITALIA Ficodindia dell'Etna (DOP) SPAGNA Manzana de Girona o Poma de Girona (IGP) Oli e altri grassi/Oli d'oliva ITALIA Monte Etna (DOP) Colline di Romagna (DOP) Pretuziano delle Colline Teramane (DOP) Formaggi SPAGNA Torta del Casar (DOP)