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Document 32002R2076
Commission Regulation (EC) No 2076/2002 of 20 November 2002 extending the time period referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC and concerning the non-inclusion of certain active substances in Annex I to that Directive and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing these substances (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 319 del 23.11.2002, pp. 3–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
15/07/2014
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modified by | 32003R1336 | sostituzione | allegato 2 | 02/08/2003 | |
| Modified by | 32004R0835 | modifica | allegato | 01/05/2004 | |
| Modified by | 32004R1765 | modifica | allegato 2 | 21/10/2004 | |
| Modified by | 32005R1335 | sostituzione | articolo 1 | 20/08/2005 | |
| Modified by | 32005R1335 | modifica | allegato 2 | 20/08/2005 | |
| Modified by | 32006R1980 | modifica | articolo 3 | 01/01/2007 | |
| Modified by | 32006R1980 | aggiunta | articolo 2.4 | 01/01/2007 | |
| Modified by | 32006R1980 | modifica | allegato 2 | 01/01/2007 | |
| Derogated in | 32006R2024 | deroga | articolo 3 | 01/01/2007 | |
| Modified by | 32007R1313 | complemento | articolo 1 | 02/05/2003 | |
| Modified by | 32008R0848 | sostituzione | articolo 1 | 05/09/2008 | |
| Modified by | 32014R0698 | modifica | allegato I | 15/07/2014 |
Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 23/11/2002 pag. 0003 - 0011
Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1490/2002(4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, a meno che non sia stata presa una decisione di non iscrivere una sostanza nell'allegato I. (2) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(6), il regolamento (CE) n. 451/2000 e il regolamento (CE) n. 1490/2002 stabiliscono disposizioni d'attuazione della prima, della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive. Anche la procedura di notifica per le sostanze attive contemplate dal regolamento (CE) n. 1112/2002(7) non è ancora stata portata a termine e pertanto il periodo di tempo dovrà essere prolungato per talune delle sostanze attive suddette. (3) Il 26 luglio 2001 la Commissione ha presentato la sua relazione sulla situazione del programma(8). Essa ha concluso che i progressi non sono stati così significativi come inizialmente previsto e pertanto il termine deve essere prorogato per le sostanze ancora in esame o per le quali l'industria ha notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli entro le scadenze. (4) Per le sostanze attive che rientrano nella prima fase, la Commissione si adopererà affinché prima del luglio 2003 vengano prese il maggior numero possibile di decisioni, pur riconoscendo che per alcune sostanze attive non si potrà prendere una decisione prima del 2005. È infatti necessario un periodo di tempo supplementare per valutare i dati complementari richiesti dalla Commissione prima di poter decidere se tali sostanze attive sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 91/414/CEE. La Commissione provvederà affinché il prolungamento del periodo suddetto sia il più breve possibile. (5) Le sostanze attive per le quali non è stato notificato alcun impegno non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. (6) Per le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione dell'assoluta necessità dell'impiego della sostanza attiva e dell'assenza di una valida soluzione alternativa, devono essere previste misure temporanee per poter approntare altre soluzioni. Per alcuni impieghi tali informazioni sono state presentate e valutate dalla Commissione congiuntamente con esperti degli Stati membri. Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate al controllo degli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa. (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il periodo di dodici anni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prolungato sino al 31 dicembre 2005 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 e, per la seconda fase, del regolamento (CE) n. 451/2000 e fino al 31 dicembre 2008 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CE) n. 1490/2002, a meno che anteriormente alla data in causa non sia stata o non venga presa una decisione circa l'iscrizione o meno della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Durante tali periodi gli Stati membri continuano ad autorizzare o autorizzano nuovamente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive summenzionate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Articolo 2 1. Le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento non sono iscritte come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. 2. Gli Stati provvedono affinché le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento siano revocate entro il 25 luglio 2003, fatto salvo il disposto del paragrafo 3. 3. Per una sostanza elencata nella colonna A dell'allegato II, uno Stato membro indicato nella colonna B di detto allegato in corrispondenza a tale sostanza può mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono per le utilizzazioni elencate nella colonna C, purché: a) garantisca che l'impiego prolungato sia accettato solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha incidenze inaccettabili sull'ambiente; b) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato dopo il 31 dicembre 2003 sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego; c) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi; d) si accerti che si stanno realmente ricercando soluzioni alternative. Lo Stato membro interessato informerà la Commissione al più tardi il 31 dicembre 2004 circa l'applicazione del presente paragrafo e, in particolare, circa le azioni avviate in applicazione del disposto delle lettere da a) a d). Articolo 3 Il termine accordato dagli Stati membri in conformità del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e, a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 25 luglio 2003, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2003, salvo per il numero limitato di utilizzazioni essenziali di cui all'allegato II, per i quali l'autorizzazione può essere ancora mantenuta in determinati Stati membri conformemente a quanto disposto nell'articolo 2, paragrafo 3; b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. (2) GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28. (3) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. (4) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. (5) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. (6) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27. (7) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14. (8) COM(2001) 444 def. ALLEGATO I Elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE 1,2-dicloropropano 1,3-dicloropropano (cis) 1,3-Difenil urea (2-(ditiocianometiltio)-benzotiazolo 2,3,6-TBA 2,4,5-T 2-Aminobutano (aka sec-butilammina) 2-Benzil-4-clorofenolo 4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico = PCPA) 4-t-pentilfenolo Acidi di catrame Acido metilnaftilacetico Acifluorfen Alcole allilico Aldimorf Alletrin Alloxidim Alossifop Ametrin Ampropilofos Ancimidol Anilazina Arsenito di sodio Azaconazolo Azametifos Aziprotrina Barbano Benazolin Bendiocarb Benfuresato Benodanil Bensulide Bensultap Bentaluron Benzoilprop Benzossimato Benztiazuron Bioalletrin Bioresmetrin Bitumen Brandol (idrossinonil-2,6-dinitrobenzene) Bromacil Bromociclen Bromofenoxim Bromofos Bromofos-etile Bromopropilato Bronopol Butaclor Butilato Butocarboxim Butossicarboxim Carbofenotion Carbonato di calcio (aka gesso) Carbutilato Cartap Cetrimide Chinalfos Chinometionat (aka chinometionato) Chinoprene Chizalofop Cianazina Cicloato Cicluron Ciprofuram Clometossifen Cloral-bis-acilale Cloral-semi-acetale Cloramben Clorbromuron Clorbufam Cloretazato Clorfenprop Clorfenson (aka clorfenizon) Clorfenvinfos Clorfluazuron Clormefos Clorobenzilato Cloropropilato Cloroxuron Clortiamid Clortiofos Cloruro di alchiltrimetilammonio Cloruro di alchiltrimetilbenzilammonio Cloruro di benzalconio Cloruro di clorfonio Cufraneb DADZ (dietilditiocarbammato di zinco) Dalapon Delta-endotossina di Bacillus thuringiensis Demeton-S-metile Demeton-S-metil-solfone Desmetrina Diacetonchetogulonato sodico Diafentiuron Dialifos Diallato Diciclopentadiene Diclobutrazolo Diclofention Diclofluanid Diclone Diclorofenato di sodio Diclorprop Dicrotofos Dienoclor Dietatil (-etile) Difenamid (aka difenammide) Difenoxuron Difenzoquat Dikegulac Dimefox Dimefuron Dimepiperato Dimetilditiocarbammato sodico Dimetirimol Dimexano Dinitrammina Dinobuton Dioctil sulfosuccinato di sodio Dioxacarb Dioxation Disolfuro di carbonio Disulfoton Ditalimfos Drazoxolon Endotal Eptenofos Esaclorofene Esazinone Etacelasil Etidimuron (aka sulfodiazolo) Etil-dipropiltiocarbammato (EPTC) Etiofencarb Etion (aka dietion) Etirimol Etoato-metile Etossilato di nonilfenolo Etrimfos Fenaminosulf Fenazaflor Fenfuram Fenoli Fenoprop Fenotiocarb Fenotrin Fenoxaprop Fenpiclonil Fenpropatrin Fenridazon Fenson (aka fenizon) Fentiosulf Fentoato Fenuron Flamprop Fluazifop Flubenzimina Flucicloxuron Flucitrinato Flumechina Flumetralin Fluorodifen Fluoroglicofene Fluosilicato di Bario Fluosilicato di sodio Flupoxam Fluridone Fomesafen Fonofos Forato Formotion Fosametina Fosammina Fosfamidone Fosfato di diammonio Fostietan Furalaxil Furatiocarb Furconazolo Furfurale Furmeciclox Halfenprox (aka brofenprox) Idrametilnon Idrazide dell'acido naftilacetico Idrossido di calcio (aka calce spenta) Idrossifenil-salicilammide Idrossi-MCPA Imazapir Imazetabenz Iminoctadina Iodofenfos Isazofos Isocarbammide Isofenfos Isolan Isopropalin Isoprotiolano Isoxation MAA (acido metilarsonico) Mancopper Mecarbam Mefenacet Mefosfolan Mepronil Merfos (aka tributilfosforotritioite) Metacrifos Metazolo Metfuroxam Metilenebistiocianato Metilisotiocianato Metilnaftilacetammide Metobromuron Metolaclor Metoprene Metoprotrina Metossiclor Metoxuron Metsulfovax Mevinfos Monalide Monocloroacetato di sodio Monocrotofos Monuron Nabam Naptalam Neburon Nitralin Nitrato d'argento Nitrotal Norflurazon Noruron Octilinone Ofurace Olio di antracene Ometoato Orbencarb Ossicarboxin Ossido di calcio (calce viva) Ossina-rame Ossitetraciclina Ottaborato tetraidrato bisodico Oxadixil Paraformaldeide p-cloronitrobenzene Pebulato Pentaborato di sodio Pentaclorofenolo Pentanoclor Perfluidone Piraclofos Pirazossifen Piridafention Pirifenox Pirimifos-etile Pirochilone Poliossietilenglicolo dell'etere nonilfenolico Polisolfuro di Bario Polvere di roccia Profenofos Promecarb Prometrina Propazina Propetamfos Propil-3-t-butilfenossiacetato Propoxur Protiocarb Protiofos Protoato p-t-amilfenossido di sodio Resmetrin Secbumeton Seconal (aka acido 5-allil-5-(1'-metilbutil) barbiturico) Setossidim Siduron Silicati Silicato di potassio Silicato di sodio Sulfotep Sulprofos TCA TCMTB Tebutam (aka butam) Tebutiuron Temefos Terbacil Terbufos Terbumeton Terbutrina Tetraclorvinfos Tetradifon Tetrametrin Tetrasul Tetratiocarbammate di sodio Tiazafluron Tiazopir Tiocarbazil Tiocianato di sodio Tiociclam Tiofanato Tiofanox Tiometone Tionazin Tiosolfato di sodio argento Tolilftalam Tralometrin Triapentenol Triazbutil Triazofos (a) Tribufos (s,s,s-tributil-fosforotritioato) Tributiltinossido Tricloronato Tridifano Trietazina Trifenmorf Triforina Triossimetilene Validamicina Vamidotion Vernolato Violetto di metile ALLEGATO II Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 >SPAZIO PER TABELLA>