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Document 32003D0740
2003/740/EC: Council Decision of 7 October 2003 concerning the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Croatia concerning the system of ecopoints to be applied to Croatian transit traffic through Austria as from 1 January 2003
2003/740/CE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003
2003/740/CE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003
GU L 268 del 18.10.2003, p. 67–67
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/740/oj
2003/740/CE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 18/10/2003 pag. 0067 - 0067
Decisione del Consiglio del 7 ottobre 2003 relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1o gennaio 2003 (2003/740/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), considerando quanto segue: (1) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del protocollo n. 6 sul traffico di transito stradale, stabilisce che venga applicato un regime di ecopunti analogo a quello disposto dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994. (2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini della definizione del metodo di calcolo e delle modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti. (3) Tale accordo è stato firmato a nome della Comunità il 23 luglio 2003, fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, ai sensi della decisione 2003/440/CE del Consiglio(3). (4) È opportuno approvare detto accordo, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1o gennaio 2003. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione(4). Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Tremonti (1) Parere reso il 15 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3. (3) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 32. (4) Per il testo dell'accordo, cfr. GU L 150 del 18.6.2003, pag. 33. L'accordo è stato firmato a nome della Croazia il 1o agosto 2003.