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Document 32002R2057

    Regolamento (CE) n. 2057/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002

    GU L 317 del 21.11.2002, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2057/oj

    32002R2057

    Regolamento (CE) n. 2057/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002

    Gazzetta ufficiale n. L 317 del 21/11/2002 pag. 0012 - 0013


    Regolamento (CE) n. 2057/2002 del Consiglio

    dell'11 novembre 2002

    concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunità europea e la Repubblica d'Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola(3) al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

    (2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso di prorogare per un periodo di tre mesi il protocollo attuale mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 26 aprile 2002, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto.

    (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

    (4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo scaduto,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo sulla pesca al largo dell'Angola tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002.

    Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento(4).

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate pro rata temporis dall'articolo 1 sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. Mikkelsen

    (1) Proposta del 10.7.2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2) Parere espresso il 22.10.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 341 del 3.12.1987, pag. 2.

    (4) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

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