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Asiakirja 32003R0259
Commission Regulation (EC) No 259/2003 of 11 February 2003 establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
Regolamento (CE) n. 259/2003 della Commissione, dell'11 febbraio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
Regolamento (CE) n. 259/2003 della Commissione, dell'11 febbraio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
GU L 37 del 13.2.2003, s. 3—6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Ei enää voimassa, Voimassaolon päättymispäivämäärä: 27/02/2003
Regolamento (CE) n. 259/2003 della Commissione, dell'11 febbraio 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/2003 pag. 0003 - 0006
Regolamento (CE) n. 259/2003 della Commissione dell'11 febbraio 2003 che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(4), in particolare l'articolo 173, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento. (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2003. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17. (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (4) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>