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Asiakirja 32003R0259

    Regolamento (CE) n. 259/2003 della Commissione, dell'11 febbraio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    GU L 37 del 13.2.2003, s. 3—6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Asiakirjan oikeudellinen asema Ei enää voimassa, Voimassaolon päättymispäivämäärä: 27/02/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/259/oj

    32003R0259

    Regolamento (CE) n. 259/2003 della Commissione, dell'11 febbraio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/2003 pag. 0003 - 0006


    Regolamento (CE) n. 259/2003 della Commissione

    dell'11 febbraio 2003

    che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2),

    visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

    (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2003.

    Per la Commissione

    Erkki Liikanen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

    (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (4) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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