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Document 32003D0138

2003/138/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 620]

GU L 53 del 28.2.2003, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/138(1)/oj

32003D0138

2003/138/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 620]

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 28/02/2003 pag. 0058 - 0059


Decisione della Commissione

del 27 febbraio 2003

che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

[notificata con il numero C(2003) 620]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/138/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2000/53/CE, la Commissione è tenuta a stabilire norme di codifica dei componenti e dei materiali, da usarsi da parte dei produttori e dei costruttori di materiali ed equipaggiamenti, finalizzate in particolare all'identificazione di quelli idonei ad essere reimpiegati e recuperati.

(2) Sarebbe appropriato stabilire ulteriori norme di codifica sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso.

(3) Le disposizioni istituite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/53/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel rispetto dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, adottino la nomenclatura delle norme ISO di codifica dei componenti e dei materiali di cui all'allegato alla presente decisione, ai fini dell'etichettatura e dell'identificazione di componenti e materiali dei veicoli.

Articolo 2

Due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, sulla base dell'esperienza pratica acquisita nel riciclaggio e nel recupero di veicoli fuori uso, la presente decisione è sottoposta a revisione per stabilire anche per altri materiali, se necessario, norme di codifica dei componenti e dei materiali.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2003.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

ALLEGATO

Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in materie plastiche di veicoli, di peso superiore a 100 grammi, si applica la seguente nomenclatura:

- ISO 1043-1 Materie plastiche - simboli ed abbreviazioni. Parte 1: Polimeri di base e loro caratteristiche speciali.

- ISO 1043-2 Materie plastiche - simboli ed abbreviazioni. Parte 2: Cariche e materiali di rinforzo.

- ISO 11469 Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche.

Per l'etichettatura e l'identificazione di componenti e materiali in elastomero di veicoli, di peso superiore a 200 grammi, si applica la seguente nomenclatura:

- ISO 1629 Gomme e lattici - Nomenclatura. Non si applica all'etichettatura dei pneumatici.

I simboli "< " e " >" impiegati nelle norme ISO possono essere sostituiti da parentesi.

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