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Document 32002R2384

    Regolamento (CE) n. 2384/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2837/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura

    GU L 358 del 31.12.2002, p. 124–124 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2384/oj

    32002R2384

    Regolamento (CE) n. 2384/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 2837/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/2002 pag. 0124 - 0124


    Regolamento (CE) n. 2384/2002 della Commissione

    del 30 dicembre 2002

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2837/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 2837/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2813/94(4), stabilisce le condizioni per la concessione dell'aiuto forfettario all'ettaro per la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura nelle isole minori del Mar Egeo.

    (2) È necessario aggiungere ai criteri di ammissibilità stabiliti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2837/93 una condizione corrispondente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2002(6), che fissa le dimensioni minime della particella olivicola ammessa a beneficiare dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

    (3) Il regolamento (CEE) n. 2837/93 dev'essere modificato di conseguenza.

    (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2837/93 è aggiunta la seguente lettera:

    "e) che hanno dimensioni minime fissate in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione(7)."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

    (2) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.

    (3) GU L 260 del 19.10.1993, pag. 5.

    (4) GU L 298 del 19.11.1994, pag. 24.

    (5) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

    (6) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 5.

    (7) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

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