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Document 32003D0690
2003/690/EC: Commission Decision of 2 October 2003 on the request by Ireland to accept Council Directive 2001/55/EC on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof (notified under document number C(2003) 3428)
2003/690/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2003, sulla domanda, presentata dall'Irlanda, in vista dell'accettazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi [notificata con il numero C(2003) 3428]
2003/690/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2003, sulla domanda, presentata dall'Irlanda, in vista dell'accettazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi [notificata con il numero C(2003) 3428]
GU L 251 del 3.10.2003, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2003/690/CE: Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2003, sulla domanda, presentata dall'Irlanda, in vista dell'accettazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi [notificata con il numero C(2003) 3428]
Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003 pag. 0023 - 0023
Decisione della Commissione del 2 ottobre 2003 sulla domanda, presentata dall'Irlanda, in vista dell'accettazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi [notificata con il numero C(2003) 3428] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (2003/690/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 11A, considerando quanto segue: (1) Il 20 luglio 2001, il Consiglio ha adottato la direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi(1) (in appresso: "direttiva 2001/55/CE"). (2) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, l'Irlanda non ha partecipato all'adozione della direttiva 2001/55/CE. (3) Conformemente all'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda ha notificato alla Commissione, con lettera dell'11 aprile 2003, ricevuta dalla Commissione il 6 maggio 2003, l'intenzione di accettare la direttiva 2001/55/CE. (4) Conformemente all'articolo 11A del trattato, la Commissione ha adottato parere favorevole sulla domanda presentata dall'Irlanda il 6 agosto 2003, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE Articolo 1 La direttiva 2001/55/CE è applicata all'Irlanda. Articolo 2 In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, l'Irlanda pone in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al massimo entro il 31 dicembre 2003. L'Irlanda ne informa immediatamente la Commissione. Articolo 3 La direttiva 2001/55/CE entra in vigore per l'Irlanda il giorno della notifica della presente decisione. Articolo 4 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003. Per la Commissione António Vitorino Membro della Commissione (1) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.