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Document 32003R1112
Commission Regulation (EC) No 1112/2003 of 26 June 2003 amending Regulation (EC) No 2377/2002 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for malting barley from third countries and derogating from Council Regulation (EC) No 1766/92
Regolamento (CE) n. 1112/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 1112/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio
GU L 158 del 27.6.2003, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R2377 | cancellazione | articolo 14.3 | 30/06/2003 | |
Extended validity | 32002R2377 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32008R1215 |
Regolamento (CE) n. 1112/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0023 - 0023
Regolamento (CE) n. 1112/2003 della Commissione del 26 giugno 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/2002 relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, vista la decisione 2003/253/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994(3), in particolare l'articolo 2, vista la decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994(4), in particolare l'articolo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 626/2003(6), apre un contingente tariffario per l'importazione di 50000 tonnellate di orzo da birra del codice SA 1003 00. (2) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 è stato adottato inizialmente per un periodo transitorio, dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003, in attesa che venisse modificato il regolamento (CE) n. 1766/92. Poiché le disposizioni di tale regolamento sono risultate soddisfacenti sul piano operativo nel periodo in questione, è opportuno applicarle su base permanente. (3) Il regolamento (CE) n. 2377/2002 deve pertanto essere modificato in conformità. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il paragrafo 3 dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2377/2002 è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36. (4) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40. (5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95. (6) GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 32.