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Document 32003D0690

2003/690/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2003, sulla domanda, presentata dall'Irlanda, in vista dell'accettazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi [notificata con il numero C(2003) 3428]

GU L 251 del 3.10.2003, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/690/oj

32003D0690

2003/690/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2003, sulla domanda, presentata dall'Irlanda, in vista dell'accettazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi [notificata con il numero C(2003) 3428]

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003 pag. 0023 - 0023


Decisione della Commissione

del 2 ottobre 2003

sulla domanda, presentata dall'Irlanda, in vista dell'accettazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi

[notificata con il numero C(2003) 3428]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2003/690/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 11A,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 luglio 2001, il Consiglio ha adottato la direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi(1) (in appresso: "direttiva 2001/55/CE").

(2) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, l'Irlanda non ha partecipato all'adozione della direttiva 2001/55/CE.

(3) Conformemente all'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda ha notificato alla Commissione, con lettera dell'11 aprile 2003, ricevuta dalla Commissione il 6 maggio 2003, l'intenzione di accettare la direttiva 2001/55/CE.

(4) Conformemente all'articolo 11A del trattato, la Commissione ha adottato parere favorevole sulla domanda presentata dall'Irlanda il 6 agosto 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

La direttiva 2001/55/CE è applicata all'Irlanda.

Articolo 2

In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, l'Irlanda pone in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al massimo entro il 31 dicembre 2003. L'Irlanda ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La direttiva 2001/55/CE entra in vigore per l'Irlanda il giorno della notifica della presente decisione.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003.

Per la Commissione

António Vitorino

Membro della Commissione

(1) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

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