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Document 32002R2389

    Regolamento (CE) n. 2389/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    GU L 358 del 31.12.2002, p. 134–135 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2389/oj

    32002R2389

    Regolamento (CE) n. 2389/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/2002 pag. 0134 - 0135


    Regolamento (CE) n. 2389/2002 della Commissione

    del 30 dicembre 2002

    che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

    considerando quanto segue:

    (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2268/2002 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2121/2002(4).

    (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2268/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2268/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

    (3) GU L 347 del 20.12.2002, pag. 9.

    (4) GU L 325 del 30.11.2002, pag. 3.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

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