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Document 32003R1491

Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)

GU L 214 del 26.8.2003, pp. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1491/oj

32003R1491

Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 26/08/2003 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione

del 25 agosto 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha presentato alla Commissione quattro domande di registrazione come denominazioni di origine per "Ficodindia dell'Etna", "Monte Etna", "Colline di Romagna" e "Pretuziano delle Colline Teramane" e la Spagna ha presentato una domanda di registrazione come denominazione di origine per "Torta del Casar" e una domanda di registrazione come indicazione geografica a per "Manzana de Girona" o "Poma de Girona".

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del summenzionato regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento, in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle sei denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Le sei denominazioni hanno pertanto i requisiti per essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" e per essere tutelate sul piano comunitario in quanto denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2003(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle sei denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento e tali denominazioni sono iscritte come denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU C 275 del 12.11.2002, pag. 11 (Ficodindia dell'Etna).

GU C 281 del 19.11.2002, pag. 5 (Monte Etna).

GU C 286 del 22.11.2002, pag. 10 (Colline di Romagna).

GU C 309 del 12.12.2002, pag. 2 (Pretuziano delle Colline Teramane).

GU C 291 del 26.11.2002, pag. 2 (Torta del Casar).

GU C 316 del 18.12.2002, pag. 14 (Manzana de Girona o Poma de Girona).

(4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(5) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 7.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali

ITALIA

Ficodindia dell'Etna (DOP)

SPAGNA

Manzana de Girona o Poma de Girona (IGP)

Oli e altri grassi/Oli d'oliva

ITALIA

Monte Etna (DOP)

Colline di Romagna (DOP)

Pretuziano delle Colline Teramane (DOP)

Formaggi

SPAGNA

Torta del Casar (DOP)

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