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Document 32002R2076

Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 319 del 23.11.2002, pp. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2076/oj

32002R2076

Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 23/11/2002 pag. 0003 - 0011


Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione

del 20 novembre 2002

che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1490/2002(4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, a meno che non sia stata presa una decisione di non iscrivere una sostanza nell'allegato I.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(6), il regolamento (CE) n. 451/2000 e il regolamento (CE) n. 1490/2002 stabiliscono disposizioni d'attuazione della prima, della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive. Anche la procedura di notifica per le sostanze attive contemplate dal regolamento (CE) n. 1112/2002(7) non è ancora stata portata a termine e pertanto il periodo di tempo dovrà essere prolungato per talune delle sostanze attive suddette.

(3) Il 26 luglio 2001 la Commissione ha presentato la sua relazione sulla situazione del programma(8). Essa ha concluso che i progressi non sono stati così significativi come inizialmente previsto e pertanto il termine deve essere prorogato per le sostanze ancora in esame o per le quali l'industria ha notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli entro le scadenze.

(4) Per le sostanze attive che rientrano nella prima fase, la Commissione si adopererà affinché prima del luglio 2003 vengano prese il maggior numero possibile di decisioni, pur riconoscendo che per alcune sostanze attive non si potrà prendere una decisione prima del 2005. È infatti necessario un periodo di tempo supplementare per valutare i dati complementari richiesti dalla Commissione prima di poter decidere se tali sostanze attive sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 91/414/CEE. La Commissione provvederà affinché il prolungamento del periodo suddetto sia il più breve possibile.

(5) Le sostanze attive per le quali non è stato notificato alcun impegno non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono.

(6) Per le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione dell'assoluta necessità dell'impiego della sostanza attiva e dell'assenza di una valida soluzione alternativa, devono essere previste misure temporanee per poter approntare altre soluzioni. Per alcuni impieghi tali informazioni sono state presentate e valutate dalla Commissione congiuntamente con esperti degli Stati membri. Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate al controllo degli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo di dodici anni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prolungato sino al 31 dicembre 2005 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 e, per la seconda fase, del regolamento (CE) n. 451/2000 e fino al 31 dicembre 2008 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CE) n. 1490/2002, a meno che anteriormente alla data in causa non sia stata o non venga presa una decisione circa l'iscrizione o meno della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Durante tali periodi gli Stati membri continuano ad autorizzare o autorizzano nuovamente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive summenzionate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

1. Le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento non sono iscritte come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

2. Gli Stati provvedono affinché le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento siano revocate entro il 25 luglio 2003, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

3. Per una sostanza elencata nella colonna A dell'allegato II, uno Stato membro indicato nella colonna B di detto allegato in corrispondenza a tale sostanza può mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono per le utilizzazioni elencate nella colonna C, purché:

a) garantisca che l'impiego prolungato sia accettato solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha incidenze inaccettabili sull'ambiente;

b) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato dopo il 31 dicembre 2003 sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;

c) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

d) si accerti che si stanno realmente ricercando soluzioni alternative.

Lo Stato membro interessato informerà la Commissione al più tardi il 31 dicembre 2004 circa l'applicazione del presente paragrafo e, in particolare, circa le azioni avviate in applicazione del disposto delle lettere da a) a d).

Articolo 3

Il termine accordato dagli Stati membri in conformità del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e,

a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 25 luglio 2003, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2003, salvo per il numero limitato di utilizzazioni essenziali di cui all'allegato II, per i quali l'autorizzazione può essere ancora mantenuta in determinati Stati membri conformemente a quanto disposto nell'articolo 2, paragrafo 3;

b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.

(3) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(4) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(5) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

(7) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(8) COM(2001) 444 def.

ALLEGATO I

Elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

1,2-dicloropropano

1,3-dicloropropano (cis)

1,3-Difenil urea

(2-(ditiocianometiltio)-benzotiazolo

2,3,6-TBA

2,4,5-T

2-Aminobutano (aka sec-butilammina)

2-Benzil-4-clorofenolo

4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico = PCPA)

4-t-pentilfenolo

Acidi di catrame

Acido metilnaftilacetico

Acifluorfen

Alcole allilico

Aldimorf

Alletrin

Alloxidim

Alossifop

Ametrin

Ampropilofos

Ancimidol

Anilazina

Arsenito di sodio

Azaconazolo

Azametifos

Aziprotrina

Barbano

Benazolin

Bendiocarb

Benfuresato

Benodanil

Bensulide

Bensultap

Bentaluron

Benzoilprop

Benzossimato

Benztiazuron

Bioalletrin

Bioresmetrin

Bitumen

Brandol (idrossinonil-2,6-dinitrobenzene)

Bromacil

Bromociclen

Bromofenoxim

Bromofos

Bromofos-etile

Bromopropilato

Bronopol

Butaclor

Butilato

Butocarboxim

Butossicarboxim

Carbofenotion

Carbonato di calcio (aka gesso)

Carbutilato

Cartap

Cetrimide

Chinalfos

Chinometionat (aka chinometionato)

Chinoprene

Chizalofop

Cianazina

Cicloato

Cicluron

Ciprofuram

Clometossifen

Cloral-bis-acilale

Cloral-semi-acetale

Cloramben

Clorbromuron

Clorbufam

Cloretazato

Clorfenprop

Clorfenson (aka clorfenizon)

Clorfenvinfos

Clorfluazuron

Clormefos

Clorobenzilato

Cloropropilato

Cloroxuron

Clortiamid

Clortiofos

Cloruro di alchiltrimetilammonio

Cloruro di alchiltrimetilbenzilammonio

Cloruro di benzalconio

Cloruro di clorfonio

Cufraneb

DADZ (dietilditiocarbammato di zinco)

Dalapon

Delta-endotossina di Bacillus thuringiensis

Demeton-S-metile

Demeton-S-metil-solfone

Desmetrina

Diacetonchetogulonato sodico

Diafentiuron

Dialifos

Diallato

Diciclopentadiene

Diclobutrazolo

Diclofention

Diclofluanid

Diclone

Diclorofenato di sodio

Diclorprop

Dicrotofos

Dienoclor

Dietatil (-etile)

Difenamid (aka difenammide)

Difenoxuron

Difenzoquat

Dikegulac

Dimefox

Dimefuron

Dimepiperato

Dimetilditiocarbammato sodico

Dimetirimol

Dimexano

Dinitrammina

Dinobuton

Dioctil sulfosuccinato di sodio

Dioxacarb

Dioxation

Disolfuro di carbonio

Disulfoton

Ditalimfos

Drazoxolon

Endotal

Eptenofos

Esaclorofene

Esazinone

Etacelasil

Etidimuron (aka sulfodiazolo)

Etil-dipropiltiocarbammato (EPTC)

Etiofencarb

Etion (aka dietion)

Etirimol

Etoato-metile

Etossilato di nonilfenolo

Etrimfos

Fenaminosulf

Fenazaflor

Fenfuram

Fenoli

Fenoprop

Fenotiocarb

Fenotrin

Fenoxaprop

Fenpiclonil

Fenpropatrin

Fenridazon

Fenson (aka fenizon)

Fentiosulf

Fentoato

Fenuron

Flamprop

Fluazifop

Flubenzimina

Flucicloxuron

Flucitrinato

Flumechina

Flumetralin

Fluorodifen

Fluoroglicofene

Fluosilicato di Bario

Fluosilicato di sodio

Flupoxam

Fluridone

Fomesafen

Fonofos

Forato

Formotion

Fosametina

Fosammina

Fosfamidone

Fosfato di diammonio

Fostietan

Furalaxil

Furatiocarb

Furconazolo

Furfurale

Furmeciclox

Halfenprox (aka brofenprox)

Idrametilnon

Idrazide dell'acido naftilacetico

Idrossido di calcio (aka calce spenta)

Idrossifenil-salicilammide

Idrossi-MCPA

Imazapir

Imazetabenz

Iminoctadina

Iodofenfos

Isazofos

Isocarbammide

Isofenfos

Isolan

Isopropalin

Isoprotiolano

Isoxation

MAA (acido metilarsonico)

Mancopper

Mecarbam

Mefenacet

Mefosfolan

Mepronil

Merfos (aka tributilfosforotritioite)

Metacrifos

Metazolo

Metfuroxam

Metilenebistiocianato

Metilisotiocianato

Metilnaftilacetammide

Metobromuron

Metolaclor

Metoprene

Metoprotrina

Metossiclor

Metoxuron

Metsulfovax

Mevinfos

Monalide

Monocloroacetato di sodio

Monocrotofos

Monuron

Nabam

Naptalam

Neburon

Nitralin

Nitrato d'argento

Nitrotal

Norflurazon

Noruron

Octilinone

Ofurace

Olio di antracene

Ometoato

Orbencarb

Ossicarboxin

Ossido di calcio (calce viva)

Ossina-rame

Ossitetraciclina

Ottaborato tetraidrato bisodico

Oxadixil

Paraformaldeide

p-cloronitrobenzene

Pebulato

Pentaborato di sodio

Pentaclorofenolo

Pentanoclor

Perfluidone

Piraclofos

Pirazossifen

Piridafention

Pirifenox

Pirimifos-etile

Pirochilone

Poliossietilenglicolo dell'etere nonilfenolico

Polisolfuro di Bario

Polvere di roccia

Profenofos

Promecarb

Prometrina

Propazina

Propetamfos

Propil-3-t-butilfenossiacetato

Propoxur

Protiocarb

Protiofos

Protoato

p-t-amilfenossido di sodio

Resmetrin

Secbumeton

Seconal (aka acido 5-allil-5-(1'-metilbutil) barbiturico)

Setossidim

Siduron

Silicati

Silicato di potassio

Silicato di sodio

Sulfotep

Sulprofos

TCA

TCMTB

Tebutam (aka butam)

Tebutiuron

Temefos

Terbacil

Terbufos

Terbumeton

Terbutrina

Tetraclorvinfos

Tetradifon

Tetrametrin

Tetrasul

Tetratiocarbammate di sodio

Tiazafluron

Tiazopir

Tiocarbazil

Tiocianato di sodio

Tiociclam

Tiofanato

Tiofanox

Tiometone

Tionazin

Tiosolfato di sodio argento

Tolilftalam

Tralometrin

Triapentenol

Triazbutil

Triazofos (a)

Tribufos (s,s,s-tributil-fosforotritioato)

Tributiltinossido

Tricloronato

Tridifano

Trietazina

Trifenmorf

Triforina

Triossimetilene

Validamicina

Vamidotion

Vernolato

Violetto di metile

ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

>SPAZIO PER TABELLA>

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