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Document 32003H0670
Commission Recommendation of 19 September 2003 concerning the European schedule of occupational diseases (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 3297)
Raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3297]
Raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3297]
GU L 238 del 25.9.2003, p. 28–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2022; sostituito da 32022H2337
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Replacement | 31990H0326 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Replaced by | 32022H2337 |
Raccomandazione della Commissione, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3297]
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 25/09/2003 pag. 0028 - 0034
Raccomandazione della Commissione del 19 settembre 2003 sull'elenco europeo delle malattie professionali [notificata con il numero C(2003) 3297] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/670/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, considerando quanto segue: (1) La raccomandazione 90/326/CEE della Commissione, del 22 maggio 1990, riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali(1) è stata in gran parte applicata dagli Stati membri, che hanno realizzato uno sforzo importante, in particolare per allinearsi sulle disposizioni previste all'allegato I della raccomandazione, come indicato nella comunicazione della Commissione del 1996 sull'elenco europeo delle malattie professionali(2). (2) Durante il periodo trascorso dalla raccomandazione 90/326/CEE, il progresso scientifico e tecnico ha permesso di conoscere meglio i meccanismi di comparsa di alcune malattie professionali e le relazioni di causalità. È dunque opportuno introdurre in una nuova raccomandazione, nell'elenco europeo delle malattie professionali e nell'elenco complementare le modifiche che ne risultano. (3) L'esperienza acquisita dal 1990 grazie al seguito della raccomandazione 90/326/CEE negli Stati membri ha permesso di circoscrivere meglio diversi aspetti suscettibili di miglioramento al fine di raggiungere in modo più completo gli obiettivi della raccomandazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e di raccolta e comparabilità dei dati. (4) La comunicazione della Commissione "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006"(3) attribuisce un'importanza molto particolare alla prevenzione rafforzata delle malattie professionali. La presente raccomandazione deve costituire uno strumento privilegiato per la prevenzione a livello comunitario. (5) La comunicazione sopra indicata sottolinea l'importanza di coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare i pubblici poteri e le parti sociali, al fine di promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nel quadro di una corretta gestione che si basi sulla partecipazione di tutti, conformemente al Libro bianco sulla governance europea(4). In questo contesto, è opportuno invitare gli Stati membri a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati nell'elaborazione di misure di prevenzione efficace delle malattie professionali. (6) La comunicazione indica anche che si dovrebbero adottare obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute. (7) La risoluzione del Consiglio, del 3 giugno 2002, su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006)(5) invita gli Stati membri a definire e attuare politiche di prevenzione coordinate, coerenti e adattate alle realtà nazionali fissando in questo contesto obiettivi misurabili a livello di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media. (8) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio(6), ha il compito, fra l'altro, di fornire agli organi comunitari e agli Stati membri le informazioni obiettive, di carattere tecnico, scientifico ed economico, necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e di raccogliere e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In questo contesto, l'Agenzia deve svolgere anche un ruolo importante negli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi in merito alla prevenzione delle malattie professionali. (9) I sistemi sanitari nazionali possono svolgere un ruolo importante nell'ottica di una migliore prevenzione delle malattie professionali, in particolare attraverso una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie, RACCOMANDA: Articolo 1 Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri: 1) di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l'elenco europeo di cui all'allegato I; 2) di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all'indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un'affezione non contenuta nell'elenco dell'allegato I ma di cui si possono determinare l'origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell'allegato II; 3) di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali menzionate nell'elenco di cui all'allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi mediante l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; 4) di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all'elenco europeo di cui all'allegato I; 5) di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l'elenco europeo di cui all'allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema d'armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull'agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente; 6) di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l'epidemiologia delle malattie indicate nell'allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale; 7) di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un'attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all'allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro; 8) di garantire un'ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione; 9) di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d'informazione stabilita dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale; 10) di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie. Articolo 2 Gli Stati membri stabiliscono i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale. Articolo 3 La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 90/326/CEE. Articolo 4 Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione circa le misure adottate per dar seguito alla presente raccomandazione entro e non oltre il 31 dicembre 2006. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2003. Per la Commissione Anna Diamantopoulou Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1990, pag. 39. (2) COM (96) 454 def. (3) COM (2002) 118 def. (4) COM (2001) 428 def. (5) GU C 161 del 5.7.2002, pag. 1. (6) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. ALLEGATO I Elenco europeo delle malattie professionali Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte qui di seguito: 1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici 100 Acrilonitrile 101 Arsenico o suoi composti 102 Berillio (glucinio) o suoi composti 103.01 Ossido di carbonio 103.02 Ossicloruro di carbonio 104.01 Acido cianidrico 104.02 Cianuro e suoi composti 104.03 Isocianati 105 Cadmio o suoi composti 106 Cromo o suoi composti 107 Mercurio o suoi composti 108 Manganese o suoi composti 109.01 Acido nitrico 109.02 Ossido di azoto 109.03 Ammoniaca 110 Nichel o suoi composti 111 Fosforo o suoi composti 112 Piombo o suoi composti 113.01 Ossidi di zolfo 113.02 Acido solforico 113.03 Solfuro di carbonio 114 Vanadio o suoi composti 115.01 Cloro 115.02 Bromo 115.04 Iodio 115.05 Fluoro o suoi composti 116 Idrocarburi alifatici o aliciclici costituenti dell'etere di petrolio e della benzina 117 Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici o aliciclici 118 Alcool butilico, metilico e isopropilico 119 Glicole etilenico, glicole dietilenico 1-4-butandiolo nonché i derivati nitrati dei glicoli e del glicerolo 120 Etere metilico, etere etilico, etere isopropilico, etere vinilico, etere dicloroisopropilico, guaiacolo, etere metilico e etere etilico del glicol-etilene 121 Acetone, cloroacetone, bromoacetone, esafluoroacetone, metilchetone, metil-n-butilchetone, metilisobutilchetone, diachetone, alcol, ossido di mesitilene, 2- metilcicloesanone 122 Esteri organofosforici 123 Acidi organici 124 Formaldeide 125 Nitroderivati alifatici 126.01 Benzene o suoi omologhi (gli omologhi del benzene sono definiti con la formula CnH2n-6) 126.02 Naftalene o suoi omologhi (l'omologo del naftalene è definito con la formula CnH2n-12) 126.03 Vinilbenzene e divinilbenzene 127 Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici 128.01 Fenoli o omologhi o loro derivati alogenati 128.02 Naftoli o omologhi o loro derivati alogenati 128.03 Derivati alogenati degli alchilarilossidi 128.04 Derivati alogenati degli alchilarilsolfuri 128.05 Benzochinoni 129.01 Ammine aromatiche o idrazine aromatiche o loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati o solfonati 129.02 Ammine alifatiche e loro derivati alogenati 130.01 Nitroderivati degli idrocarburi aromatici 130.02 Nitroderivati dei fenoli o del loro omologhi 131 Antimonio e derivati 132 Esteri dell'acido nitrico 133 Acido solfidrico 135 Encefalopatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci 136 Polineuropatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci 2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci 201 Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti: 201.01 Alla fuliggine 201.03 Al catrame 201.02 Al bitume 201.04 Alla pece 201.05 All'antracene o ai suoi composti 201.06 Agli oli e ai grassi minerali 201.07 Alla paraffina grezza 201.08 Al carbazolo o ai suoi composti 201.09 Ai sottoprodotti di distillazione del carbon fossile 202 Affezioni cutanee provocate nell'ambiente professionale da sostanze allergizzanti o irritanti, scientificamente riconosciute, non comprese sotto altre voci 3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci 301 Malattie dell'apparato respiratorio e cancri 301.11 Silicosi 301.12 Silicosi associata alla tubercolosi polmonare 301.21 Asbestosi 301.22 Mesotelioma consecutivo all'inalazione di polveri d'amianto 301.31 Pneumoconiosi dovute alle polveri di silicati 302 Complicazione dell'asbestosi da cancro bronchiale 303 Affezioni broncopolmonari provocate dalle polveri di metalli sinterizzati 304.01 Alveoliti allergiche estrinseche 304.02 Affezione polmonare provocata dall'inalazione di polveri e di fibre di cotone, di lino, di canapa, di iuta, di sisal e di bagassa 304.04 Affezioni respiratorie provocate dall'inalazione di polveri di cobalto, di stagno, di bario e di grafite 304.05 Siderosi 305.01 Affezioni cancerose delle vie respiratorie superiori provocate dalle polveri di legno 304.06 Asme di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro 304.07 Riniti di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro 306 Affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall'amianto 307 Bronchite ostruttiva cronica o enfisema dei minatori 308 Cancro al polmone causato dall'inalazione delle polveri d'amianto 309 Affezioni broncopolmonari dovute alle polveri o ai fumi di alluminio o dei suoi composti 310 Affezioni broncopolmonari causate dalle polveri di scorie di Thomas 4 Malattie infettive e parassitarie 401 Malattie infettive o parassitarie trasmesse all'uomo da animali o da resti di animali 402 Tetano 403 Brucellosi 404 Epatite virale 405 Tubercolosi 406 Amebiasi 407 Altre malattie infettive provocate dal lavoro del personale che si occupa di prevenzione, cure sanitarie, assistenza a domicilio e altre attività assimilabili per le quali è stato provato un rischio di infezione 5 Malattie provocate dai seguenti agenti fisici 502.01 Cataratta provocata dalle radiazioni termiche 502.02 Affezioni congiuntivali provocate dall'esposizione ai raggi ultravioletti 503 Ipoacusia o sordità provocate dal rumore lesivo 504 Malattia provocata dalla compressione o decompressione atmosferiche 505.01 Malattie osteoarticolari delle mani e dei polsi provocate dalle vibrazioni meccaniche 505.02 Malattie angioneurotiche provocate dalle vibrazioni meccaniche 506.10 Malattie delle borse periarticolari dovute alla pressione 506.11 Borsite pre e sottorotulea 506.12 Borsite oleocranica 506.13 Borsite della spalla 506.21 Malattie provocate da superattività delle guaine tendinee 506.22 Malattie provocate da superattività del tessuto peritendineo 506.23 Malattie provocate da superattività delle inserzioni muscolari e tendinee 506.30 Lesioni del menisco provocate da lavori prolungati effettuati in posizione inginocchiata o accovacciata 506.40 Paralisi dei nervi dovute alla pressione 506.45 Sindrome del canale carpale 507 Nistagmo dei minatori 508 Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti ALLEGATO II Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell'allegato I dell'elenco europeo 2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici 2.101 Ozono 2.102 Idrocarburi alifatici diversi da quelli di cui alla voce 1.116 dell'allegato I 2.103 Difenile 2.104 Decalina 2.105 Acidi aromatici - Anidridi aromatiche o loro derivati alogenati 2.106 Ossido di difenile 2.107 Tetraidrofurano 2.108 Tiofene 2.109 Metacrilonitrile Acetonitrile 2.111 Tioalcoli 2.112 Mercaptani e tioeteri 2.113 Tallio o suoi composti 2.114 Alcoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.118 dell'allegato I 2.115 Glicoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.119 dell'allegato I 2.116 Eteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.120 dell'allegato I 2.117 Chetoni o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.121 dell'allegato I 2.118 Esteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.122 dell'allegato I 2.119 Furfurolo 2.120 Tiofenoli o omologhi o loro derivati alogenati 2.121 Argento 2.122 Selenio 2.123 Rame 2.124 Zinco 2.125 Magnesio 2.126 Platino 2.127 Tantalio 2.128 Titanio 2.129 Terpeni 2.130 Borani 2.140 Malattie provocate dall'inalazione di polveri di madreperla 2.141 Malattie provocate da sostanze ormonali 2.150 Carie dei denti dovute ai lavori effettuati nelle industrie del cioccolato, dello zucchero e della farina 2.160 Ossido di silicio 2.170 Idrocarburi aromatici policiclici non compresi sotto altre voci 2.190 Dimetilformammide 2.2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci 2.201 Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell'allegato I 2.3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci 2.301 Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell'elenco europeo 2.303 Affezioni broncopolmonari e cancri broncopolmonari dovuti all'esposizione - alla fuliggine - al catrame - al bitume - alla pece - all'antracene o suoi composti - agli oli e grassi minerali 2.304 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali 2.305 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre sintetiche 2.307 Affezioni respiratorie, in particolare l'asma, causate da sostanze irritanti non comprese nell'allegato I 2.308 Cancro della laringe causato dall'inalazione delle polveri d'amianto 2.4 Malattie infettive e parassitarie non descritte nell'allegato I 2.401 Malattie parassitarie 2.402 Malattie tropicali 2.5 Malattie provocate dagli agenti fisici 2.501 Strappi provocati da superattività delle apofisi spinose 2.502 Discopatie della colonna dorsolombare provocate da vibrazioni verticali ripetute dell'insieme del corpo 2.503 Noduli alle corde vocali provocati da sforzi prolungati della voce per ragioni professionali