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Document 32003R1401

Regolamento (CE) n. 1401/2003 della Commissione, del 6 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

GU L 199 del 7.8.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2008; abrog. impl. da 32008R0507

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1401/oj

32003R1401

Regolamento (CE) n. 1401/2003 della Commissione, del 6 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 07/08/2003 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 1401/2003 della Commissione

del 6 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre(1), modificato dal regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/2002, prevede che l'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre è concesso unicamente per le fibre ottenute anteriormente alla data limite del 1o maggio successivo al termine della campagna di commercializzazione di cui trattasi. Secondo l'articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento, l'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare istituiti dal regolamento (CE) n. 1673/2000 sono versati dallo Stato membro anteriormente al 1o agosto successivo alla data limite di cui sopra.

(2) Tenuto conto del tempo necessario per porre in essere i provvedimenti amministrativi ed i controlli preliminari alla concessione ed al versamento definitivo degli aiuti, occorre rinviare la data limite per il pagamento degli aiuti da parte dello Stato membro. Per garantire una certa continuità è necessario che la misura si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o agosto 2003.

(3) Occorre modificare pertanto la data limite per la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri delle informazioni ricapitolative relative alla campagna di commercializzazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 12, paragrafo 2, la data del "1o agosto" è sostituita da quella del "15 ottobre";

2) all'articolo 15, paragrafo 3, la data del "30 settembre" è sostituita da quella del "15 dicembre".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

(2) GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3.

(3) GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18.

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