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Document 32003R0810

    Regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 117 del 13.5.2003, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 04/03/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/810/oj

    32003R0810

    Regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 13/05/2003 pag. 0012 - 0013


    Regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione

    del 12 maggio 2003

    recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1), modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce una revisione completa delle norme comunitarie in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, comportando tra l'altro l'introduzione di una serie di requisiti rigorosi. Prevede inoltre la possibilità di adottare le opportune misure transitorie.

    (2) Alla luce del carattere rigoroso di tali requisiti, è necessario prevedere misure transitorie a favore degli Stati membri in modo da accordare alle imprese il tempo sufficiente per adeguarsi. Inoltre occorre sviluppare ulteriormente la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e gli usi alternativi dei sottoprodotti di origine animale, nonché metodi per l'eliminazione di tali sottoprodotti.

    (3) Di conseguenza deve essere concessa una deroga, come misura temporanea, per consentire agli Stati membri di autorizzare gli operatori a continuare ad applicare la normativa nazionale per quanto attiene alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas.

    (4) Per prevenire un rischio per la salute pubblica e degli animali, adeguati sistemi di controllo devono essere mantenuti negli Stati membri durante il periodo di vigenza delle misure transitorie.

    (5) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Deroga in materia di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico negli impianti di produzione di biogas

    1. A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in deroga a quanto disposto dal capitolo II (A), (C) e (D) dell'allegato VI del citato regolamento, gli Stati membri sono autorizzati a continuare a concedere riconoscimenti su base individuale fino al massimo al 31 dicembre 2004 agli operatori di locali e installazioni conformemente alla normativa nazionale per l'applicazione di tali norme, per quanto attiene alla trasformazione dei materiali di categoria 3 oppure dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di produzione di biogas, purché le norme nazionali:

    a) garantiscano una riduzione globale degli agenti patogeni;

    b) si applichino unicamente ai locali e alle installazioni che applicavano tali norme alla data del 1o novembre 2002;

    c) siano conformi ai requisiti stabiliti nel capitolo II, lettera B dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    2. Gli impianti di produzione di biogas devono essere muniti di:

    a) installazioni per il controllo della temperatura in tempo reale;

    b) dispositivi di registrazione continua dei risultati delle misurazioni;

    c) un adeguato sistema di sicurezza che impedisca l'abbassamento della temperatura ad un livello insufficiente;

    d) adeguate attrezzature per la pulizia e la disinfezione di veicoli e contenitori in uscita dall'impianto di produzione di biogas.

    3. Ogni impianto di biogas deve disporre di un laboratorio proprio o ricorrere ad un laboratorio esterno. Il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione delle analisi necessarie e deve essere riconosciuto dall'autorità competente.

    Articolo 2

    Misure di controllo

    L'autorità competente adotta le misure necessarie per assicurare che gli operatori autorizzati di locali e installazioni rispettino le condizioni stabilite all'articolo 1.

    Articolo 3

    Ritiro dei riconoscimenti ed eliminazione dei materiali non conformi al presente regolamento

    1. I riconoscimenti su base individuale concessi dall'autorità competente in relazione alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 oppure dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di produzione di biogas vengono immediatamente e definitivamente ritirati a qualsiasi operatore, locale o installazione laddove non siano più soddisfatte le condizioni prescritte dal presente regolamento.

    2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2004 l'autorità competente ritira eventuali riconoscimenti concessi a norma dell'articolo 1.

    L'autorità competente concede un riconoscimento finale a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 unicamente laddove sulla base delle sue ispezioni constati che i locali e le installazioni di cui all'articolo 1 soddisfano tutti i requisiti di tale regolamento.

    3. Il materiale non conforme ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 è eliminato secondo le istruzioni impartite dall'autorità competente.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2003 e fino al 31 dicembre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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