EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0152

Regolamento (CE) n. 152/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 299/2001 sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese

GU L 25 del 30.1.2003, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/152/oj

32003R0152

Regolamento (CE) n. 152/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 299/2001 sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 30/01/2003 pag. 0021 - 0022


Regolamento (CE) n. 152/2003 del Consiglio

del 27 gennaio 2003

che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 299/2001 sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (in seguito denominato "il regolamento base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Nel febbraio 2001, con il regolamento (CE) 299/2001(2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese. Tali dazi sono dazi specifici.

2. Apertura

(2) Il 13 giugno 2002 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso(3) ("Avviso di apertura") relativo all'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese.

(3) Il riesame è stato aperto su iniziativa della Commissione allo scopo di valutare l'adeguatezza delle misure in vigore. Le attuali misure in forma di dazio antidumping specifico non contemplano le situazioni di deterioramento delle merci anteriore alla loro immissione in libera pratica.

3. Inchiesta

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Un certo numero di produttori esportatori del paese interessato, nonché di produttori e di importatori/operatori commerciali comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione dell'adeguatezza delle misure in vigore.

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

(7) L'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario(4), prevede, per quanto concerne la determinazione del valore in dogana, una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile in caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.

(8) Per evitare il pagamento di un dazio antidumping eccessivo, il dazio specifico dovrebbe, nei casi di merci deteriorate, essere ridotto di una percentuale che corrisponda alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

(9) I produttori comunitari hanno argomentato che il termine "deteriorate" è vago e si presta ad interpretazioni in senso lato che possono favorire pratiche di elusione o rendere inefficaci i dazi antidumping. Per evitare tali pratiche, i produttori comunitari hanno proposto di ricorrere ad una controperizia nei casi in cui le autorità doganali ritengono che le merci siano deteriorate.

(10) Va osservato però che le autorità doganali valutano le merci basandosi sulle norme certe e consolidate del codice doganale comunitario, le quali non si prestano a interpretazioni in senso lato che possono rendere inefficaci i dazi antidumping. Poiché esistono norme certe e consolidate, non è necessario introdurre disposizioni specifiche relative alle merci soggette a misure antidumping. La richiesta di una controperizia obbligatoria non è quindi accolta.

(11) Si conclude pertanto che, in assenza di argomentazioni e dati a sostegno forniti dalle parti interessate, in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica e qualora il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia, ai fini della determinazione del valore in dogana, proporzionalmente ridotto, il dazio specifico venga ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 299/2001 del Consiglio è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 44 del 15.2.2001, pag. 4.

(3) GU C 140 del 13.6.2002, pag. 12.

(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

Top