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Document 32003R0120

Regolamento (CE) n. 120/2003 della Commissione, del 23 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

GU L 20 del 24.1.2003, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/120/oj

32003R0120

Regolamento (CE) n. 120/2003 della Commissione, del 23 gennaio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 24/01/2003 pag. 0015 - 0015


Regolamento (CE) n. 120/2003 della Commissione

del 23 gennaio 2003

relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2380/2002(2) in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(4), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 22 gennaio 2003, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 marzo 2003, per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 15 al 21 gennaio 2003 e sospendere per queste zone fino al 16 marzo 2003 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 15 al 21 gennaio 2003 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 100,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e rilasciati nella misura del 8,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 marzo 2003, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 22 gennaio 2003, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 24 gennaio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 117.

(3) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(4) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

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